Quadro RW: obblighi di monitoraggio e novità, a partire dal titolare effettivo

il quadro RW, quello dedicato a chi detiene patrimoni mobiliari ed immobiliari all’estero, sarà uno dei quadri più discussi del prossimo modello Unico…

Aspetti generali

La legge europea 2013 – L. 6.8.2013, n. 97, vigente dal 4.9.2013 – ha innovato la disciplina riguardante il monitoraggio fiscale, prevedendo che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione anche i c.d. «titolari effettivi» degli investimenti esteri secondo la normativa antiriciclaggio [art. 1, secondo comma, lett. u), dell’allegato al D.Lgs. 21.11.2007, n. 231].

In particolare, l’art. 9 della L. 6.8.2013, n. 97, ha innovato le disposizioni in materia di monitoraggio riscrivendo gli artt. 1, 2, 4, 5 e 6 del D.L. n. 167/1990.

La nuova normativa ha previsto, in sintesi:

  • l’eliminazione della sezione I (trasferimenti attuati attraverso soggetti non residenti senza il tramite di intermediari italiani) e della sezione III (trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti detenuti all’estero);
  • la riduzione delle sanzioni a una misura che può andare dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati (in precedenza potevano andare dal 10% al 50%).

Nel caso in cui le attività siano detenute in Stati o territori considerati a fiscalità privilegiata, le sanzioni sono raddoppiate e per l’omessa presentazione del modulo RW entro 90 giorni dal termine risulta applicabile un’ulteriore sanzione di 258 euro.

È invece sopravvissuta la sezione II, nella quale devono essere indicati gli investimenti esistenti all’estero al termine del periodo d’imposta.

Gli obblighi di indicazione non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti che siano comunque conclusi attraverso il loro intervento, se i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o a imposta sostitutiva.

La disciplina del monitoraggio fiscale

Il monitoraggio fiscale si traduce nell’ordinamento italiano nell’obbligo di render conto degli investimenti, delle disponibilità e delle movimentazioni che a vario titolo interessano l’«estero»; la relativa disciplina normativa (D.L. n. 167/1990) è espressione del processo di liberalizzazione dei movimenti di capitali impostosi nell’ordinamento sovranazionale comunitario (da un lato), e della conseguente necessità di controllare tali movimenti in funzione anti-evasione e antiriciclaggio.

Sono tenuti alla presentazione del modulo RW, in generale, le persone fisiche, gli enti non commerciali e i soggetti fiscalmente trasparenti di cui all’art. 5 del TUIR (società di persone e soggetti assimilati); deve inoltre sussistere la condizione costituita dalla detenzione di investimenti all’estero o di attività estere di natura finanziaria, attraverso le quali possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia.

La sintesi delle novità

Con la circolare 23.12.2013, n. 38/E, l’Agenzia delle Entrate ha illustrato e commentato le innovazioni del 2013 alla disciplina del monitoraggio fiscale.

Secondo quanto è rammentato nella circolare, queste rispondono alla necessità di adempiere a obblighi comunitari per i quali erano stati avviati in sede europea, nei confronti dello Stato italiano, casi di preinfrazioni nonché procedure di infrazione.

In linea generale, tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge mirano ad evitare la condanna dello Stato italiano al pagamento di sanzioni pecuniarie in favore dell’Unione europea e prevenire aggravi finanziari a carico delle casse dello Stato.

Al fine di dare piena attuazione a queste disposizioni, è stato emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18.12.2013, riguardante tra l’altro il contenuto della dichiarazione da predisporre, a decorrere dal periodo di imposta 2013, per assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale.

In particolare, come già rammentato sopra, sono state eliminate le sezioni I e III del modulo RW (che ora deve essere compilato solamente per indicare la consistenza delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero),

Per effetto delle nuove disposizioni normative inoltre – che incidono anche sugli obblighi antiriciclaggio -, su tutti i redditi di capitale e sui redditi diversi derivanti da investimenti esteri e da attività estere di natura finanziaria gli intermediari devono applicare le ritenute già previste da specifiche disposizioni non soltanto quando le attività sono ad essi affidate in gestione, custodia o amministrazione, ma anche se intervengono nella mera riscossione dei relativi flussi.

Relativamente agli adempimenti di monitoraggio cui sono tenuti gli intermediari finanziari, la legge europea 2013 è altresì intervenuta allineando i limiti e gli strumenti già adottati dai medesimi soggetti ai fini delle norme antiriciclaggio, con l’adozione dell’unica soglia di 15.000 euro del valore dei trasferimenti da segnalare.

