Nel DQ del 16 Ottobre 2025:
1) Le misure della manovra 2026 al CDM
2) Il ricorso depositato in segreteria CTP sottoscritto dal difensore sana la notifica incompleta alle Entrate
3) Enti associativi culturali e creative, con attività prevalente commerciale, iscrivibili nella nuova sezione speciale del Registro delle Imprese
4) Entrate tributarie internazionali di agosto 2025: pubblicato il bollettino del MEF con i dati tendenziale del gettito tributario dei principali Paesi europei
5) Commercialisti: Il Consiglio di Stato ha sospeso la sentenza del TAR Lazio
6) Regolamento FPC: Corsi di formazione per gestori della crisi equipollenti se partecipazione di almeno 12 ore
7) ASD: Estensione soggettiva della responsabilità dei membri del comitato direttivo
8) Commercialisti: in vigore dal 2026 il nuovo regolamento formativo, per i 63enni già dal prossimo anno scatta l’esonero dalla formazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 27138 del 9 ottobre 2025, ha rigettato in toto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale (CTR) delle Marche. Il caso riguardava:
- l’omessa sottoscrizione del ricorso del primo grado;
- la violazione del termine dilatorio di 60 giorni.
Omessa sottoscrizione del ricorso di primo grado
L’Agenzia delle Entrate aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente in primo grado perché la copia notificata all’Ufficio era priva della sottoscrizione del difensore.
La CTP lo aveva dichiarato inammissibile. La CTR, accogliendo l’appello del contribuente, aveva rit