Proseguiamo il nostro approfondimento sulla riforma dell’imposta di donazione per i trust, analizzando le nuove regole su franchigie, aliquote e opzioni fiscali. Questo secondo capitolo si concentra sulle novità del 2024, le scelte strategiche offerte ai contribuenti e i chiarimenti normativi necessari per gestire al meglio le implicazioni fiscali.
Dopo esserci occupati, nella prima parte, della riforma dell’imposta di donazione per il trust, continuiamo l’analisi della riforma fiscale 2024, nella parte dedicata all’imposta di successione e donazione, sempre per quanto riguarda il Trust.
Trust e imposta di donazione: nuove regole, opzioni fiscali e franchigie applicabili
La Legge dopo di noi
L’ultimo periodo del comma 1 stabilisce che:
“Resta ferma la disciplina prevista per i trust, i vincoli di destinazione e i fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione dall’articolo 6 della legge 22 giugno 2016, n. 112”.
Per molti aspetti la nuova disciplina applicabile a tutti i trust presenta dei punti di sovrapposizione con quella recata in tema di trust dopo di noi: in entrambi i casi il prelievo è dovuto nella fase finale.
Il legislatore si preoccupa di fugare i dubbi in merito ad una possibile implicita abrogazione della disciplina fiscale di cui alla Legge 112/2016, Così non è.
La misura delle aliquote e delle franchigie
Il successivo comma 2 dell’art. 4 bis stabilisce che:
“Nelle ipotesi di cui al comma 1, le franchigie e le aliquote previste dall’articolo 7 e dall’articolo 56 si applicano in base al rapporto tra disponente e beneficiario”.
Un aspetto che lascia chi scrive un po’ perplesso è il riferimento sia all’articolo 7 che all’articolo 56. Da un punto di vista pratico non cambia nulla, perché l’articolo 7 è relativo alla successione mentre l’articolo 56 è relativo alla donazione.
In entrambi i casi, tanto le aliquote che le franchigie sono sempre le stesse.
Tuttavia, la perplessità discende dal fatto che l’attribuzione di beni dal trust dovrebbe comportare sempre una derivazione donativa e non da successione. In tal senso, peraltro, si pone anche la risposta interpello 90/2024. Forse il riferimento esclusivamente all’art. 56 poteva apparire più congruo.
Opzione per la tassazione nella fase iniziale
Proseguendo nell’analisi del novellato art. 4 bis, il comma 3 stabilisce che:
“Il disponente del trust o di altro vincolo di destinazione o, in caso di trust testamentario, il trustee può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento dei beni e dei diritti ovvero dell’apertura della successione”.
Trascuriamo per un attimo il caso del trust testamentario. La norma è chiara nel prevedere che il disponente può optare per la tassazione anticipata del passaggio dei beni dal disponente al trustee.
Il legislatore, in sostanza, asseconda la vecchia tesi dell’Amministrazione Finanziaria.
Pertanto, in caso di un trust familiare donatorio implementato da un disponente che è in vita, il disponente stesso può optare per la corresponsione dell’imposta in occasione di ciascun conferimento di beni diritti.
La norma prevede che:
“In tal caso, la base imponibile nonché le franchigie e le aliquote applicabili sono determinate ai sen