L’art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 218/1997 riconosce al contribuente la possibilità di aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio, formulato dall’ufficio, a condizione che ciò avvenga entro un termine prestabilito: entro il termine dei 15 giorni che precedono la data di comparizione delle parti, il contribuente deve recapitare all’ufficio la comunicazione di adesione, unitamente alla quietanza di pagamento delle somme dovute. Per consentire al contribuente di eseguire i predetti adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che l’invito al contraddittorio debba essere spedito al contribuente almeno 45 giorni prima della data fissata per il contraddittorio.
L’adesione all’invito al contraddittorio, oltre ad accelerare la definizione del contenzioso, consente al contribuente di usufruire del medesimo regime agevolato previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione, in tema di sanzioni e pagamento rateale: la sanzione comminata al contribuente, infatti, viene ridotta alla metà rispetto agli importi delle sanzioni previste per l’istituto dell’accertamento con adesione, attualmente pari ad un terzo del minimo edittale. In altri termini,