i finanziamenti che i soci erogano alla propria società hanno dei vincoli per la loro restituzione: spieghiamo come va correttamente gestita la restituzione e lo specifico quadro di Unico Società
L’approvazione del bilancio rappresenta l’atto conclusivo di un esercizio sociale dell’attività imprenditoriale realizzata nella forma di società di capitali.
Con tale atto viene altresì determinata la destinazione del risultato positivo ed eventualmente la modalità di distribuzione ai soci. In caso di risultato negativo occorre stabilire quali modalità di copertura della perdita utilizzare.
Tuttavia, nella vita di una azienda, può non esserci coincidenza temporale tra i flussi monetari (c.d. di capitale circolante) ed i flussi economici, pertanto non è infrequente riscontrare la situazione di mancanza di dividendi da distribuire e contemporanea esistenza di discreta liquidità.
Circostanza che abitualmente viene a determinarsi a seguito del ricorso, in esercizi precedenti, al finanziamento dei soci, effettuato proprio per sopperire alle momentanee deficienze di risorse finanziarie.
Pertanto l’esistenza di tale riserve e la contemporanea disponibilità nelle casse aziendali, inducono ad effettuare una ripartizione ai soci provvedendo alla restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento.
Ma è altrettanto grande la tentazione di agire in tal senso anche in presenza di utili in bilancio distribuibili, allo scopo di poter effettuare una erogazione non soggetta a prelievi fiscali.
Tuttavia è opportuno rammentare che la restituzione di somme precedentemente versate dai soci, sottintende a vincoli precisi.
Occorre innanzitutto individuare l’originaria natura del versamento effettuato. Ai sensi dell’art. 46 del Testo Unico Imposte sul reddito, le somme versate alle società dai loro soci, si considerano date a titolo di mutuo, salvo che dai bilanci o rendiconti non risulti che i versamenti siano effettuati ad altro titolo.
Nei casi di apporti dei soci effettuati in conto capitale (versamenti a fondo perduto), pur se tale titolo non attribuisce alcun esplicito diritto alla restituzione, la riserva costituita rappresenta pur sempre una riserva di capitale ipoteticamente distribuibile.
Eventuali versamenti effettuati in conto aumento di capitale od in c/ futuro aumento di capitale, possono essere restituiti ai soci esclusivamente nel caso non venisse effettivamente a concretizzarsi la delibera di aumento di capitale programmato.
Trattasi in tutti i casi, di somme che non costituirebbero reddito tassabile in capo al socio percettore.
E’ altresì opportuno rimarcare che con specifico riferimento alla tipologia di versamento “a fondo perduto”, qualora detto atto non trovi giustificazione in apposita delibera assembleare, atto peraltro assolutamente consigliabile, non richiedendo questa tipologia di patrimonializzazione societaria alcuna forma documentale preventiva (delibera assembleare o scambio di corrispondenza commerciale), la qualificazione del versamento va dedotta dalla collocazione della partita contabile nel bilancio societario (per determinarne la natura meramente debitoria o di incremento patrimoniale).
L’esposizione in bilancio, in considerazione che lo stesso è soggetto all’atto formale dell’approvazione da parte dei soci, certifica la “volontà negoziale”, come stabilito dalla Corte di Cassazione (sentenza n.21563 del 13/8/2008).
Ai sensi del comma 1, art. 47 T.U.I.R., la restituzione di questa tipologia di finanziamenti può avvenire solo dopo la distribuzione dell’utile di esercizio e delle altre riserve di utili disponibili ancora presenti in bilancio, poiché scatta la presunzione fiscale di distribuzione di utili, e pertanto l’assoggettamento alla ordinaria tassazione prevista per i dividendi.
Questa limitazione, ovviamente, ha una valenza prettamente fiscale e non civilistica. Nulla vieta pertanto di provvedere alla restituzione di capitali (ad esempio precedenti finanziamenti in conto capitale effettuati dai soci), purché tale assegnazione sia assoggettata alla corretta imposizione fiscale.
Peraltro, per quanto superfluo, rammentiamo che l’Agenzia delle Entrate è in grado di accertare “comodamente” una simile eventualità, grazie ai dati che il medesimo contribuente comunica con la compilazione della sezione “prospetto del capitale e delle riserve” presente nel modello UNICO SC.
Per i finanziamenti effettuati a titolo di mutuo, ovvero quelli con obbligo di restituzione da parte della società ed effettuati dai soci per non attingere ai tradizionali canali finanziari, non v’è dubbio che gli stessi non possano rientrare tra quelli oggetto di presunzione, ma soggiacciono tuttavia ad una ulteriore limitazione sancita dall’art. 2467 del C.C..
Da tale norma deriva un obbligo di postergazione dei rimborsi effettuati ai soci “a qualunque titolo effettuati” (e quindi compresi quelli effettuati a titolo di mutuo), rispetto al soddisfacimento degli altri creditori societari, qualora risulti un eccessivo squilibro tra indebitamento e patrimonio netto della società.
Tale limitazione è volta a limitare l’abuso di una condotta che porterebbe a qualificare l’impegno finanziario assunto dai soci come semplice ricorso al credito, anche laddove sarebbe stato opportuno conferimenti a titolo di capitale.
Peraltro, seppur espressamente diretto alle società a responsabilità limitata, la dottrina prevalente ritiene che l’art.2467 C.C. contenga un precetto generale, e di conseguenza estendibile altresì alle società per azioni.
La restituzione dei versamenti effettuati dai soci
A che titolo sono stati effettuati i finanziamenti dei soci?
versamenti in c/ aumento di capitale | Versamenti a fondo perduto | Versamenti a titolo di mutuo
(fruttifero o infruttifero) |
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L’aumento di capitale è stato revocato? |
SI ⇒ |
Esistono in bilancio utili o riserve accantonate in sospensione di imposta non distribuite?
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Sono state verificate le condizioni di cui all’art. 2467 c.c.?
verificare che il versamento dei soci non sia stato effettuato in una condizione che avrebbe richiesto un conferimento a titolo di capitale, nel quale caso verificare siano stati soddisfatti prioritariamente tutti gli altri creditori della società |
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NO
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SI
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NO ⇒ | |||
Non è possibile provvedere alla restituzione | E’ possibile provvedere alla restituzione assoggettando le somme a tassazione (fino a concorrenza delle riserve di utili esistenti) | NO
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SI
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Non è possibile provvedere alla restituzione | E’ possibile provvedere alla restituzione senza alcun vincolo |
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23 Luglio 2013
A cura di Roberto Pasquini, Massimiliano De Bonis e Danilo Sciuto