La notifica al contribuente all'estero, il pagamento della ritenuta al contribuente francese, le implicazioni processuali dello scudo fiscale…

Queste ed altre interessanti massime dalle aule delle Commissioni Tributarie di Roma.

CTP Roma, Sez. n. 6, Sent. n. 493/6/2011, dep. 06/12/2011, Presidente Mammuccari, Relatore Carotenuto

Processo tributario; notifica a residente estero; perfezionamento; consegna dell’Ambasciata italiana a Poste Stato estero. Ingente importo evaso; raddoppio termini di prescrizione; legittimità. Adesione a scudo fiscale rientro capitali all’estero; residenza fiscale in Italia; certezza; sussiste

La notifica dell’avviso di accertamento nel caso di residente all’estero è perfezionata alla data di consegna da parte dell’Ambasciata italiana alle Poste dello Stato estero.

Il raddoppio dei termini di prescrizione ordinaria scatta automaticamente nel caso d’ingente importo evaso, per il quale la denuncia penale è obbligata.

La certezza della residenza sul territorio italiano del contribuente è data dall’avere aderito allo scudo fiscale per il rientro dei capitali all’estero, facilitazione riservata ai residenti fiscalmente in Italia.

Riferimenti normativi: art. 142 c.p.c.; DPR n. 600/1973, art. 43; DL n. 350/2001, artt. 11, 12, 14.

 

CTR Roma, Sez. n. 14, Sent. n. 66/14/2012, dep. 01/02/2012, Presidente Cellitti, Relatore Pennacchia

Processo tributario; procura; mancata sottoscrizione ricorso; inammissibilità; esclusione. Accertamento liquidazione controlli; IVA; IRPEF; IRAP; accertamento basato su percentuali di ricarico in presenza di contabilità formalmente corretta; illegittimità;

sussiste L’inammissibilità del ricorso, in presenza di una procura errata non opera automaticamente a seguito della mancata sottoscrizione del ricorso, ma solo dopo l’inottemperanza all’ordine del giudice per la nomina del difensore.

L’accertamento induttivo basato sulle risultanze di maggiori ricavi per una diversa percentuale di ricarico, avulsa dalla realtà aziendale e di mercato, in presenza di una contabilità formalmente corretta e senza ulteriori elementi di valutazione, è illegittimo.

Riferimenti normativi: DPR n .600/1973, art. 39,c. 1, lett. d.

Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost. n. 189/2000; Cass. nn. 22601/2004 e 21139/2010.

 

CTR Roma, Sez. n. 14, Sent. n. 64/14/2012, dep. 01/02/2012, Presidente Cellitti, Relatore Pennacchia

Accertamento liquidazione controlli; IVA; IRPEG; IRAP; ,on economicità della spesa aziendale; semplice indizio

La presunta non economicità della spesa può essere un sintomo indiziario di estraneità all’esercizio dell’impresa, ma non certo un elemento sufficiente, rimanendo sempre all’amministrazione finanziaria dimostrare che, nel caso, il rapporto apparentemente oneroso mascheri un’effettiva liberalità o l’esistenza di ricavi occultati o lo spostamento di redditi per finalità illecite.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 39, c. 1.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. nn. 21953/2007, 3107/2006.

 

CTR Roma, Sez. n. 14, Sent. n. 59/14/2012, dep. 01/02/2012, Presidente Cellitti, Relatore Pennacchia

Imposte indirette; registro; rettifica del valore dichiarato; mancanza o insufficiente motivazione; sanabilità in sede contenziosa; legittimità

L’originaria mancanza o insufficienza dell’avviso di accertamento di valore per l’imposta di registro ancorché vizio dell’atto, viene ad essere sanata in sede contenziosa con l’acquisizione di elementi necessari per la stima, in merito alla quale la pronunzia della Commissione assume valore sostitutivo dell’originario provvedimento e l’irregolarità non incide sull’esistenza e sulla validità dell’atto.

Riferimenti normativi:DPR n. 634/1972, artt. 48 e 49; L. n.212/2000, art. 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25377/2009.

