Dedichiamo un nuovo intervento alla Riforma dell’imposta di successione e donazione: ecco le novità per quanto riguarda l’imposizione delle donazioni definite indirette e quelle sulla costituzione del trust.
Proseguendo nell’analisi degli interventi di manutenzione e restyling apportati al TUS dal D.lgs 18 settembre 2024 n. 139, consolidandone i risultati interpretativi raggiunti dalla giurisprudenza e dall’Agenzia entrate, torniamo alle donazioni indirette, cui si è fatto cenno per il coacervo, che realizzano gli stessi effetti della donazione (negozio fine), ma tramite altri strumenti giuridici (negozio mezzo).
Vedi il precedente intervento: Recenti novità in materia di imposta di successione e donazione. Coacervo; Aziende; Partecipazioni
Donazioni indirette: le novità
Si pensi all’acquisto della casa di cui lo zio paga il prezzo, ma che viene intestato al nipote: il negozio fine è la donazione, il negozio mezzo la compravendita con pagamento del terzo (ex art. 1180 c.c.), l’arricchimento del nipote arrecato dallo zio interessa indubbiamente il fisco.
L’esempio costituisce in realtà un’eccezione dal punto di vista tributario, perché l’art. 1 comma 4 bis del TUS esenta dall’imposta proprio donazioni e “altre liberalità” collegate ad atti concernenti il trasferimento di diritti immobiliari (o di aziende) qualora l’atto sia soggetto a