Il mini scudo fiscale 2017

lo scudo fiscale fa nuovamente capolino nel nostro ordinamento: si tratta di una sanatoria dedicata a ex iscritti AIRE, ex frontalieri ed i loro eredi che non hanno dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale, gli investimenti esteri connessi alla loro cessata attività lavorativa

Lo scudo fiscale fa nuovamente capolino nel nostro ordinamento. Infatti, l’art. 5-septies del D.L. 148/2017, introdotto in sede di conversione dalla L. 04.12.2017, n. 172, prevede una nuova procedura di regolarizzazione che, per le sue modalità applicative, si colloca più vicino ad uno scudo fiscale che ad una voluntary disclosure.

Va, tuttavia, segnalato come l’ambito soggettivo di applicazione della procedura risulti molto più ristretto rispetto a quello delle precedenti procedure in quanto riguarda solo gli ex AIRE e gli ex frontalieri, oltre che i loro eredi e quindi non tutti i contribuenti in generale.

Lo scudo fiscale del 2009 e del 2010, pretendeva, quale requisito per l’accesso, la residenza fiscale nell’anno di adesione, mentre la voluntary disclosure era destinata alla generalità dei contribuenti.

Gli importi oggetto di regolarizzazione del nuovo scudo, inoltre, possono essere solo quelli derivanti dalla precedente attività lavorativa non imprenditoriale o, al limite, dalla vendita di immobili.

Il contesto internazionale

La nuova procedura si innesta in un contesto internazionale caratterizzato dalla progressiva evoluzione dello scambio di informazioni tra i vari Stati.

Dall’1 gennaio 2016, con la nuova Direttiva 2014/107/UE, gli intermediari finanziari sono coinvolti in un sistema di scambio di informazioni su scala internazionale basato sullo standard CRS MCAA, il cui primo flusso di dati è avvenuto lo scorso 30 settembre 2017.

Questo sistema vedrà l’ingresso di molti altri Stati, tra cui la Svizzera, già con la comunicazione del 30 settembre 2018.

I Paesi aderenti al sistema CRS alla data del 10 novembre 2017 sono indicati nella successiva tabella. Nel sito dell’OCSE l’elenco viene periodicamente aggiornato per tener conto delle nuove adesioni.

Ambito soggettivo del nuovo scudo

L’art. 5-septies del D.L. 148/2017, inserito in sede di conversione, propone la cd mini voluntary o mini scudo per gli ex AIRE, gli ex frontalieri ed i loro eredi che non hanno dichiarato ai fini del monitoraggio fiscale, gli investimenti esteri connessi alla loro cessata attività lavorativa.

I soggetti che possono beneficiare della nuova procedura possono essere alternativamente:

  • soggetti iscritti in precedenza all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero);

  • soggetti che in passato lavoravano in zone di frontiera o in Paesi limitrofi (c.d. frontalieri);

  • gli eredi di questi.

Ai fini di poter accedere alla procedura, inoltre, sono previsti due ulteriori presupposti:

  • la violazione della disciplina relativa al monitoraggio fiscale;

  • la residenza fiscale in Italia.

In sostanza si tratta dei medesimi requisiti della voluntary internazionale. Non è del tutto chiaro, tuttavia, dalla lettera della norma, se la residenza fiscale in Italia debba necessariamente essere soddisfatta anche nel 2017, anno di entrata in vigore della norma, o nel 2018, anno di adesione alla procedura.

Infatti, volendo sostenere la tesi che la residenza italiana non è richiesta alla data di attivazione della procedura, si dovrebbe rilevare come la violazione del monitoraggio fiscale, condizione necessaria di accesso, postuli di per sè la residenza fiscale in Italia per cui l’indicazione “da soggetti fiscalmente residenti in Italia” risulterebbe quindi pleonastica.

In alternativa la norma potrebbe significare che la residenza deve permanere quanto meno sino alla data di adesione, e lo scudo si porrebbe come una delle varie misure agevolative del rimpatrio di lavoratori dipendenti in Italia.

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