Nel presente contributo si esaminano alcune problematiche della definizione agevolata degli atti di accertamento e precisamente il collegamento con altre istanze con essa incompatibili e l’esatto concetto di “atto notificato entro il 24 ottobre 2018”
Ipotesi di esclusione
L’esclusione[1] comprende gli accertamenti emessi nell’ambito della voluntary disclosure; definiti con altre modalità oppure impugnati con ricorso, soggetto o meno al procedimento di mediazione, fino al 24.10.2018 o anche successivamente; la controversia tributaria pendente alla data del 24.10.2018 potrà essere definita in base alle disposizioni di cui all’art. 6 del D.L. n. 119/2018 (definizione agevolata delle controversie tributarie).
l contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata non può proporre dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (24.10.2018) altre istanze con essa incompatibili, come per esempio l’istanza di accertamento con adesione. Chi intende avvalersi della definizione agevolata non può presentare istanza di adesione dal 24 ottobre 2018, risultando incompatibile con la definizione stessa.
Inoltre, anche chi ha presentato ricorso dopo il 24 ottobre 2018 non può fruire della definizione agevolata. In sostanza, adesioni dal 24 ottobre e ricorsi dal 25 ottobre (oltre agli atti impugnati entro il 24 ottobre, che rientrano nella definizione delle liti pendenti) risultano ostativi alla definizione.[2]
Rinuncia alle istanze
Se la definizione avviene entro il più ampio termine concesso per il ricorso, il termine complessivo per poter definire tiene conto della sospensione derivante da eventuali istanze di adesione ai sensi dell’art. 6, comma 2, del citato decreto e da eventuali istanze per lo scomputo delle perdite di cui agli artt. 42, comma 4, e 40-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, e agli artt. 7, comma 1-ter, e 9-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 21/el 1997, presentate necessariamente entro il 23.10.2018.Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata rinuncia, dall’entrata in vigore del presente decreto(24 -10-2018), a tali istanze.
Definibili
Si tratta delle perdite che è possibile richiedere in compensazione dai maggiori imponibili accertati in sede di accertamento (modello IPEA) e nell’ambito del consolidato fiscale (modello IPEC).
In caso di presentazione del modello IPEA o del modello IPEC, il termine per il ricorso (60 giorni) è sospeso per 60 giorni. In caso invece di proposizione di istanza di adesione, è sospeso per 90 giorni. Occorre considerare anche che la sospensi