Occultare i contratti preliminari è reato!

l’agente immobiliare e una qualunque delle parti interessate che non conserva i preliminari di compravendita, così inibendo la riscossione delle imposte, commette un reato, in quanto occulta scritture contabili; in caso di fallimento dell’impresa venditrice bisognerà, inoltre, valutare gli aspetti di bancarotta

In tema di reati tributari, sono riconducibili nelle scritture contabili di cui è obbligatoria la conservazione ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 74/2000, i contratti preliminari di compravendita stipulati da un’impresa di costruzioni che non sia piccolo imprenditore. Lo ha affermato la Terza Sezione Penale della Cassazione: il principio di diritto enunciato dagli Ermellini non è nuovo, essendo già stato chiarito con altra pronuncia che può rispondere del reato di occultamento e distruzione di scritture contabili l’agente immobiliare che non conserva i preliminari di compravendita, così inibendo la riscossione delle imposte sulle caparre. Per i giudici di Piazza Cavour, il riferimento alle scritture richieste dalla “natura dell’impresa” riguarda anche la tipologia di attività svolta.

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