Esaminiamo le liberalità indirette, che non necessitano della forma dell’atto pubblico, tipica invece delle donazioni, e che, se collegate ad atti soggetti all’imposta di registro proporzionale o all’IVA, sono escluse da imposizione. Il caso tipico di donazione indiretta è dello in cui i genitori, o uno di essi, pagano il prezzo di un immobile che viene intestato al figlio.
Liberalità indirette: introduzione
Le donazioni o liberalità indirette consistono in una attribuzione patrimoniale gratuita mediante le quali si raggiunge lo stesso effetto della donazione tipica, e quindi l’arricchimento del donatario e correlato depauperamento del donante, senza utilizzo della forma dell’atto pubblico.
(Per approfondire…“Donazioni di denaro senza atto pubblico: sono nulle?”)
Il caso tipico di donazione indiretta è quello in cui i genitori, o uno di essi, pagano il prezzo di un immobile che viene intestato al figlio.
Altre forme di donazione indiretta possono essere la rinuncia, il negotium mixtum cum donatione, la delegazione, l’accollo, la cessione del credito, il contratto a favore di terzo, l’intestazione di beni sotto nome altrui, l’adempimento di un debito altrui, l’atto di fondazione, depositi bancari, il trust, il patto di famiglia con rinuncia, il mandato senza rappresentanza, il contratto di società nel passaggio generazionale, l’acquisto in comunione legale in certi casi, la prestazione di garanzia fidejussoria, l’assunzione di una obbligazione solidale, il contratto preliminare a favore del terzo (da Giancarlo Iaccarino, Liberalità indirette, IPOSA, 2011)
Da un punto di vista fiscale, le donazioni indirette collegate ad atti di trasferimento di immobili o aziende, qualora per tale atto sia dovuta l’imposta proporzionale di registro o l’iva, non sono soggette ad imposta sulle donazioni.
Si tratta della previsione dettata dall’art.1, comma 4-bis del D.Lgs. n. 346/1990.
Donazione indiretta nel TUS
Nel testo unico dell’imposta di successione e donazione (D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346), le liberalità diverse dalla donazione “formale” sono indicate in una pluralità di norme:
- Art. 1, comma 1: l’imposta sulle donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti “per donazione o altra liberalità tra vivi”;
- Art. 1, comma 4: l’imposta di donazione non si applica ai casi di “donazione o liberalità di cui agli artt. 742 e 783 del Codice civile” (vale a dire per le “spese non soggette a collazione”, di cui all’art. 742 c.c., e per le donazioni “di modico valore”, di cui all’art. 783 c.c.);
- e Art. 1, comma 4-bis: ferma restando “l’applicazione dell’imposta anche alle liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione”, l’imposta, però, non si applica nei casi di donazioni o di a