L’acquisto di carburanti per autotrazione avvenuto all’estero – nell’ambito dello svolgimento di una attività economica da parte di un soggetto passivo – non consente la detrazione dell’eventuale IVA applicata. In taluni casi è però ammesso inviare una istanza di rimborso, nel limite delle limitazioni alla detrazione previste dallo Stato italiano.
Tassazione del carburante acquistato all’estero
L’acquisto di carburanti si qualifica come operazione di cessione di beni[1]. Nel caso in cui la cessione sia avvenuta in relazione a beni (carburante) presente in uno Stato estero, l’eventuale imposta è ivi assolta[2].
A conferma di ciò, ricordiamo che il rifornimento di carburante si presume venga consumato nel Paese in cui viene acquistato, tant’è che la stessa Corte di Giustizia[3] ammette il rimborso della relativa imposta se assolta da un soggetto non residente.
Ne deriva anche l’indetraibilità del tributo in Italia.
Rimborso dell’IVA
Resta fermo, però, per il soggetto passivo nazionale, chiedere il rimborso dell’Iva assolta in uno Stato estero, secondo la procedura di cui:
Se l’imposta è stata versata in un altro Stato membro.
In questo caso[4] l’istanza va presentata all’Agenzia delle Entrate tramite il portale elettronico (presente sul sito della stessa Agenzia), secondo le modalità stabilite dal provvedimento 1 aprile 2010, n. 53471.
Criteri di ammissibilità al rimborso
Legittimato ad accedere al rimborso è il soggetto passivo di imposta italiano che, guardando alla situazione in Italia, durante il periodo di riferimento del rimborso:
- ha svolto attività d’impresa arte o professione;
- non ha effettuato unicamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del D.P.R. 633/1972;
- non si è avvalso del regime dei contribuenti minimi;
- non si è avvalso del regime speci