Esonero dalla scheda carburante: chiarimenti ministeriali

ecco in quali casi è possibile registrare gli acquisti di carburante senza dover utilizzare e compilare la cosiddetta scheda carburante

L’art. 7, c. 2, lett. p, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (c.d. Decreto sviluppo) – convertito con legge del 12 luglio 2011, n. 106 – ha abolito l’obbligo della scheda carburante per i soggetti IVA che, nell’esercizio d’impresa, arte o professione, pagano il rifornimento esclusivamente con carte di credito, debito o prepagate, permanendo tale obbligo, invece, per chi continua a pagare in denaro contante il carburante. La norma in commento è stata molto criticata, sin dal suo esordio, in quanto non assimila, in maniera esplicita, la ricevuta di pagamento delle carte di credito/bancomat (o i relativi estratti conto) ad un documento fiscale.

Al riguardo, in data 13 luglio 2011, è stata presentata un’interrogazione parlamentare per conoscere se le ricevute dei pagamenti effettuati mediante i citati strumenti elettronici potessero, in assenza di una precisa indicazione in tal senso, essere considerati documenti sufficienti ed idonei per consentire al contribuente la detrazione dell’IVA e la deducibilità fiscale del relativo costo. In risposta a tale interrogazione, l’Agenzia delle Entrate (Interrogazione parlamentare 13.7.2011 n. 5-05095) precisava che:

  • dovevano comunque sussistere una serie di elementi “minimali” necessari a consentire la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione in capo al soggetto acquirente;

  • la stessa sarebbe intervenuta per fornire istruzioni più precise.

A distanza di oltre un anno dalla citata risposta ministeriale è stata pubblicata, in data 9 novembre 2012, la C.M. n. 42 /E dell’Agenzia delle Entrate con lo scopo di fornire le richiamate istruzioni “tanto attese” dai contribuenti. Preliminarmente viene osservato che le ricevute dei pagamenti effettuati mediante i citati mezzi elettronici rappresentano un sistema documentale alternativo rispetto alla disciplina concernente la scheda carburante che, dunque, continua ad operare per tutti i soggetti passivi IVA che non intendono acquistare carburante mediante strumenti di pagamento elettronici: tali soggetti continueranno a detrarre l’IVA assolta sugli acquisti (e a dedurre il costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi) compilando la “scheda carburante”.

Ne consegue che, essendo i due sistemi di certificazione alternativi tra loro, la scelta dell’uno o dell’altro sistema di documentazione può essere riferita al soggetto d’imposta in modo unitario, essendo a tal fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli utilizzati nello svolgimento della medesima attività. Un’ulteriore precisazione riguarda la circostanza che la carta elettronica utilizzata non deve essere appositamente dedicata al rifornimento, ovvero il contribuente potrà utilizzare la stessa anche per effettuare altri acquisti.

In tal caso, però, è necessario che l’acquisto di carburante avvenga mediante una transazione distinta, al fine di consentire la separata individuazione dei rifornimenti effettuati. Analogamente, è ininfluente il fatto che la carta utilizzata per l’acquisto di carburante non venga destinata esclusivamente per gli acquisti relativi all’attività d’impresa o artistica o professionale delle persone fisiche esercenti arti e professioni e gli imprenditori individuali (non obbligati alla tenuta di conti correnti bancari o postali appositamente “dedicati” all’attività esercitata).

Relativamente alle carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate utilizzate per l’acquisto di carburante, viene precisato che le stesse devono essere emesse solo da determinati operatori finanziari quali, ad esempio, banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, purché residenti nel territorio dello Stato (o dotati di una stabile organizzazione in Italia) e obbligati, tra l’altro, a comunicare all’anagrafe tributaria “l’indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, compreso il codice fiscale”. Le carte utilizzate per l’acquisto di carburante, quindi, non possono essere emesse dagli operatori finanziari non residenti nel territorio dello Stato, ai quali il predetto obbligo di comunicazione all’Anagrafe tributaria non risulta applicabile.

Il chiarimento principe riguarda, tuttavia, gli elementi minimi che – sebbene non espressamente richiesti dalla norma semplificatrice in commento – risultano indispensabili per:

  • consentire all’ente accertatore la verifica dell’esistenza del diritto alla detrazione IVA e della deducibilità del costo nella misura spettante, in capo al soggetto acquirente;

  • ricollegare l’acquisto effettuato al soggetto (persona fisica o giuridica) che esercita un’attività d’impresa o un’arte o una professione.

A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene necessario che:

  • il mezzo di pagamento ( carta di debito, di credito o bancomat) risulti intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la professione;

  • l’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta evidenzi tutti gli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto (es. la data ed il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento, l’ammontare del relativo corrispettivo).

Ad ogni modo, in presenza di più veicoli ( magari dotati di percentuali di deducibilità differente), l’Agenzia delle entrate suggerisce, al contribuente interessato, l’utilizzo di particolari carte di pagamento elettronico (già in uso nella prassi aziendale) che consentono, anche ai fini di un miglior controllo interno di gestione, una rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato sia ad uso aziendale che promiscuo.

Nulla viene chiarito in merito alla perdita, che tale semplificazione comporta, di ogni dato ed informazione riconducibile al numero dei chilometri ( in precedenza rilevabile dalla scheda carburante) attraverso la quale l’Amministrazione finanziaria, in caso di verifica, può procedere alla contestazione dell’eccessivo consumo rispetto al mezzo utilizzato e, di conseguenza, al recupero dei relativi costi dedotti. Al riguardo bisogna precisare, però, che tale contestazione opera solo ai fini del reddito d’impresa e non anche al reddito dagli artisti e dei professionisti, per i quali l’obbligo del monitoraggio chilometrico non sussiste.

 

19 novembre 2012

Sandro Cerato