La mediazione fiscale e la difesa del contribuente: consigli utili

L’utilizzo delle strumento della mediazione fiscale ha un impatto importante per strutturare la difesa del contribuente contro le prestese del Fisco: ecco alcuni utili suggerimenti.

Quello che appare certo in questa fase di incertezza che caratterizza il nuovo istituto è che la tecnica difensiva probabilmente cambierà e la difesa del contribuente sarà sempre più difficile e impegnativa.

Iniziamo con il fatto che nella redazione del reclamo/ricorso il contribuente deve eccepire in maniera circostanziata e soprattutto immodificabile tutte le eccezioni che intende proporre, pena l’inammissibilità delle stesse.

Infatti il reclamo diventerà, una volta esaurita la fase della mediazione, ricorso e, in quanto tale, deve contenere tutti le eccezioni di diritto e di merito che il contribuente intende proporre.

Ciò vuol dire sicuramente uno svantaggio dal punto di vista della tecnica difensiva poiché il contribuente, sin dalla fase cd. “amministrativa”, giocherebbe a carte scoperte di fronte ad un’altra parte che diventerà parte processuale anche essa (se non si concluderà con esito positivo la fase amministrativa), ma che avrà avuto tutto il tempo necessario per prendere posizione sulle eccezioni di controparte, magari anticipando quella che sarà la decisione di merito.

Vi è, pertanto, una vera e propria anticipazione dei motivi del ricorso.

Motivi che delimitano, sin da questa fase, la materia del contendere nell’eventuale fase contenziosa.

Se un vizio non viene dedotto nella fase del reclamo non potrà più essere dedotto, né possono ritenersi sufficienti delle contestazioni generiche essendo richiesta l’enunciazione di specifici motivi di impugnazione. Conseguentemente, non può ritenersi precluso alle parti processuali, il successivo svolgimento di argomentazioni difensive entro i limiti dei motivi di impugnazione già enunciati e della motivazione dell’atto.

In effetti, nell’eventuale fase contenziosa, l’illustrazione argomentativa dei motivi di riscorso potrà sempre avvenire tramite il deposito di memorie illustrative da effettuarsi entro dieci giorni liberi prima dalla data fissata per la trattazione del ricorso, ai sensi dell’art. 32 del D.lgs. n. 546/92.

Quanto detto sopra, varrebbe anche per l’Amministrazione Finanziaria alla quale non potrà assolutamente concedersi un’integrazione della motivazione addotta nell’avviso.

In questo senso, secondo chi scrive, per rispettare tale limite non dovrebbe nemmeno essere consentita, a supporto della motivazione addotta nell’atto, la esibizione di documenti che vengono citati ma non anche allegati all’atto stesso, soprattutto se non conosciuti dal contribuente. Questo aspetto diviene molto interessante anche alla luce di quanto sancito dall’art. 24 del D.lgs. n. 546/92, che permette l’integrazione dei motivi del ricorso quando la stessa è resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altri parti o della commissione.

È chiaro, quindi, che l’art. 24 è di stretta applicazione processuale. Ma vi è da chiedersi cosa può fare il contribuente che viene a conoscenza dei nuovi documenti nella fase del reclamo e, quindi, prima della costituzione in giudizio delle parti. Proibire, in questo caso, al contribuente, l’opportunità di eccepire motivi aggiunti lederebbe principi costituzionalmente garantiti come l’art. 3 e l’art. 24.

Ciò in quanto si avrebbe una discriminazione rispetto a chi, invece, può farlo perchè è venuto a conoscenza di quei nuovi documenti in sede processuale.

 

Difesa del contribuente – Analisi di un caso

Viene notificato all’acquirente di un immobile un avviso di accertamento e liquidazione ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale con il quale viene accertato il maggior valore relativo alla compravendita di un immobile e, conseguentemente, vengono calcolate le maggiori imposte.

La motivazione addotta nell’avviso di accertamento fa riferimento: ai valori OMI, a dei presunti elementi in possesso dell’ufficio, non ultima una segnalazione pervenuta e ad una proposta di acquisto redatta per il tramite di un’agenzia immobiliare.

Tutti documenti non allegati all’atto di accertamento.

Si propone reclamo eccependo, fra gli altri motivi di diritto, anche una carenza motivazionale dovuta alla mancata allegazione degli atti richiamati nell’atto impugnato; nel merito si contesta il valore accertato facendo riferimento alle caratteristiche strutturali dell’immobile, alla sua ubicazione, agli stessi valori Omi, nonché a tutte le vicissitudini negative (quali un pignoramento) che avevano accompagnato l’immobile stesso.

Ebbene, in sede di mediazione il funzionario dell’Agenzia delle Entrate tira fuori dal cilindro: una proposta di acquisto firmata da entrambe le parti ed una lettera firmata dal venditore che denunciava di aver ricevuto un prezzo maggiore di quello riportato nell’atto con allegato alcuni degli assegni ricevuti.

Una obiezione fatta in quella sede fu quella della mancata allegazione di quei documenti all’avviso nonostante il fatto che uno di essi fosse del tutto sconosciuto al contribuente.

Il funzionario obietta che la motivazione dell’avviso non pecca di alcuna motivazione essendo, i documenti di cui sopra, uno conosciuto alla parte e l’altro menzionato nell’atto ora reclamato.

In tal caso, nell’eventuale contenzioso, il deposito di motivi aggiunti, atti a contestare nel merito i documenti esibiti dall’AF in sede di mediazione, si rende necessario nel momento in cui l’Agenzia insieme al rigetto del reclamo (che vale come controdeduzione) dovesse presentare anche i citati documenti.

Ma i motivi aggiunti sarebbe validi solo per quanto concerne la segnalazione del venditore e non anche la proposta di acquisto firmata anche dal contribuente perché conosciuta allo stesso.

Ma vi è da sottolineare che questi documenti non farebbero altro che integrare dal punto di vista motivazionale e probatorio l’avviso di accertamento rafforzando, così, anche l’eccezione relativa alla carenza motivazionale con grave lesione del diritto di difesa.

Pertanto, se non è permesso alla parte ricorrente effettuare motivi aggiunti, allo stesso modo non dovrebbe essere permesso all’Agenzia effettuare integrazioni della motivazione o delle prove.

Ma la seria difficoltà per il contribuente è convincere il giudice a non sottoporre alla propria analisi quei documenti che non avrebbero dovuto trovare accesso nel processo se non allegati all’avviso.

Questo poiché sin dalla fase della notifica dell’atto il contribuente deve essere messo nella condizione di effettuare un’adeguata difesa.

È evidente che tutto ciò va a completo discapito del contribuente anche in sede processuale.

Ciò perché una riflessione nasce naturale: prima l’oggetto del giudizio era rappresentato da due elementi: da una parte l’avviso di accertamento, dall’altra il ricorso del contribuente. In un momento successivo trovavano ingresso le controdeduzioni dell’Ufficio atte a contestare le eccezione proposte nel ricorso.

Ora le controdeduzioni dell’ufficio sono rappresentate dal rigetto del reclamo pertanto il contribuente si trova a doversi difendere due volte sulla stessa pretesa.

 

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2 febbraio 2013

Maria Leo

Leonardo Leo