Nell’ambito della procedura di concordato preventivo, un ruolo di fondamentale importanza è quello assunto dal commissario giudiziale, nominabile dal tribunale, alternativamente, in sede di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 163, c. 2, n. 3 L.Fall.), oppure in sede di fissazione, a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo “in bianco” (art. 161, c. 6, L. Fall.), del termine per il successivo deposito del piano, della proposta e della relativa documentazione, così come recentemente previsto dall’art. 82 del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. Decreto “del fare”).
La figura del commissario Giudiziale nella procedura di concordato in bianco è stata oggetto di dettagliata analisi da parte dell’IRDCEC (Circolare n. 03.03.2014 n. 38/IR) la quale ha esaminato, tra gli altri, alcuni aspetti inerenti la nomina e le modalità di determinazione del compenso spettante a tale