Limitatamente – per ora – al periodo d’imposta 2023 le regole fiscali e previdenziali dei fringe benefit ai dipendenti sono diverse a seconda che chi li percepisce abbia o non figli a carico.
La normativa sui fringe benefits
Il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986 numero 917) dispone all’articolo 51, comma 3, che per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini previdenziali non si considera il valore normale dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti (fringe benefits) se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo d’imposta, alla soglia di 258,23 euro.
Il superamento della predetta soglia comporta l’assoggettabilità dell’intero importo al prelievo previdenziale (non solo l’eccedenza).
Il Decreto Lavoro 2023
Il Decreto Legge 4 maggio 2023 numero 48 convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023 numero 85, prevede (articolo 40, comma 1) in deroga al disposto del TUIR che, limitatamente al periodo d’imposta 2023, opera un nuovo tetto di esenzione previdenziale e fiscale, con riguardo ai fringe benefit riconosciuti ai lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, fiscalmente a carico ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del TUIR.
Nei confronti dei soggetti citati, la