Voluntary disclosure: attenzione ai prelevamenti rilevanti per l'antiriciclaggio

per chi ha seguito le pratiche di voluntary disclosure: non solo la dubbia origine dei fondi deve far scattare la segnalazione ma anche i ‘prelevamenti’ di importi rilevanti ed insufficientemente documentati al Professionista sono operazioni anomale a fini antiriciclaggio

tanti soldiI “Professionisti” (Commercialisti, Avvocati e Notai) intervenuti nel corso del procedimento di Voluntary Disclosure ai sensi della Legge 186/2014 per la regolarizzazione di attività detenute all’estero dal cliente, agiscono imprescindibilmente nella qualità di intermediari assoggettati alle Direttive Antiriciclaggio dell’UE in quanto regolarizzano e vengono a conoscenza di capitali sin ad allora occultati all’Amministrazione Finanziaria.

Premesso che l’istanza di collaborazione volontaria “VD15” si perfeziona solo con il pagamento degli F24 rilasciati negli atti di contestazione e negli inviti a comparire, quale unico e solo presupposto affinché il cliente si possa ritenere depenalizzato dei reati commessi nel periodo di riferimento e chiarito il fatto che la nuova Direttiva Antiriciclaggio pone l’attenzione sul campo d’azione in cui opera il “Professionista” incaricandolo dell’incombenza professionale di espletare una adeguata verifica con approccio basato sul rischio (Risk Based Approach – RBA) e monitoraggio.

Alla luce delle notizie pubbliche “Panama papers” dalle quali si evincono nomi di società (soggetti ad interposizione fittizia), alla luce delle indagini su “Credit Suisse” e tenuto conto delle notizie pubblicate dall’UE dalle quali emergono impressionanti valori economici di finanziamenti pubblici per opere dati all’Italia e poi scomparsi (stimati a circa 40 Miliardi di Euro dal 2000 al 2007) e che non tutti questi capitali fuggiti dall’Italia nel corso di quegli anni hanno trovato riemersione nel primo round della voluntary disclosure italiana, o perché già non hanno potuto o perché hanno trovato nuove forme di vita “reimpiego del denaro illecito”, è doveroso rivisitare il risk based approach (RBA), prima di tutto in quanto è sempre utile confrontare ed utilizzare anche informazioni pubbliche per asserire in maniera diligente e professionale una verifica basata sulla “valutazione del rischio”; secondo, in quanto in ambito di “VD15” l’intervento demandato dalla Legge al Professionista richiede la massima trasparenza e la massima collaborazione dello stesso nel corso della procedura, in difetto della quale, la mera incompletezza informativa è già in sè elemento sintomatico di rischio in quanto non si potrebbe più escludere la possibilità di un tentato reato di “esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non rispondenti al vero” come previsto ai sensi dell’articolo 5-septies del nuovo D.L. 167/90.

Visto il quadro di riferimento normativo sul “risk based approach” (RBA) in cui sono chiamati ad operare i Professionisti, è importante fare delle riflessioni molto attente soprattutto in ambito VD in quanto l’approccio RBA induce il Professionista ad una strada a senso unico ancorché obbligato per Legge ad osservare un comportamento in seno alla normativa antiriciclaggio, pena sanzioni.

In particolare, la regolarizzazione dei capitali detenuti illecitamente presso Banche estere potrebbe fare inciampare il Professionista nel dover espletare queste norme antiriciclaggio in seno a determinati eventi, quali i prelevamenti di denari contante per importi rilevanti.

Anzitutto, il denaro contante è l’operazione più insidiosa che si scontra con tutte le raccomandazioni GAFI e quindi crea ineluttabilmente un elevato rischio nel contraddittorio con l’Agenzia delle Entrate, peggio se le documentazioni fornite a giustificazione dei prelevamenti non vengono scientemente sufficientemente documentate con chiarezza e certezza in seno al reimpiego del denaro contante nel sistema economico, in quanto per sua natura “il denaro contante non è tracciabile”.

Il grado di affidamento che il Professionista ripone al soggetto assistito che ha prelevato somme importanti di “denaro contante non tracciabile” è meramente soggettivo e forse anche personale, ma che ne sa il Professionista che i denari contante non siano stati impiegati per altri scopi ? quale è il grado di certezza con cui il Professionista si scontra nell’ambito di una verifica RBA per dare elementi giustificativi sostenibili e ben documentati all’Agenzia delle Entrate in sede di contraddittorio ?

A prescindere, i prelevamenti di denari contante sui conti esteri non dichiarati che vengono riscontrati dal Professionista nel corso del procedimento di Voluntary Disclosure è il primo segnale di anomalia ove porre un maggiore controllo con una verifica rafforzata sul cliente.

Inoltre, gli importi prelevati in denari contante potrebbero avere già trovato la giusta attenzione dall’Ufficio compliance della Banca ed essere già stati segnalati al MLRO (Money Laundering Reporting Office) dell’Autorità finanziaria estera di competenza.

