Il testo analizza i requisiti di indipendenza e imparzialità necessari per il professionista incaricato di redigere la relazione di attestazione nel concordato preventivo. La Cassazione ha chiarito che tali requisiti sono soddisfatti solo se il professionista non ha avuto alcun rapporto con l’imprenditore (debitore), né continuativo né limitato a singole prestazioni, sia in corso alla data della domanda di concordato, sia concluso in precedenza, purché rientrante nel quinquennio precedente al conferimento dell’incarico.
Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo, il Tribunale, con decreto del 25.6.2021, dava atto che l’adunanza si era conclusa con l’approvazione della maggioranza dei crediti ammessi al voto e fissava l’udienza in camera di consiglio del 14.9.2021. Con memoria una società (creditrice dissenziente), ammessa al voto per il credito di € 3.700.734,00, si costituiva e si opponeva all’omologazione che veniva, tuttavia, rigettata dal Tribunale con conseguente omologa del concordato.
Anche il successivo reclamo della società non trovava accoglimento da parte della Corte d’Appello.
La mancata indipendenza dell’attestatore
Nonostante la società reclamante, infatti, avesse contestato la circostanza che il medesimo professionista aveva espletato l’incarico, ricevuto il 16.4.2019 dalla società proponente il concordato di redigere e giurare una perizia di stima (relativa alla valutazione dei crediti commerciali vantati dalla società ed oggetto di conferimento in una costituenda società di capitali), i giudici di appello condividevano l’interpretazione del Tribunale secondo il quale l’art. 67, 3° comma, lett. d), L.F. e l’art. 2399 codi