Solo la condanna a versare le somme dovute apre la via al giudizio di ottemperanza

pubblichiamo una sentenza di Cassazione che illustra quando si aprono per i contribuenti le porte del giudizio di ottemperanza per ottenere il rimborso delle somme certe dovute dal Fisco

Cass. civ. Sez. V, Sent., 18-12-2013, n. 28286

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22076/2008 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FANTOZZI AUGUSTO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIULIANI FRANCESCO, CALLIPARI NATALE con procura speciale notarile del Not. Dr. LUIGI MARIA D’ARGENIO in RIVA DEL GARDA, rep. n. 131136 del 25/10/2013;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE SEDE CENTRALE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 11/2008 della COMM. TRIBUTARIA 2^ GRADO di TRENTO, depositata il 15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI;

uditi per il ricorrente gli Avvocati ALIBERTI delega Avvocato GIULIANI, MANNUCCI delega Avvocato CALLIPARI che hanno chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato D’ASCIA che ha chiesto il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FIMIANI Pasquale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Successivamente alla cancellazione dal Registro delle imprese della società Arcese Nord s.r.l. l’Ufficio IVA di Trento notificava sette ingiunzioni di pagamento ad A.E., in qualità di ex liquidatore ed ex legale rappresentante della Arcese Nord s.r.l., relativi ad avvisi di accertamento per IVA ed avvisi di irrogazione di sanzioni emessi nei confronti della società per gli anni di imposta 1982, 1983 e 1984, non impugnati.

2. L’ A.E. era indicato nelle ingiunzioni di pagamento come soggetto personalmente responsabile per tutte le somme dovute all’Erario nella sua qualità di liquidatore della Arcese Nord s.r.l.

e di amministratore unico e rappresentante legale, all’epoca dei fatti, della Arcese Nord s.r.l., essendo al medesimo ascrivibile la responsabilità personale e diretta relativamente alle sole sanzioni dovute per le violazioni commesse nella predetta qualità.

3. Detto contribuente impugnava le ingiunzioni innanzi alla CT di primo grado di Trento, deducendo l’assenza di sua diretta e personale responsabilità. Il giudice di primo grado, con due sentenze rese il 18 giugno 1990, rigettava i ricorsi.

4. L’ A. proponeva appello innanzi alla CT di secondo grado di Trento e, nella pendenza di tale giudizio, il concessionario per la riscossione emetteva quattro cartelle di pagamento relative alle somme dovute dall’Arcese Nord s.r.l. in forza delle ingiunzioni sopra ricordate nelle quali si specificava che l’ A. era ritenuto personalmente responsabile per tutte le somme dovute all’erario nella sua qualità di liquidatore della società Arcese Nord, chiusa con bilancio in pareggio, nonchè personalmente responsabile per le sole sanzioni. L’ente concessionario faceva altresì presente l’esigenza di rinnovare l’azione coattiva nei confronti dell’ A.E. in ragione della di lui titolarità di un cespite immobiliare.

5.1n esito a tali notifiche ciò il contribuente proponeva istanza di sospensione all’ufficio IVA, consegnando polizza fideiussoria.

6. Successivamente, la Commissione tributaria di secondo grado di Trento, con le sentenze nn. 6/1997 e 78/97, rigettava gli appelli. Il contribuente corrispondeva l’importo di L. 503.752.000 dovuto per l’anno 1997 relativo alle cartelle ed agli interessi, proponendo ricorso per Cassazione avverso tali decisioni che questa Corte, con sentenze nn. 1949/02 e 10101/2002, accoglieva, rinviando le cause ad altra sezione della Commissione tributaria di secondo grado di Trento per nuovo esame.

7. Il giudice del rinvio, con sentenze n. 1/2003 e 2/2004, dichiarava l’illegittimità della pretesa erariale avanzata nei confronti dell’ A.E..

8. Formatosi il giudicato su tali sentenze l’Amministrazione, richiesta del rimborso delle somme versate nel corso del procedimento, non provvedeva sicchè sul silenzio rifiuto formatosi il contribuente proponeva ricorso, in proprio, innanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento che lo respingeva.