Ma c’è ben altro che mina l’operatività non trasparente del Professionista intervenuto nella VD15 oltre che le sanzioni !! E’ appunto il rischio a doppio binario. Da una lato il concorso nel reato di “esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non rispondenti al vero” all’amministrazione finanziaria Italiana come previsto ai sensi dell’articolo 5-septies del nuovo D.L. 167/90, per altro verso il rischio in cui incorre il funzionario dell’Agenzia delle Entrate nelle valutazioni di diritto e di fatto data una “particolare complessità delle valutazioni cui sono chiamati i responsabili degli atti e dei provvedimenti in parola” come quella di accogliere e giustificare prelevamenti di importi rilevanti con documentazione ben lontana da una tracciabilità certa, che potrebbe minare il funzionario dell’Agenzia delle Entrate per responsabilità erariale e favoreggiamento ai danni dello stato.

Infatti, qualora ci fossero importi prelevati da conti correnti di ammontare rilevante, il Professionista assoggettato alla normativa antiriciclaggio è chiamato a verificare e completare una dettagliata profilatura soggettiva della clientela già nell’ambito della prima analisi.

Facendo particolare attenzione alla profilatura del cliente il Professionista è chiamato ad analizzare il soggetto sia da un punto di vista “soggettivo” (chi è, dove è nato, dove risiede, attività prevalente svolta e comportamento collaborativo adottato) sia da un punto di vista “oggettivo” (che in questa sede tralasciamo in quanto siamo nel campo d’azione della regolarizzazione di somme detenute all’estero e non dichiarate dalla Persona Fisica).

Al fine della stesura del profilo soggettivo del cliente facciamo un pratico e veloce esempio per individuo pf con mono residenza/abitazione, con un solo passaporto ed una sola cittadinanza che regolarizza un solo conto corrente all’estero ove il Professionista ha riscontrato prelevamenti di importi rilevanti dal conto corrente estero:

– RBA documentale: verificare i documenti ufficiali di riconoscimento del cliente;

– RBA anti-frode: verificare se il Cliente è presente in Liste pubbliche es: è soggetto che gode di relazioni con taluni soggetti, se ha subito sentenze di condanna per reati presupposto del riciclaggio di denaro, etc …, ovvero se ha in corso procedure fallimentari, se è stato o è indagato dalle Autorità, fare un estratto di ruolo e chiedere la posizione aggiornata con l’Agenzia delle Entrate;

– RBA bancario: verificare le relazioni bancarie del cliente ed il giro dei soldi a maggior ragione alla luce dei recentissimi casi dell’Istituto elvetico Credit Suisse indagato dalla Procura di Milano, il quale avrebbe utilizzato un vero e proprio “vademecum” (documento) scientemente preparato per i direttori della Filiale Italiana come “manuale per l’evasore” il quale avrebbe agevolato la fuga dei capitali. Tale situazione/notizia, si ritiene possa ricondurre il Professionista ad adottare delle misure precise e più mirate per la clientela con fondi presso il Credit Suisse;

– RBA familiare: verificare se il cliente che regolarizza i fondi presso Istituto estero ha parenti all’estero che sono stati Imprenditori in Italia o se qualcuno dei legati abbia riportato condanne, ovvero vive in paesi non collaborativi;

– RBA geografico: che tiene conto liste di Banca d’Italia ma anche delle Fonti di osservazione dell’UE le quali accendono i fari su due regioni Italiane. In particolare il Lazio primo in classifica per valore economico di opere mai compiute è TORVERGATA (Roma) e prima in classifica per numero di opere iniziate e MAI concluse è la regione Sicilia;

Sempre in tema RBA di adeguata verifica della clientela, si ricorda che il mero “tentativo” di dare delle “mezze” informazioni al Professionista potrebbe essere considerato anch’esso “comportamento anomalo” anche se nel corso del procedimento di VD e comunque quand’anche successivamente all’incarico conferito si riscontri la reticenza del cliente nel trasmettere informazioni aggiuntive ancorché se richieste dall’Agenzia delle Entrate.

E’ il caso di evidenziare in questa sede che il più volte richiamato dovere di “completezza informativa” incombe al Professionista che interviene nel procedimento, in quanto gli incarichi sono “ad-personam”. L’Agenzia delle Entrate ha più volte chiesto di esporre una relazione dettagliata ed esaustiva seguendo il modello del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In difetto, l’Agenzia può sempre chiedere maggiori informazioni e documentazioni per andare incontro al Professionista poco attento, infatti bisogna pur dire che quando i documenti giustificativi hanno la natura di atto o sono mezzi di prova ammessi nel giudizio tributario, la mera incompletezza informativa non potrà alimentare il rischio di “esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non rispondenti al vero” previsto ai sensi dell’articolo 5-septies del nuovo D.L. 167/90.

Conclusioni:

I prelevamenti di importi rilevanti e non sufficientemente giustificabili, trovano regolarizzazione attraverso applicazione di aliquota IRPEF ordinaria del 43%, pur rimanendo il dubbio dell’operazione “anomala”.

I risultati positivi di gettito fiscale dell’Agenzia delle Entrate potrebbero certamente agevolare ad una nuova discussione per il “secondo round di Voluntary Disclosure” e quindi per una possibile proroga alla Legge 186/2014 alla luce della ormai nota “IV Direttiva Antiriciclaggio”.

Visti gli scandali dei “Panama papers” potrebbe da un lato emergere la necessità di una nuova Voluntary Disclosure che contempli determinati reati a monte anche se in questo senso sarebbero necessari degli emendamenti più accorti su talune fattispecie di reato presupposto con una maggiore delega ai Professionisti in possesso delle adeguate competenze soprattutto in materia anti-frode.

6 aprile 2016

Andrea Lupini