un piccolo riassunto degli adempimenti da seguire in caso di fusione per incorporazione
Questo articolo è estratto dal nostro diario del 14 settembre 2016
Con la fusione le società che vi partecipano si estinguono, eccettuata, ovviamente, la società incorporante.
E’ questa la principale caratteristica dell’operazione di fusione nonché lo scambio delle azioni o quote in virtù del quale i soci divengono soci della società risultante dalla fusione o della società incorporante.
Lo rileva, preliminarmente, la Fondazione Accademia di Ragioneria GDG, presieduta dal Prof. Paolo Moretti, con la nota n. 10 del 13 settembre 2016, incentrata, appunto, sulla fusione per incorporazione: aspetti civilistici, contabili e fiscali.
La Fondazione ricorda che l’operazione di fusione è disciplinata nel Titolo V sezione II del Codice civile dagli articoli che vanno dal 2501 al 2505-quater. Con tale istituto si realizza l’unificazione in un unico soggetto giuridico delle diverse entità giuridiche che vi partecipano.
Tipi di fusione
L’art. 2501 c.c. prevede due diverse forme di fusione, mediante:
– la costituzione di una nuova società (fusione per unione o fusione propria);
– l’incorporazione di una o più altre società (fusione per incorporazione o assorbimento).
Inoltre, a seconda del tipo di società che partecipano alla fusione, si possono ulteriormente distinguere due diverse forme:
– Fusione omogenea, tra società dello stesso tipo;
– Fusione eterogenea, tra società non dello stesso tipo.
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