8. L’appello proposto dal contribuente veniva deciso dalla Commissione tributaria di secondo grado con sentenza n. 11/08, pubblicata il 14 gennaio 2008, che confermava la decisione di primo grado.

8.1 Afferma la Commissione di secondo grado che il contribuente aveva errato nel ritenere come pacifica la ricorrenza di un’ipotesi di adempimento del terzo, sicchè non ricorreva alcuna ipotesi di indebito soggettivo od oggettivo. Secondo la dottrina, infatti, era pacifico che non rientrava nell’adempimento del terzo il pagamento in nome e per conto del debitore da un suo rappresentante o da chi si limiti ad adempiere materialmente l’obbligazione. Il fatto che l’ A. avesse pagato attingendo ad un conto personale non consentiva di ricondurre tale adempimento a quello del terzo disciplinato dall’art. 1180 c.c., posto che la quietanza di pagamento, avente sicuro valore confessorio, indicava senza possibilità di fraintendimento alcuno il soggetto debitore nella società Arcese Nord, identificandola con il codice fiscale, per come lo stesso contribuente aveva peraltro ammesso.

8.2 Precisa il giudice del rinvio che dai documenti del giudizio risultava, dunque, come il debito tributario era stato assolto da Arcese Nord s.r.l. come da quietanza di pagamento mediante versamenti dalla stessa effettuati. Ragion per cui doveva escludersi qualunque ipotesi di avvenuta modificazione nel lato passivo dell’obbligazione tributaria. A nulla valeva il pericolo di esecuzione prospettata dal concessionario, potendo l’ A. opporsi all’azione esecutiva nelle forme di legge.

8.2 Parimenti infondate era l’argomentazione esposta dall’ A. con riguardo alla prestata fideiussione nei confronti dell’erario.

Evidenziava che sulla richiesta di interessi anatocistici relativi alle somme che assumeva di avere versato si era formato il giudicato interno, non avendo l’ A. riproposto la relativa domanda in appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56.

8.4 Rileva, ancora, che era infondata la dedotta violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70.

Infatti, era stato lo stesso contribuente, nel corso del giudizio di primo grado, ad ipotizzare che il giudizio promosso in seguito al silenzio rifiuto era funzionale all’esecuzione di un giudicato formatosi per effetto delle sentenze n. 01/2004 e 2/2004 resa dalla C.T. di 2^ grado di Trento. Sicchè l’unico strumento processualmente previsto per ottenere la tutela richiesta doveva ritenersi “…il giudizio di ottemperanza innanzi al giudice che ha adottato la sentenza di condanna non eseguita dall’amministrazione finanziaria”.

Da ciò conseguiva l’irritualità del ricorso introduttivo proposto senza l’osservanza dell’art. 70 comma 1 cit.

9. L’ A.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque complesse censure, mentre l’Agenzia delle Entrate, costituitasi fuori termine, non ha depositato difese scritte.

L’ A. ha pure depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

10. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto il vizio di insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta che il giudice di appello aveva frainteso e travisato la censura proposta dal contribuente alla sentenza di prime cure, tutta incentrata sulla circostanza che l’adempimento effettuato nel corso del giudizio non poteva qualificarsi come adempimento del terzo, avendo invece rappresentato che i versamenti erano stati effettuati da chi era stato indicato dall’amministrazione come debitore e minacciato dell’esecuzione forzata e che, dunque, ricorreva un’ipotesi di indebito oggettivo, incompatibile con la qualificazione di adempimento del terzo. La motivazione doveva quindi ritenersi apparente o comunque insufficiente.

11. Con il secondo motivo il contribuente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, prospettando le medesime ragioni di fatto indicate nel primo motivo sotto il profilo della nullità della decisione che aveva omesso di pronunziarsi sulle ragioni dell’appello, totalmente diverse da quelle esaminate dalla commissione tributaria di 2^ grado.

