Il rimborso dei finanziamenti effettuati dai soci deve essere postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori; è questo il principio offerto dalla Corte di Cassazione che ha condannato un amministratore per il reato di bancarotta fraudolenta e tassata la restituzione del finanziamento operato in violazione della par condicio creditorum.
La tassazione dei proventi illeciti

Secondo la definizione più accreditata, per attività illecite si intendono quelle derivanti dai furti, dal commercio di armi o droghe, dallo sfruttamento della prostituzione, dall’esercizio abusivo di professioni o attività commerciali, ecc.
Sono ricomprese nelle categorie di reddito individuate dall’art. 6 del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, (redditi fondiari, di capitale, da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e d’impresa) secondo le regole di rispettiva appartenenza, i proventi derivanti da “…fatti, atti o attività qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo, se non già sottoposti a sequestro o a confisca penale…”.
Il citato art. 14, comma 4, della L. n. 537/1993, dispone infatti che i proventi derivanti da attività “qualificabili come illecito civile, penale o amministrativo” debbono essere assoggettati all’IRPEF, purché sussistano due condizioni:
- che tali proventi posseggano i requisiti necessari per trovare albergo in una delle categorie reddituali previste dal DPR 917/1986;
- che essi non siano già stati assoggettati a un provvedimento di sequestro o confisca penale.
Qualora i proventi illeciti non siano effettivamente classifi

