Le donazioni di denaro o di titoli effettuate senza la forma solenne dell’atto pubblico sono nulle, con i conseguenti effetti per gli eredi.
In ambito tributario la Cassazione ha sostenuto l’applicabilità comunque delle imposte.
La Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 18725 del 27 luglio 2017 rel. Alberto Giusti) è intervenuta per porre fine alle donazioni cosiddette “informali”, cioè a quelle donazioni di denaro, di non modico valore effettuate senza atto pubblico.
Il caso si riferiva a donazioni di importo significativo effettuate tramite un ordine dato alla banca, dichiarate appunto nulle.
Molteplici sono i conseguenti effetti, con possibili implicazioni fiscali.
Precedentemente c’erano state numerose sentenze nella stessa linea della sentenza a Sezioni Unite (Cassazione, Sez. II, 30 luglio 1990, n. 7647; Cassazione, Sez. II, 6 novembre 2008, n. 26746), ma anche altre contrarie (App. Trieste 20 dicembre 2011; Cassazione, Sez. V, 24 giugno 2016, n. 13133).
(Per ulteriori approfondimenti…“Denaro, gioielli, mobili e opere d’arte nella successione”)
Donazioni di denaro senza atto pubblico: il caso concreto
Questa la fattispecie analizzata dalla Cassazione nella sentenza citata all’inizio: Tizio, pochi giorni prima di morire, aveva trasferito un importo rilevante (e, dunque, non di modico valore) di strumenti finanziari ad una sua figlia, Caia.
La banca ha proceduto con il trasferimento.
Dopo la morte di Tizio, l’altra figlia del defunto, Sempronia, aveva invocato la nullità del negozio appena citato in quanto privo della necessaria forma solenne.
Le Sezioni Unite, conformemente alla prevalente dottrina, hanno considerato la fattispecie quale donazione diretta ex art. 769 c.c., di cui la sola esecuzione mat