12. Con il terzo motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta che erroneamente il giudice di appello aveva evocato, a sostegno della decisione, la quietanza di pagamento e la sua efficacia confessoria, dalla stessa desumendo che il soggetto adempiente era stato la società Arcese Nord. 12.1 In realtà, secondo il ricorrente, la commissione tributaria di 2^ grado aveva tralasciato di considerare che le sette ingiunzioni di pagamento e le quattro cartelle notificate al contribuente avevano tutte fatto riferimento alla responsabilità personale dell’ A. E. per le somme dovute all’erario, ipotizzando l’azione coattiva nei confronti dello stesso.

12.2 L’obliterazione di tali circostanze, come anche di quella relativa alla connessione della polizza fideiussoria da parte dell’ A. avevano viziato la decisione vuoi sotto il profilo della omessa motivazione, vuoi sotto quello dell’insufficiente motivazione, anche considerando che la prospettata valenza probatoria della quietanza era insussistente, in quanto proveniente da soggetto terzo(concessionario) e comunque unicamente correlata a circostanze sfavorevoli per l’autore della quietanza. Tale censura veniva esposta in due autonomi momenti di sintesi.

13. Con il quarto motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2730 e 2735 c.c., nonchè dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta che erroneamente il giudice di appello aveva fatto espresso riferimento al valore confessorio della quietanza rilasciata dal concessionario per riferire il pagamento alla società Arcese Nord s.r.l., in quanto proveniente da un terzo (il concessionario) che non era parte del processo. Senza considerare che il valore probatorio e confessorio della quietanza doveva ritenersi limitato alla somma della quale si attesta il pagamento, ma non certo con riguardo alla persona che aveva effettuato il pagamento, valendo solo per il soggetto adempiente. Tale censura veniva formulata in otto autonomi quesiti di diritto.

14. Con il quinto motivo il ricorrente deduce il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamenta che il giudice di appello, nel ritenere l’improponibilità dell’azione alla stregua del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, aveva omesso di considerare, quale fatto decisivo, il contenuto delle sentenze nn. 1 e 2 del 2004 rese dalla Commissione tributaria di secondo grado, dalle quali sarebbe stato agevole rilevare che non era stata adottata alcuna statuizione di condanna. Ciò che impediva il ricorso allo strumento del giudizio di ottemperanza.

15. Con il sesto motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si duole che la Commissione tributaria di secondo grado abbia ritenuto che alla proposizione del ricorso contro il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle somme corrisposte nel corso del giudizio dal contribuente ostava il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, che, nel caso di specie, era inoperante in ragione del contenuto di mero annullamento delle sentenze nn. 1 e 2 del 2004 rese dalla Commissione tributaria di secondo grado.

16. Vanno esaminati con priorità per ragioni di ordine logico i motivi cinque e sei del ricorso.

17. Le due censure, che meritano un esame congiunto in ragione della loro stretta connessione, appaiono fondate.

17.1 Giova premettere che il sistema di esecuzione delle sentenze delle commissioni tributarie disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68 e ss., prende in considerazione la possibilità che il contribuente, nel corso del processo, abbia corrisposto talune somme relative alla pretesa fiscale secondo le scansioni indicate nell’art. 68, D.Lgs. cit.. E’ poi l’art. 69, ad aggiungere che “…se la commissione condanna l’Ufficio del Ministero delle finanze o l’ente locale al pagamento di somme dovute e la relativa sentenza è passata in giudicato, la segreteria ne rilascia copia spedita in forma esecutiva a norma dell’art. 475 c.p.c., applicando per le spese l’art. 25, comma 2″.

17.2 Aggiunge poi l’art. 70 D.Lgs. ult. cit. che “… Salvo quanto previsto dalle norme del codice di procedura civile per l’esecuzione forzata della sentenza di condanna costituente titolo esecutivo, la parte che vi ha interesse può richiedere l’ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della commissione tributaria passata in giudicato mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della commissione tributaria provinciale, qualora la sentenza passata in giudicato sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della commissione tributaria regionale. “Aggiunge il comma 2 che Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l’adempimento dall’ufficio del Ministero delle finanze o dall’ente locale dell’obbligo posto a carico della sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario e fino a quando l’obbligo non sia estinto”.

