La chiusura del bilancio evidenzia sovente la carenza di liquidità della società e la conseguente necessità di ricorrere al finanziamento dei soci. Analizziamo quindi, con il presente contributo, la disciplina civilistica, contabile e fiscale di questa operazione.
Indice rapido dell’articolo:
- La postergazione del finanziamento soci
- Finanziamento soci: la normativa di riferimento
- Finanziamento soci e imposte indirette
- Finanziamento soci e imposte dirette
- Trattamento contabile del finanziamento soci
La postergazione del finanziamento soci
Le difficoltà di accesso al mercato dei capitali e l’incapacità delle imprese di “autofinanziarsi”, causa la grave crisi economica che imperversa sul sistema – Italia, rende i finanziamenti da parte dei soci uno strumento ampiamente utilizzato dalle società di capitali per far affluire in una società nuove risorse finanziarie, senza ricorrere ad un formale aumento del capitale sociale.
Le finalità economiche di tali operazioni possono essere molteplici come, ad esempio:
- ridurre i tempi di reperimento delle risorse finanziarie necessarie all’implementazione di piani di investimento,
- far fronte ad esigenze di cassa o garantire una remunerazione che non sia legata alla realizzazione di utili ma, bensì, sia rappresentata da un tasso di interesse (ciò potrebbe risultare conveniente soprattutto in periodi recessivi), ecc.
Nello specifico, il socio può concedere alla società un vero e proprio prestito, comportandosi come un qualsiasi altro soggetto terzo.
NOTA BENE
In questo caso, non si parla di capitale di rischio, ma, a tutti gli effetti, di un credito del socio nei confronti della società, che dovrà essere restituito alla scadenza prevista, e che, se non diversamente stabilito, sarà produttivo di interessi, come un qualunque contratto di mutuo.
Tuttavia, lo strumento del finanziamento soci avrebbe potuto incentivare i soci ad effettuare dei finanziamenti in luogo di aumenti di capitale, sottraendosi così al rischio di impresa.
Il Legislatore, per evitare manovre elusive, ovvero evitare che i soci possano sottrarsi al rischio d’impresa apportando capitali alla società sotto forma di finanziamenti anche quando sarebbe necessario un aumento del capitale sociale, ha sancito il seguente principio:
il rimborso dei finanziamenti eseguiti, in qualsiasi forma, dai soci può avvenire solo quando sono stati soddisfatti gli altri creditori (art. 2467 c.c.).
La citata previsione normativa è definita come postergazione del finanziamento soci.
Nel presente intervento, analizzeremo l’istituto della postergazione del finanziamento soci, sancito dall’articolo 2467 del c.c., individuando l’ambito di applicazione e le modalità operative per la sua applicazione pratica.
Finanziamento soci: la normativa di riferimento
La riforma del diritto societario del 2003 ha introdotto nell’ordinamento giuridico l’art. 2467 del Codice civile, con la finalità:
“di affrontare un tema da tempo noto sul piano comparatistico, ma che nel nostro sistema non aveva fin qui trovato un esplicito inquadramento legislativo: il tema cioè dei finanziamenti effettuati dai soci a favore della società che formalmente si presentano come capitale di credito, ma nella sostanza economica costituiscono parte del capitale proprio”.
La norma richiamata dispone:
- al comma 1 che “il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori e, se avvenuto nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito”;
- al comma 2 che “ai fini del precedente comma s’intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento”.
La ratio dell