Il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per persona; l’esclusione dal concorso alla formazione del reddito non rileva ai fini contributivi.
Vediamo quali sono le principali novità del provvedimento entrato in vigore il 16 marzo 2023.
L’esenzione per i buoni benzina
Il comma 1, dell’articolo 1, del decreto Trasparenza carburanti, riconosce un’esenzione dal computo del reddito imponibile fiscale dei lavoratori, con riferimento al valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l’acquisto di carburanti, ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti nell’anno 2023, fino ad un importo pari a 200 euro per lavoratore.
Tale beneficio è posto in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione – e al relativo limite quantitativo – per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo.
L’esenzione transitoria in esame è posta, come accennato, in via aggiuntiva rispetto al regime generale di esenzione per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore dipendente e per alcune somme specifiche eventualmente erogate al medesimo soggetto.
Cosa dispone il DPR 917/1986
Occorre preliminarmente evidenziare che il fringe benefit è una forma di retribuzione non in denaro.
In sostanza, si usa concedere al dipendente l’uso di beni aziendali (auto, telefono cellulare, computer eccetera) o la fruizione di servizi (per esempio, corsi di istruzione), a prescindere dal fatto che essi avvengano nell’ambito dell’attività lavorativa.
Si genera così un reddito in natura, che si aggiunge allo stipendio del dipendente e che rileva ai fini fiscali.
Le stock option sotto il profilo tributario rappresentano una forma aggiuntiva e complementare di retribuzione per il lavoratore dipendente; pertanto, sono equiparate fiscalmente ai fringe benefit, soggetti a tassazione ai fini IRPEF, come differenza tra il valore normale ed il valore di assegnazione.
Si ricorda, preliminarmente, che rientrano nella nozione di reddito di lavoro anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’art. 12, del DPR 917/1986 e successive modificazioni, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Riguardo alla determinazione del valore dei beni e dei servizi, a