La nuova disciplina fiscale del trust segna un cambiamento decisivo, chiarendo in modo definitivo il momento impositivo e i casi in cui si realizza un effettivo arricchimento tassabile. Superando le incertezze del passato, il legislatore introduce una cornice normativa coerente con la natura giuridica dell’istituto, offrendo nuove opportunità nella gestione e protezione del patrimonio.
L’impatto della riforma fiscale sul trust
Il D.Lgs 139/2024 nell’intento di disciplinare con specifica formula legislativa l’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni ai trust e agli altri vincoli di destinazione, ha proceduto a introdurre un nuovo articolo (4bis) nel D.Lgs 346/1990. La norma testualmente dispone:
“comma 1) I trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano, ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari. L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e dei diritti a favore dei beneficiari….
comma 2) Nelle ipotesi di cui al comma 1 le franchigie e le aliquote previste dall’art. 7 e dall’art 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario.
Comma 3) Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ogni conferimenti dei beni e dei diritti, ovvero all’apertura della successione. In tal caso la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico con riferimento al valore complessivo dei beni e dei diritti e al rapporto tra disponente e beneficiario risultanti al momento del conferimento ovvero dell’apertura della successione…”
Gli stralci del dato normativo sopra riportato razionalizzano con la previsione a regime della tassazione al momento del trasferimento dei beni vincolati in trust ai beneficiari, i fondamenti causali dell’imposta sulle successioni e donazioni, affiancandovi un regime opzionale di tassazione anticipata al momento del vincolo dei beni in trust, costituzionalmente legittimo proprio in quanto non raccordato a prescrizioni coercitive, ma solo demandato a scelte discrezionali del contribuente
Il dato normativo si allinea all’orientamento ermeneutico ormai consolidato del Giudice di legittimità e allo scopo di una sua migliore comprensione appare utile ripercorrere in sintesi le vicissitudini esegetiche che hanno riguardato la rilevanza impositiva dei beni vincolati in trust nel comparto dell’imposizione indiretta.
Le teorie impositive precedenti la riforma
La Corte di Cassazione con l’approdo interpretativo espresso nella sentenza n. 26905 del 20 settembre 2023, ove viene ribadito che la costituzione del vincolo di destinazione in trust sconta la sola imposta di registro in misura fissa, può essere intesa come di raccordo alla rappresentata portata prescrittiva del regime fiscale indiretto dei beni vincolati in trust introdotta ora dal riportato nuovo art. 4bis del D.Lgs 546/1992.
Così testualmente il giudice di Cassazione:
“l’imposta proporzionale è dovuta non al momento della costituzione dell’atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, fiscalmente neutri in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo, bensì in seguito all’eventuale trasferimento finale del bene al beneficiario. Solo questo costituisce un effettivo indice di ricchezza ai sensi dell’art. 53 della Costituzione…………per l’applicazione dell’imposta proporzionale di donazione, così come quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.” .
Si sottolineava infatti come sul piano civilistico il trust assuma la delineazione strutturale del “rapporto giuridico” privo non solo di un qualsiasi status soggettivo, ma anche di una dinamica strutturale che rendesse individuabile un’organizzazione autonoma del tutto non appartenente a terzi (vista l’intersezione con i beneficiari che l’istituto prospetta) e come tale mancanza di prerogative precluda la possibilità di poter intravedere per il suo tramite il realizzo di un autentico effetto traslativo di ricchezza. Se per atto traslativo può solo essere inteso:
“l’atto che ha per effetto il trasferimento della proprietà di un bene”,
nel caso di un trust manca qualsiasi autentico effetto circolatorio, derivando dal medesimo solo una condizione di segregazione giuridica dei beni in esso vincolati.
Anche ritenere di individuare nella fi