17.3 Ora, deve escludersi che l’ottemperanza di cui si è detto possa intendersi come meccanismo di esecuzione della sentenza (che ancora il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, chiama “decisione”) resa dalla commissione tributaria che non contenga una statuizione di condanna proprio perchè oggetto del giudizio non era il diritto al rimborso del contribuente nè la richiesta di condanna dell’Amministrazione al rimborso, se appunto si accede ad una lettura sistematica dell’art. 70, con il precedente art. 69, nel quale è chiaro il riferimento alla “condanna” dell’ufficio.

17.4 In altri termini, ritenere che il contribuente, in caso di accoglimento del ricorso proposto avverso un atto reso dall’amministrazione fiscale e ritenuto dallo stesso illegittimo, abbia l’obbligo di attivare il giudizio di ottemperanza anche in caso di mancata statuizione di condanna per le somme medio tempore versate finirebbe con pregiudicare irrazionalmente le aspettative di quello stesso contribuente.

17.5 Non può in alcun modo escludersi, infatti, che detto contribuente, ottenuta una sentenza che ha riconosciuto l’illegittimità parziale o totale di una pretesa fiscale adempiuta per effetto delle disposizioni che prevedono il pagamento in corso di causa di parte dei carichi tributati richiesti dall’Ufficio – D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, – avanzi istanza di rimborso e, all’esito dell’ulteriore inottemperanza, promuova un’azione innanzi al giudice tributario per far dichiarare l’illegittimità del silenzio rifiuto.

17.6 Ed invero, tale contegno non potrebbe che trovare giustificazione nella circostanza che il giudizio precedente aveva ad oggetto un’azione di annullamento sulla quale il giudice era chiamato a pronunziarsi limitatamente alla validità o meno dell’atto, a differenza del giudizio susseguente nel quale il contribuente, come nel caso di specie, ha fatto valere il diritto al rimborso delle somme corrisposte e sollecita, per l’effetto, la condanna dell’amministrazione al pagamento dei relativi importi dopo avere sperimentato inutilmente il meccanismo dell’istanza di rimborso.

17.7 In definitiva, sembra doversi ritenere che la disciplina prevista dall’art. 70 cit. si rivolge esclusivamente alle ipotesi in cui la sentenza del giudice tributario abbia accolto, in via definitiva, il ricorso inteso ad ottenere il rimborso di un tributo corrisposto mediante versamento o ritenuta diretta tale ipotesi nettamente differenziandosi da quelle in cui si è in presenza dell’impugnazione di un atto impositivo, rispetto al quale il contenuto della sentenza è costituito dall’accoglimento dell’impugnazione – in questa direzione, del resto, sembra orientare la lettura di Corte cost. n. 316/2008-.

17.8 Senza dire che detta soluzione si pone in armonia con le vicende che possono presentarsi nell’ambito del processo civile, le quante volte la sentenza d’appello non contiene una pronuncia restitutoria di cui all’art. 336 c.p.c., richiedendosi la proposizione di un autonomo giudizio – cfr. Cass. n. 9287/2012; Cass. n. 15461/2008 -.

17.9 In questa direzione, del resto, milita il principio, che questo Collegio condivide, a cui tenore il ricorso alla procedura di ottemperanza alla sentenza emessa dal giudice tributario, prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70, è consentito unicamente in presenza di una sentenza esecutiva, che decidendo nel merito una controversia tra contribuente ed erario abbia impartito specifiche prescrizioni da eseguire. Ne consegue che è inammissibile il ricorso alla suddetta procedura per ottenere un rimborso d’imposta, ove il giudice tributario non abbia deciso in ordine ad un’istanza di rimborso, ma si sia limitato ad accertare l’illegittimità di un avviso di rettifica in virtù del quale sia stata richiesta al contribuente la restituzione del rimborso effettuato in via accelerata – cfr. Cass. n. 1947/2008 punto 2 della motivazione; conf. incidentalmente, Cass. n. 25669/2008, punto 4 della motivazione-.

17.10 D’altra parte, non può sottacersi che la soluzione qui affermata non crea alcun pregiudizio all’Amministrazione, apparendo la scelta del contribuente di procurarsi un titolo esecutivo attraverso un autonomo processo fondato sul giudicato addirittura maggiormente protettiva per gli interessi dell’Amministrazione, passando l’accertamento del credito reclamato attraverso un procedimento a cognizione piena, governato dal principio del contraddittorio.

