Novità in materia di adesione agli inviti al contraddittorio: si possono compensare i crediti vantati verso la Pubblica Amministrazione

in caso di invito al contraddittorio, il contribuente che intende aderire all’invito ora può compensare le somme dovute coi propri crediti, maturati alla data del 31 dicembre 2012, vantati verso la Pubblica Amministrazione

L’art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 218/1997 riconosce al contribuente la possibilità di aderire ai contenuti dell’invito al contraddittorio, formulato dall’ufficio, a condizione che ciò avvenga entro un termine prestabilito: entro il termine dei 15 giorni che precedono la data di comparizione delle parti, il contribuente deve recapitare all’ufficio la comunicazione di adesione, unitamente alla quietanza di pagamento delle somme dovute. Per consentire al contribuente di eseguire i predetti adempimenti, l’Agenzia delle Entrate ha disposto che l’invito al contraddittorio debba essere spedito al contribuente almeno 45 giorni prima della data fissata per il contraddittorio.

L’adesione all’invito al contraddittorio, oltre ad accelerare la definizione del contenzioso, consente al contribuente di usufruire del medesimo regime agevolato previsto per l’adesione ai processi verbali di constatazione, in tema di sanzioni e pagamento rateale: la sanzione comminata al contribuente, infatti, viene ridotta alla metà rispetto agli importi delle sanzioni previste per l’istituto dell’accertamento con adesione, attualmente pari ad un terzo del minimo edittale. In altri termini, le sanzioni applicabili in caso di adesione agli inviti al contraddittorio sono pari ad un sesto del minimo edittale.

Per aderire all’istituto deflattivo in commento, è necessario che l’ufficio trasmetta al contribuente l’invito al contraddittorio, il cui contenuto minimo è disciplinato all’interno dell’art. 5 c. 1 del D.Lgs. 218/1997: solo così, infatti, il contribuente potrà avere piena conoscenza dei presupposti su cui si fonda la pretesa oggetto dell’invito a comparire. In particolare, detto invito dovrà specificare:

  • i periodi d’imposta suscettibili di accertamento;

  • il giorno di comparizione delle parti per la definizione dell’accertamento;

  • le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione dell’invito;

  • le motivazioni che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte

Ad ogni modo, anche in assenza del predetto invito, al contribuente è riconosciuta la facoltà di attivare la procedura di adesione presentando, all’ufficio competente, apposita istanza, sia nelle more della verifica, ovvero all’atto della ricezione dell’accertamento, se non preceduto dall’invito al contraddittorio. Al verificarsi di tale situazione, l’ufficio è tenuto a formulare al contribuente, entro i quindici giorni successivi alla presentazione della suddetta istanza, l’invito a comparire al contraddittorio.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’adesione agli inviti al contraddittorio, tutti i prelievi impositivi (imposte dirette ed imposte indirette), ivi compresi i tributi locali, qualora ciò sia contemplato nell’apposito regolamento comunale. L’adesione agli inviti al contraddittorio non può operare, invece, nell’ipotesi in cui sia stato consegnato al contribuente un processo verbale di constatazione definibile al quale, però, il contribuente non abbia prestato adesione. Ciò non vale, invece, con riferimento ai processi verbali di constatazione relativi ad imposte non definibili: in presenza di tali atti ispettivi, il contribuente potrà comunque aderire all’invito al contraddittorio. Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5-bis del DLgs. 218/1997, sono definibili soltanto i processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di IVA

Come sopra anticipato, per perfezionare l’adesione all’invito al contraddittorio, il contribuente deve, entro il termine di 15 giorni antecedenti alla data di comparizione, inviare la comunicazione di adesione al competente ufficio, con le medesime modalità previste per l’adesione ai processi verbali di constatazione (utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento direttoriale del 03.08.2009) e provvedere al versamento delle somme dovute in un’unica soluzione, ovvero anche in forma rateale. A differenza di quanto previsto per l’adesione al verbale di constatazione, che si perfeziona con la semplice comunicazione di adesione del contribuente, l’adempimento degli obblighi di versamento si pone come presupposto essenziale per la validità della definizione (C.M. 16.02.2009 n. 4).

Si rammenta che, è possibile rateizzare l’importo definito, in luogo del versamento in un’unica soluzione, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo o di 12 rate trimestrali, se le somme dovute superano € 51.645,69: nel caso in cui il contribuente decidesse di optare per la rateizzazione del dovuto, dovrà indicare, nella suddetta comunicazione, il numero delle rate prescelto. Peraltro, in caso di pagamento rateizzato, oltre al pagamento degli interessi nella misura del 3,5% (dovuti per il pagamento in un’unica soluzione), il contribuente dovrà corrispondere, sugli importi relativi alle rate successive alla prima, gli interessi legali, attualmente stabiliti nella misura del 2,5% annuo.

Non si trascuri, inoltre, che, è possibile compensare gli importi concordati con i crediti fiscali disponibili ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ma non solo. Infatti, ai sensi del nuovo articolo 28-quinques DPR 602/1973, il contribuente potrà compensare tali somme con i crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione, maturati alla data del 31 dicembre 2012.

Come sopra accennato, il mancato pagamento dell’unica rata o della prima rata, è causa ostativa al perfezionamento della definizione. Invece, il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima – entro il termine di pagamento della rata successiva – comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione prevista dall’articolo 13 del D.L. 471/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo. Tuttavia, al contribuente è concessa la possibilità di sanare l’omesso e ritardato pagamento delle rate successive alla prima usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che esegua il pagamento della rata omessa entro il termine di versamento di quella successiva. L’adesione al ravvedimento comporta, in sostanza, il pagamento di quanto dovuto a titolo d’imposta, gli interessi legali e le sanzioni da omesso versamento del 30% parametrate alla rata non versata ridotta ad un decimo (ravvedimento oltre 30 giorni), oppure ad un ottavo (ravvedimento oltre trenta giorni, ma entro il versamento della rata successiva). Rimane applicabile, anche, l’ulteriore riduzione ad un quindicesimo per giorno di ritardo per i versamenti effettuati entro i quindici giorni.

La comunicazione di adesione agi inviti al contraddittorio e la quietanza di pagamento dell’unica rata (o della prima rata) può essere consegnata direttamente agli uffici che hanno emesso l’invito, i quali rilasciano apposita ricevuta, oppure può essere spedita a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso, ai fini della verifica del termine di 15 giorni, fa fede la data del timbro postale accettante.

 

3 luglio 2013

Sandro Cerato