Con l’introduzione del Bonus carburante 2023, il Decreto emergenziale non aveva fatto precisazioni in merito al regime fiscale al quale quest’ultimo è soggetto; è stata la conseguente Legge di conversione a fornire i correttivi che spiegano come esso debba essere trattato fiscalmente e previdenzialmente: ciò comporta una particolare attenzione alla parte previdenziale. Vediamo meglio perché.
La Legge di Conversione del Decreto Carburante, D.L. n. 5 del 14 gennaio 2023, è stata approvata a seguito di conclusione dell’iter Parlamentare, e si è tradotta in Legge n. 23 del 10 marzo 2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo.
Con le modifiche apportate, sono previsti dei chiarimenti relativamente alla gestione del cosiddetto Bonus carburante di 200 euro per l’anno 2023.
Prima di chiarire gli aspetti di novità, è opportuno ritornare sull’argomento del Bonus carburante ed elencarne gli aspetti principali.
Bonus carburante per il 2023
Il D.L. n. 5/2023, prevede disposizioni che riguardano il Bonus carburante, oltre che regole per una maggiore trasparenza sul prezzo di vendita al pubblico del medesimo a seguito del rischio di speculazione che abbiamo vissuto nei mesi scorsi.
Per quanto riguarda il Bonus carburante la disposizione, nella sua versione inizialmente approvata, prevede che il valore dei buoni benzina erogati ai lavoratori dipendenti tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 non concorra al reddito del lavoratore, se esso ha un importo non superiore a 200 euro per ciascun soggetto.
Tale disposizione ha però una sostanziale differenza rispetto a quanto invece previsto dall’articolo 2 del Decreto Legge 21/2022, cosiddetto “Decreto Ucraina”, il quale prevedeva invece l’erogazione del Bonus carburante per il 2022 richiamando espressamente il reddito determinato ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Al contrario di questa prima disposizione, infatti, il Bonus carburante 2023 non fa esplicito riferimento al TUIR, ma fa solamente riferimento alla formazione del reddito del lavoratore, con il conseguente dubbio su quale sia il regime da applicare al Bonus carburante 2023.
Finalmente la conversione in legge di tale disposto normativo dissipa i dubbi, stabilendo ora che l’esenzione transitoria per il 2023 riguarda solamente il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non anche quanto invece spettante al lavoratore in termini di requisiti contributivi.
Regime fiscale del bonus carburante
Quanto detto finora, che a un primo sguardo potrebbe sembrare una novità di poco conto, incide invece notevolmente anche sull’esenzione parziale dai contributi IVS spettanti ai lavoratori dipendenti per l’anno 2023.
Come noto, infatti, la riduzione contributiva sui contributi spettanti ai lavoratori dipendenti viene fatta tenendo conto della base imponibile ai fini previdenziali, all’interno della quale ora occorre conteggiare anche i buoni carburante erogati ai dipendenti.
La conseguenza di ciò è l’aumento della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, che potrebbe vedere anche risvolti negativi in termini di corresponsione o meno di tale riduzione contributiva.
Regime transitorio e decorrenza
Tali considerazioni valgono però per quanto erogato a partire dal 10 marzo 2023, ossia a seguito della definitiva conversione del Decreto Legge in esame.
Per quanto invece risulti erogato ai lavoratori dipendenti tra la data di emanazione del Decreto Legge e la data della sua conversione, ossia tra il 14 gennaio e il 9 marzo 2023, bisognerà attendere chiarimenti da parte dell’Istituto Previdenziale per capire come dovranno essere trattati in termini di oneri previdenziali a carico del lavoratore, gli emolumenti percepiti a titolo di bonus carburante.
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