Lo scudo fiscale ha valore di fronte ad atti che derivano da reati tributari? Analizziamo un caso per cui gli esiti di un processo penale e di quello tributario possono essere differenti
La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 417/5/17 del 6.4.2017, ha affrontato una questione piuttosto controversa.
Nel caso di specie l’Ufficio sosteneva che lo scudo fiscale presentato nel 2009 sarebbe stato inefficace in quanto i capitali scudati derivavano da una pluralità di reati.
E pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 2-bis, del D.L. 350/2001, si rendeva irrogabile la sanzione del 100% dei capitali oggetto di emersione.
La suddetta sanzione, del resto, veniva applicata per l’intero ed in via autonoma nei confronti di ciascuno di coloro che aveva concorso nell’illecito e per i quali, essendo persone imputate nel procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di Firenze per riciclaggio delle somme derivanti dai reati di truffa ai danni dello Stato, frode fiscale e corruzione, trovava applicazione, ad avviso dell’Ufficio, l’art. 9 del D.Lgs. 472/1997 sul concorso di persone.
I contribuenti proponevano quindi ricorso avverso il provvedimento di irrogazione sanzioni notificato dall’Agenzia delle Entrate, eccependo, tra le altre, l’illegittima applicazione retroattiva della sanzione ex art.13-bis D.L. 78/2009, la decadenza dell’Ufficio dal potere di irrogare la sanzione, ovvero la pre