17.11 Fatte le superiori premesse in diritto, appaiono palesi ed evidenti le carenze motivazionali e l’errore in diritto nel quale è incorso il giudice di appello che, totalmente tralasciando di esaminare la portata delle sentenze rese dalla Commissione tributaria di secondo grado in ordine alla legittimità delle ingiunzioni di pagamento emesse nei confronti dell’ A.E., ha presupposto che tali decisioni contenessero una statuizione di condanna al rimborso delle somme versate dal contribuente nel corso del giudizio, totalmente tralasciando di considerare i limiti che riguardano l’utilizzazione del giudizio di ottemperanza disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70, ed invece fondando il proprio assunto circa l’irritualità del ricorso sul mero rilievo che il contribuente aveva fondato la propria domanda sul giudicato formatosi a seguito della mancata impugnazione delle due decisioni rese nell’anno 2004 dalla commissione tributaria di secondo grado di Trento. Argomento non decisivo, se è vero che, proprio muovendo dallo stesso presupposto – il giudicato sfavorevole all’amministrazione – il contribuente aveva fondato le ragioni dell’istanza formulata all’Amministrazione finanziaria.

17.12 In definitiva, il giudice di appello ha non solo finito con l’attribuire al giudizio di ottemperanza un ambito diverso da quello normativamente determinato, ma ha altresì travisato il senso della prospettazione del contribuente, il quale aveva fondato la domanda di rimborso sul passaggio in giudicato delle ricordate sentenze che avevano escluso la legittimità delle ingiunzioni di pagamento notificato personalmente al contribuente determinando, secondo il contribuente stesso, l’insorgenza di un indebito oggettivo da parte dell’amministrazione.

18. Passando all’esame motivi 1, 2, 3 e 4, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro avvinti, gli stessi sono parimenti fondati.

18.1 Ed invero, il giudice di appello, chiamato a verificare la legittimità della sentenza di prime cure che aveva escluso il diritto dell’ A. ad ottenere il rimborso di quanto versato nel corso del processo ed in forza delle ingiunzioni di pagamento e delle quattro cartelle di pagamento successivamente al medesimo notificate, ha ritenuto di escludere la correttezza delle censure proposte dal contribuente alla decisione di primo grado ritenendo che le stesse, fondate sul presupposto che fosse intervenuto un adempimento del terzo, erano state travolte dall’intervenuto adempimento riferibile alla società in ragione del valore confessorio della quietanza di pagamento rilasciata dal concessionario- vv.pagg.3 penultimo rigo 6 ult. periodo sent. impugnata-.

18.2 Così facendo, tuttavia, il giudice di secondo grado ha, per un verso, trasfigurato la censura esposta dal contribuente nell’atto di appello, univocamente rivolta a sostenere non il carattere di adempimento del terzo da parte dello stesso, ma soltanto la natura indebita del pagamento effettuato personalmente dal contribuente per effetto del passaggio in giudicato delle sentenze rese dalla Commissione tributaria di secondo grado di Trento che avevano, a suo dire, definitivamente dichiarato illegittime le ingiunzioni di pagamento emesse nei confronti dell’ A. e non quale della società Arcese Nord. 18.3 Per altro verso, il giudice del rinvio ha solo in apparenza sostenuto il proprio assunto con argomentazioni logiche e plausibili se è vero che, a fronte degli argomenti evocati dal contribuente- indicazione nelle ingiunzioni di pagamento e nelle cartelle della personale responsabilità dell’ A. quale liquidatore o amministratore della società Arcese Nord; pagamenti effettuati da conti personali del contribuente; rilascio da parte dello stesso contribuente di polizza fideiussoria collegata all’istanza di sospensione dell’esecutività delle cartelle – la commissione di secondo grado ha totalmente tralasciato di esaminarli, per contro fondando il proprio assunto sulla quietanza di pagamento emessa dal concessionario, nella quale risultava il codice fiscale della società Arcese Nord s.r.l. e l’indicazione di tale società ed a tale documento attribuendo “valore confessorio” in danno del contribuente.

