Buoni benzina: esenzione dal computo del reddito del dipendente

di Federico Gavioli

Pubblicato il 22 marzo 2023

Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per persona; l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito non rileva ai fini contributivi.
Vediamo quali sono le principali novità del provvedimento entrato in vigore il 16 marzo 2023.

L’esenzione per i buoni benzina

esenzione buoni benzinaIl comma 1, dell’articolo 1, del decreto Trasparenza carburanti, riconosce un'esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale dei lavoratori, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell'anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore.

Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione - e al relativo limite quantitativo - per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo.

L'esenzione transitoria in esame è posta, come accennato, in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo soggetto.

 

Cosa dispone il DPR 917/1986

Occorre preliminarmente evidenziare che il fringe benefit è una forma di retribuzione non in denaro.

In sostanza, si usa concedere al dipendente l'uso di beni aziendali (auto, telefono cellulare, computer eccetera) o la fruizione di servizi (per esempio, corsi di istruzione), a prescindere dal fatto che essi avvengano nell'ambito dell'attività lavorativa.

Si genera così un reddito in natura, che si aggiunge allo stipendio del dipendente e che rileva ai fini fiscali.

Le stock option sotto il profilo tributario rappresentano una forma aggiuntiva e complementare di retribuzione per il lavoratore dipendente; pertanto, sono equiparate fiscalmente ai fringe benefit, soggetti a tassazione ai fini IRPEF, come differenza tra il valore normale ed il valore di assegnazione.

Si ricorda, preliminarmente, che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell'art. 12, del DPR 917/1986 e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Riguardo alla determinazione del valor