Per quanto invece attiene alla generalità dei contribuenti tenuti a segnalare le proprie attività all’estero, non è più previsto un limite di importo al di sopra del quale vige l’obbligo dichiarativo: il modulo RW deve quindi essere presentato anche se al termine del periodo di imposta gli investimenti sono di importo inferiore a 10.000 euro (limite precedentemente previsto).

L’obbligo di presentazione compete sia ai possessori diretti degli investimenti e attività all’estero, sia a coloro che si qualifichino come titolari effettivi dei beni ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio.

Le nuove disposizioni in materia di adempimenti del contribuente riguardo al modulo / quadro RW si rendono applicabili a decorrere dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2013, in considerazione dell’art. 3 dello Statuto del contribuente.

L’ambito soggettivo di applicazione

I soggetti obbligati al monitoraggio fiscale sono le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici e i soggetti equiparati, residenti in Italia.

In tale ambito soggettivo sono comprese le persone fisiche titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo.

L’obbligo di dichiarazione sussiste quindi, indipendentemente dal tipo di contabilità adottata, anche se le operazioni sono poste in essere dagli interessati in qualità di esercenti attività commerciali o professionali.

Per quanto riguarda l’individuazione della residenza delle persone fisiche, occorre guardare ai criteri indicati dall’art. 2, secondo comma, del TUIR (iscrizione alle anagrafi dei residenti ovvero domicilio o residenza nello Stato per la maggior parte del periodo di imposta).

Inoltre, come stabilito dal comma 2-bis del medesimo art. 2 del TUIR, si considerano residenti, salvo prova contraria del contribuente, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, compresi nella black list del D.M. 4.5.1999.

Per le società semplici, le associazioni e gli enti non commerciali, si considerano invece residenti i soggetti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato [artt. 5, terzo comma, lett. d), e 73, terzo comma, del TUIR].

Si considerano inoltre residenti in Italia i trust e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori «black list» in cui almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari siano fiscalmente residenti nel territorio italiano.

Si considerano residenti in Italia anche i trust istituiti nei predetti Stati o territori black list quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del trust un’attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

In determinate ipotesi il trust può essere considerato un soggetto interposto: in questi casi l’obbligo di monitoraggio riguarda il titolare effettivo delle disponibilità all’estero1.

Analoghe considerazioni valgono in caso di investimenti all’estero ed attività estere di natura finanziaria nonché investimenti in Italia e attività finanziarie italiane, detenute per il tramite di fiduciarie estere o di soggetti esteri fittiziamente interposti che ne risultino formalmente intestatari2 (cfr. risoluzione n. 134/E del 30 aprile 2002).

Chi è il titolare effettivo?

Il titolare effettivo tenuto alla presentazione del modulo RW, ai sensi della normativa antiriciclaggio [art. 1, secondo comma, lett. u), D.Lgs. 21.11.2007, n. 231; art. 2 – allegato tecnico al medesimo decreto], è:

  1. in caso di società:
    1. la persona fisica o le persone fisiche che in ultima istanza possiedono o controllano l’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni o dei diritti di voto, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società quotata; questo criterio si ritiene soddisfatto in presenza di percentuali di partecipazione al capitale sociale corrispondenti al 25% più uno;
    2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione dell’entità giuridica;
  1. in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni e di istituti quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi:
    1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25% o più del patrimonio dell’entità giuridica;
    2. se le persone che beneficiano dell’entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l’entità giuridica;
    3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un controllo sul 25% o più del patrimonio dell’entità giuridica.

Se il contribuente detiene gli investimenti o le attività per il tramite di società o altre entità giuridiche, si possono verificare distinte fattispecie a seconda del veicolo attraverso il quale si realizza o meno il requisito della titolarità effettiva.

In caso di detenzione di attività estere per il tramite di società, il contribuente che possegga una partecipazione rilevante (25% o più) deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera (così come nel caso in cui detta partecipazione non sia rilevante) e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione.

L’obbligo dichiarativo in capo al titolare effettivo sussiste esclusivamente in caso di partecipazioni in società di diritto estero e non invece se sono detenute partecipazioni dirette in una o più società residenti che effettuano investimenti all’estero.

In quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione finanziaria può acquisire i dati e le notizie necessarie per l’accertamento dei redditi conseguiti dai soci attraverso l’analisi delle dichiarazioni delle società partecipate utilizzando gli ordinari strumenti consentiti dall’ordinamento interno.

Le partecipazioni in società residenti assumono invece rilevanza se, unitamente alla partecipazione diretta o indiretta del contribuente in società estere, concorrono a integrare, in capo al contribuente, il requisito di titolare effettivo di investimenti o attività estere di natura finanziaria. In tal caso occorre indicare il valore complessivo della partecipazione nella società estera detenuta (direttamente e indirettamente) e la percentuale di partecipazione determinata tenendo conto dell’effetto demoltiplicativo relativo alla partecipazione indiretta.