18.4 E’ noto, del resto, che alla stregua della giurisprudenza di questa Corte il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità ex art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno delle inferenze logiche che possono essere desunte degli elementi dimostrativi addotti in giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad assumere l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze processuali – cfr. Cass. a 3370/2012- .

18.5 Peraltro il giudice di appello ha non solo confezionato una motivazione incongrua ed apodittica, ma è altresì incorso in un duplice errore di diritto, attribuendo efficacia decisiva e valore confessorio alla detta quietanza resa non soltanto da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa-concessionario-, ma anche rispetto a circostanze diverse dall’avvenuto pagamento, per le quali è unicamente possibile evocare l’efficacia probatoria tipica della confessione quanto alla quietanza, peraltro in favore del debitore.

18.6 Ora, non v’è dubbio che al giudice è riservato il potere di valutare liberamente il materiale probatorio posto al suo esame e di scegliere, tra le varie risultanze probatorie, quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgendo tale attività apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

18.7 Ma tale affermazione trova un evidente limite laddove esso si fondi su argomentazioni illogiche e/o non corrette dal punto di vista giuridico finendo per determinare, in tale evenienza, un palese errore di diritto.

18.8 Ed infatti, con specifico riferimento al valore probatorio della quietanza, regolata per quel che qui rileva dall’art. 1199 cod. civ., questa Corte è ferma nel ritenere che tale atto, inquadrabile come dichiarazione unilaterale di scienza recettizia e ricognitiva (Cass. n. 544/86) integrante prova documentale e confessione stragiudiziale fatta alla parte, ai sensi dell’art. 2735 cod. civ., fa piena prova ed ha valore vincolante per il giudice circa la corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo – Cass.n. n. 26325 del 31/10/2008; Cass.n. 3921/2006-.

18.9 In sostanza, l’efficacia probatoria della quietanza si riverbera in modo sfavorevole nei confronti della parte confitente che dichiara di aver ricevuto il pagamento delle somme quietanzate – cfr.Cass. a 3186/2006-.

18.10 A tali principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, si aggiunge l’affermazione secondo la quale la quietanza vincola il giudice circa la verità del fatto stesso, se e nei limiti in cui sia fatta valere nella controversia in cui siano parti, anche in senso processuale, gli stessi soggetti rispettivamente autore e destinatario di quella dichiarazione di scienza – cfr.Cass. n. 3055/1996; Cass. n. 4288/2005 e Cass. n. 23318/2012, con riguardo all’efficacia della quietanza rilasciata dal curatore fallimentare rispetto al fallito-.

18.11 Ciò significa che nell’ambito del sindacato riservato al giudice circa il valore e la portata degli elementi probatori offerti dalle parti, questi non può attribuire valore confessorio alla quietanza resa dal concessionario per la riscossione dei tributi nell’ambito di un procedimento tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate al quale è estraneo il primo. Tanto più quando il valore della dichiarazione viene evocato non ai fini della prova dell’adempimento, ma per determinare il soggetto che ha operato l’adempimento.

18.12 In definitiva, deve senz’altro riconoscersi che il giudice può valutare alla stregua di qualsiasi altra prova del processo la quietanza rispetto a circostanze diverse da quella relativa all’avvenuto adempimento. E tuttavia, l’avere ritenuto, da parte del giudice del rinvio, decisivo tale elemento ai fini dell’individuazione del soggetto che aveva adempiuto il debito, ancorchè tale quietanza fosse priva di efficacia confessoria, tralasciando totalmente di considerare gli elementi offerti dal contribuente – parte dei quali provenienti direttamente dall’amministrazione che aveva emesso le ingiunzioni ipotizzando l’esclusiva responsabilità personale del contribuente – che avrebbero potuto giustificare il carattere personale dell’adempimento da parte del contribuente, ha finito con l’inficiare gravemente la decisione impugnata, rendendola palesemente illogica.

19. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso merita di essere integralmente accolto e la sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della CTR per nuovo esame, che pure provvedere alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Commissione tributaria di 2^ grado di Trento, che pure provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5^ sezione civile, il 5 dicembre 2013.

Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013