L’art. 2 del DL 31.8.2013 n. 102 (conv. L. 28.10.2013 n. 124) contiene disposizioni che prevedono l’esclusione dall’IMU per “i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati”.
Nello specifico è stato previsto che, per detti immobili, non è dovuta la seconda rata (saldo) IMU relativa al 2013 e che gli stessi sono completamente esenti dall’imposta in argomento, a decorrere dal 01.01.2014. Stante la locuzione della norma, l’agevolazione in argomento interessa tanto i fabbricati, porzioni di fabbricato o singole unità immobiliari destinati ad uso abitativo, quanto i fabbricati destinati ad altri usi, quali lo svolgimento di attività industriali, artigianali, commerciali e professionali. Sotto il profilo soggettivo, risultano interessate dall’agevolazione in commento, le imprese che per attività statutaria costruiscono fabbricati per la vendita, vale a dire le c.d. “immobil