Le partecipazioni in Stati non collaborativi

Nel caso in cui il contribuente detenga delle partecipazioni in Stati o territori non collaborativi (senza possibilità di utilizzare lo strumento dello scambio di informazioni),occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.

Il contribuente deve indicare nel quadro RW, per ciascuna società, il valore complessivo di tutte le attività finanziarie e patrimoniali di cui risulta essere il titolare effettivo, avendo cura di predisporre e conservare un prospetto in cui devono essere specificati i valori delle singole attività (da esibire o trasmettere, su richiesta, all’amministrazione finanziaria).

Le attività estere detenute per il tramite di trust

In caso di detenzione di attività estere per il tramite di entità giuridiche, diverse dalle società, quali fondazioni e di istituti giuridici quali i trust:

  1. se non si verificano i requisiti per l’esercizio del controllo di tali entità o istituti (ad esempio, se i beneficiari sono destinatari di una quota inferiore al 25% del patrimonio), la fondazione o il trust sono tenuti a monitorare direttamente gli investimenti o le attività estere, sempreché si tratti di enti non commerciali residenti;
  2. se invece i predetti requisiti si verificano (ad esempio, se la percentuale di attribuzione del patrimonio o di controllo è pari o superiore al 25%), il contribuente deve dichiarare il valore complessivo degli investimenti detenuti all’estero dall’entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell’entità stessa.

In tale ipotesi rilevano, in ogni caso, sia gli investimenti e le attività estere detenuti da entità ed istituti giuridici residenti in Italia, sia quelli detenuti da entità ed istituti giuridici esteri, indipendentemente dallo Stato estero in cui sono istituiti. In sostanza, si applica l’approccio «look through» anche se il trust o la fondazione sono istituiti in un Paese collaborativo.

Per quanto ai trust trasparenti residenti – il cui reddito o il patrimonio (o parte di esso) – sono direttamente riferibili a beneficiari individuati ossia a soggetti titolari del diritto di pretendere dal trustee l’assegnazione degli stessi, gli obblighi di monitoraggio ricadono sul trust (sempreché sia un ente non commerciale) se i beneficiari non rivestono la qualifica di titolari effettivi ai sensi della normativa antiriciclaggio e, in ogni caso, con l’indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai titolari effettivi se presenti.

Se il beneficiario individuato si qualifica come titolare effettivo delle attività estere detenute dal trust residente, lo stesso è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore delle attività estere nonché la percentuale di patrimonio a esso riconducibile.

Se sussistono titolari effettivi residenti dell’intero patrimonio dell’ente, quest’ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW.

Per quanto invece riguarda i trust esteri con beneficiari individuati residenti in Italia, questi ultimi sono tenuti al monitoraggio delle attività detenute all’estero dal trust quando sono destinatari di una quota rilevante del patrimonio del trust secondo la normativa antiriciclaggio.

Il beneficiario di un trust estero che non si qualifichi come titolare effettivo deve indicare nel quadro RW il valore della quota di patrimonio del trust ad esso riferibile.

La titolarità effettiva del trust non può essere attribuita al trustee, dato che quest’ultimo amministra i beni segregati nel trust e ne dispone secondo il regolamento del trust o le norme di legge e non nel proprio interesse.

I criteri identificativi indicati dalla normativa antiriciclaggio per l’individuazione del titolare effettivo non risultano applicabili se i beneficiari dell’entità non sono ancora determinati (in questi casi il quadro RW deve essere compilato dall’entità giuridica stessa).

Quanto precisato dall’Agenzia relativamente ai trust vale, in quanto compatibile, per le fondazioni e gli istituti analoghi.

Con riferimento agli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), non rilevano, ai fini dell’individuazione del titolare effettivo, le partecipazioni a organismi istituiti in Italia che effettuano investimenti all’estero.

In caso di partecipazione in un OICR di diritto estero, il partecipante è tenuto ad indicare nel quadro RW il valore della quota di partecipazione da esso detenuta, indipendentemente dall’entità della stessa.

Anziché indicare il valore della quota rilevante, in caso di partecipazioni in OICR istituiti in Stati o territori non collaborativi il partecipante deve invece riportare il valore complessivo degli investimenti e delle attività estere detenuti direttamente dall’organismo stesso e per il tramite di altri soggetti esteri situati in Paesi non collaborativi e finché si configuri la titolarità effettiva degli investimenti.

31 marzo 2014

Fabio Carrirolo

1 L’Agenzia delle Entrate indica al riguardo alcune fattispecie esemplificative contenute nella circolare 43/E del 10.10.2009, par. 1, e nella circolare n. 61/E del 27.12.2010.

2 Cfr. la risoluzione n. 134/E del 30.4.2002.

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