Denaro, gioielli, mobili e opere d’arte sono tassati nella successione?
La normativa presenta aspetti differenti a seconda del tipo bene facente parte dell’attivo: in questo articolo analizziamo i diversi obblighi fiscali.
Di denaro, gioielli, mobili e opere d’arte nella successione, ne tratta l’articolo 9 del T.U.S. (D.Lgs. 31 ottobre 1990 n. 346), comma 2:
“Si considerano compresi nell’attivo ereditario denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario anche se non dichiarati o dichiarati per un importo minore, salvo che da inventario analitico redatto a norma degli articoli 769 e seguenti del codice di procedura civile non ne risulti l’esistenza per un importo diverso”.
Preliminarmente è da fare una osservazione, relativamente alla franchigia (che per il coniuge ed in linea retta al momento è di euro 1.000.000): la si deve detrarre, dal conteggio (Cass. n. 8191/2011) [1].
Esempio
Eredità devoluta da un genitore a due figli per un valore complessivo di 2.200.000, cui aggiungere denaro, gioielli e mobilia dichiarati per 10.000.
Presunzione di denaro per un ammontare complessivo di Euro 20.000 (2.200.000 – 1.000.000 x 2 = 200.000 x 10%). Superiore quindi a quanto dichiarato, che a questo punto risulta del tutto ininfluente (Cass. n. 4751/2008).
L’entità della presunzione può essere diversa per ciascun erede, dipendendo dalla quota e franchigia personali.
Denaro, gioielli, mobili e opere d’arte nella successione: i valori
La Cassazione (sentenza n. 4751 del 25 febbraio 2008) è intervenuta