La recente riforma sulla tassazione di successioni e donazioni introduce regole più chiare per il trattamento dei trust, risolvendo ambiguità che per anni hanno generato dubbi e interpretazioni divergenti. L’imposta ora si applica principalmente nella fase finale, ovvero al momento del trasferimento effettivo dei beni dal trustee ai beneficiari, allineandosi al principio di capacità contributiva.
Sono previste anche nuove opzioni per una tassazione anticipata, che permettono di valutare scenari più vantaggiosi per i contribuenti. Inoltre, i trust di garanzia e di scopo, in assenza di un reale arricchimento dei beneficiari, non sono soggetti a imposizione. Questo nuovo quadro normativo rende la gestione dei trust più semplice e trasparente.
Evoluzione normativa dell’imposta di successione e donazione: dalle incertezze alla definitiva chiarezza legislativa
Il D.Lgs. 139/2024 ha riformato l’imposta di successione e donazione. In passato, i “bene informati” andavano dicendo che la riforma avrebbe messo mano alle aliquote. Non possiamo, infatti, dimenticare che l’Italia, sotto questo profilo, era considerata un paradiso fiscale ma le cose sarebbero potute cambiare.
Invero, questo inasprimento dell’imposta non si è verificato.
Appurato ciò, vediamo cosa stabilisce la norma in tema di trust.
L’art. 2, comma 47, D.L. 262/2006, nella sua originaria formulazione, stabiliva che:
“È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, nel testo vigente alla data del 24 ottobre 2001, fatto salvo quanto previsto dai commi da 48 a 54”.
La norma non era del tutto chiara, nel senso che non precisava in modo esplicito se l’imposta fosse dovuta nella fase iniziale ossia nel momento del passaggio dei beni dal disponente al trustee o nella fase finale ossia nel passaggio dal trustee al beneficiario.
Negli ultimi ormai quasi vent’anni, l’Agenzia delle entrate, in base al principio: “pochi, maledetti e subito”, nella Circolare n. 48 del 2007, ma anche in seguito (C.M. 3 del 2008), con maggiori precisazioni, ebbe modo di chiarire che l’imposta si doveva pagare subito, ossia nel momento del passaggio dei beni dal disponente al trustee.
Questa impostazione, secondo l’Agenzia, trovava appoggio sulla ba