 

CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n. 55/14/2012, dep. 01/02/2012, Presidente Liotta, Relatore Lunerti

Riscossione; registro; cartella di pagamento a seguito giudicato; prescrizione; termine decennale

In tutti i casi in cui la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, una volta formatosi il giudicato, proprio perché non ha più rilievo il titolo originario del credito riconosciuto, i relativi diritti si prescrivono con il decorso di dieci anni.

Riferimenti normativi: art. 2953 c.c..

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 25790/2009.

 

CTR Roma, Sez. n. 4, Sent. n. 50/14/2012, dep. 01/02/2012, Presidente Liotta, Relatore Lunerti

Accertamento liquidazione controlli; IRPEG; perdite su crediti; deducibilità; criteri

Al fine di ritenere deducibili le perdite su crediti quali componenti negativi del reddito d’impresa non è necessario che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore, essendo sufficiente, come voluto dal legislatore, che le perdite contestate risultino (solo e comunque) documentate in modo certo e preciso.

Riferimenti normativi: DPR n. 916/1986, art. 101, c. 5.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23863/2007.

 

CTR Roma, Sez. n. 14, Sent. n. 54/14/2012, dep. 31/01/2012, Presidente Cellitti, Relatore Tozzi

Riscossione; ipoteca; preventiva notifica; esclusione; solo cartella esattoriale validamente notificata

Contrariamente a quanto previsto per il diritto processuale civile, il concessionario può procedere con le azioni che ritiene opportune, tra cui l’ipoteca, senza alcun obbligo di una preventiva richiesta in ambito giurisdizionale, né di notifica al debitore moroso, essendo sufficiente una cartella di pagamento validamente notificata.

Riferimenti normativi: DPR n. 602/1973, art. 15; DLgs n. 546/1992, art.68.

 

CTR Roma, Sez. n. 14, Sent. n. 50/14/2012, dep. 31/01/2012, Presidente Cellitti, Relatore Tozzi

Accertamento liquidazione controlli; IRPEF; IRAP; prescrizione; raddoppio termine per reato tributario; denuncia deve essere realmente presentata e documentata

Al fine di della considerazione del raddoppio dei termini per affermare la decadenza dell’azione di accertamento in presenza di un reato tributario, è necessario che la denuncia sia realmente stata presentata alla competente Procura della Repubblica, altrimenti il contribuente verserebbe in uno stato di permanente soggezione rispetto al potere del fisco.

Riferimenti normativi: DPR n. 600/1973, art. 43, c. 3.

 

CTR Roma, Sez. n. 14, Sent. n. 49/14/2012, dep. 31/01/2012, Presidente Cellitti, Relatore Pennacchia

Tributi locali; ICI; area edificabile; fa fede solo il certificato di destinazione urbanistica del Comune

Il documento che fa fede sulla natura giuridica di un terreno è solo il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune a prescindere dal suo concreto utilizzo; in altri termini se un’area è edificabile, non diventa agricola per il solo fatto che, invece di farla oggetto di destinazione edificatoria, si continui a coltivare.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. SS.UU. n. 25506/2006.

 

CTR Roma, Sez. n. 6, Sent. n. 29/6/2012, dep. 31/01/2012, Presidente Lauro, Relatore Taglienti

Ritenute alla fonte; fatture per traduzione; diritto d’autore; chi organizza e dirige attività; rimborso; esclusione

In base all’art. 7 della L. n. 633/1941 sul diritto d’autore è considerato autore di opere collettive chi organizza e dirige l’attività.

La ricorrente aveva operato una ritenuta alla fonte applicando all’atto del pagamento delle fatture per l’adattamento in lingua francese di programmi in lingua inglese, l’art. 12 della L. n. 20/1992 di ratifica della Convenzione Italia-Francia.

Riferimenti normativi: Convenzione Italia-Francia L. n. 20/1992, art. 12;L. n. 633/1941, art. 7.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10612/1999.

 

7 marzo 2013

Commercialista Telematico