Il recente restyling dell’imposta di successione introduce chiarimenti su franchigie, donazioni pregresse e trasferimenti di aziende e partecipazioni. Alcune interpretazioni vengono confermate, altre superate, rendendo più chiaro il quadro per contribuenti e professionisti.
Oggi analizziamo come cambiano: il coacervo delle donazioni pregresse ed il trasferimento di aziende e partecipazioni sociali.
Restyling dell’imposta di successione: novità, chiarimenti e impatti pratici

Per inquadrare il tema riavvolgiamo il nastro, e ricordiamo che l’imposta di successione e donazione costituisce tassazione degli incrementi patrimoniali derivanti da trasferimenti di ricchezza a titolo gratuito che conseguono alla successione a causa di morte (mortis causa) o ad atti di liberalità tra vivi (inter vivos); se ne occupa anche la Costituzione (art., 42 comma 4 ), che prevede una riserva di legge per “i diritti dello Stato sulle successioni” e l’obbligo di “concorrere alle spese pubbliche” in ragione della “capacità contributiva” (art. 53 comma 1).
L’imposta, prevista dal TUS, era stata abrogata dalla L. 18 ottobre 2001 n. 383, e ripristinata con l’art. 2, commi 47-54 D.L. 3 ottobre 2006 conv. da L. 3 ottobre 2006 n. 286, che ha in parte riesumato il TUS ma con aliquote molto più modeste (4, 6 e 8 per cento, in base al rapporto di parentela) e franchigie elevate (1.00

