Appello incidentale nel contenzioso tributario: obblighi di notifica

L’appellante incidentale, a pena d’inammissibilità, deve depositare copia dell’appello presso la segreteria del giudice di primo grado, se detto onere non sia stato osservato dall’appellante principale. A cura di Antonio Terlizzi

Appello incidentale – Premessa

L’articolo 3-bis, comma 7, del decreto legge n. 203/2005 così recita:

“All’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “

Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l’appellante deve, a pena d’inammissibilità, depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.

Il comma 7 dell’articolo 3-bis del dl n. 203/2005 ha modificato l’articolo 53, comma 2, del decreto n. 546, introducendo a carico dell’appellante,

“Ove il ricorso non sia stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario”,

un’ulteriore incombenza, consistente nell’obbligo di depositare copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata. Detto adempimento deve essere assolto dall’appellante a pena di inammissibilità.

Esso sostanzialmente svolge – nei casi in cui l’appellante non si avvale per la notifica dell’intermediazione dell’ufficiale giudiziario – la stessa funzione di cui all’articolo 123 (“Avviso d’impugnazione alla cancelleria”) delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile, che così dispone:

“L’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d’impugnazione deve darne immediatamente avviso scritto al cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. “Il cancelliere deve fare annotazione dell’impugnazione sull’originale della sentenza”.

 

Adempimenti appellante principale

appello incidentale nel processo tributarioIn buona sostanza, com’è possibile desumere dall’interpretazione logico-sistematica della normativa, l’appellante principale che non ha effettuato la notifica del ricorso in appello a mezzo di ufficiale giudiziario, deve:

  1. depositare a pena di inammissibilità, entro il termine di 30 giorni dalla proposizione dell’appello, copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata ovvero presso la C.T. Provinciale;

  2. entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso a pena di inammissibilità depositare nella segreteria della C.T. adita ovvero presso la segreteria della C.T. Regionale copia del ricorso consegnato o spedito per posta.

 

Adempimenti appellante incidentale

La sentenza n. 4679 del 23 marzo 2012 della Cassazione Civile, Sez. V merita di essere segnalata all’attenzione del’operatore tributario poiché ha statuito i seguenti principi.

  • L’appellante incidentale ha l’onere di verificare se, entro i trentagiorni successivi alla notifica dell’appello principale, l’appellante principale ha provveduto al deposito, presso la C.T.P., di copia dell’atto di appello da esso proposto, adempimento previsto a pena di inammissibilità dell’appello dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992 se l’appello non è stato notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.

  • Ove l’appellante incidentale constati il mancato deposito di ciò, deve, egli stesso, provvedere al deposito del suo appello presso la C.T.P., entro il termine per la proposizione dell’appello incidentale, quindi entro sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale. In tal caso:

    – l’appello principale è inammissibile in quanto non è stata depositata copia dell’appello presso la C.T.P. nei termini;

    – l’appello incidentale è ammissibile solo se tempestivo e se l’appellato ha depositato copia dell’appello incidentale presso la C.T.P..

  • E’ onere anche dell’appellante incidentale produrre e depositare la copia del proprio gravame a mente dell’art. 53 D.Lgs. n. 546 del 1992. L’impugnazione incidentale rispetto all’appello principale comporta i medesimi obblighi in capo alla parteprocessuale laddove l’appellante principale si sia reso inosservante in relazione alla disposizione prima richiamata. Pertanto, al fine di non incorrere nella sanzione dell’inammissibilità, l’appellante incidentale è tenuto a verificare le modalità di costituzione di quello principale.

 

Appello incidentale tardivo e tempestivo

L’appello incidentale tempestivo è quello proposto, nel termine di 60 giorni, previsto per l’appello principale dall’articolo 51 del D.lg. 546/92, in presenza della notifica della sentenza di primo grado; l’impugnazione incidentale tempestiva è quello che viene ad essere incardinato, quando la parte, che ha ricevuto l’impugnazione principale, sia ancora nei termini per proporre impugnazione poiché non è già decorso il termine breve o poiché in assenza della notifica della sentenza non è decorso il termine lungo.

L’appello incidentale tardivo può proporsi allorché la parte sia rimessa in termini dall’impugnazione principale effettuata dalla controparte.

L’appello incidentale tardivo (appello incidentale proposto con le controdeduzioni all’appello principale), è quello proposto, nel termine perentorio di 60 giorni, decorrenti dalla notifica dell’appello principale (cfr. articolo 23 del D.lgs. 546/92 richiamato dall’articolo 53 dello stesso decreto), ma oltre il termine ordinario, previsto per la proposizione dell’appello in via principale.

Il soggetto che lascia trascorrere il termine per la proposizione dell’appello principale, decorrente dalla notifica della sentenza di primo grado, può avvalersi dell’appello tardivo previsto dall’articolo 334 del C.P.C. anche per impugnare un capo autonomo ossia qualsiasi capo della decisione.

In tema di contenzioso tributario, l’appello incidentale tardivo può riguardare anche questioni diverse da quelle prospettate con l’appello principale, non potendo attribuirsi a questo strumento di difesa una pienezza diversa da quella dell’appello incidentale civile, tenuto conto della tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, prevista dall’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonché del disposto degli artt. 49 e 54 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, i quali richiamano per le impugnazioni tributarie le norme processuali civili, con la sola esclusione dell’art. 337 cod. proc. civ., e non pongono alcuna limitazione in ordine ai contenuti dell’appello incidentale (Cass. civ. Sez. V Sent., 07-05-2008, n. 11080).

L’impugnazione incidentale tardiva non è solo quella proposta avversa un capo della sentenza, già investito dall’impugnazione principale; l’appello incidentale tardivo può investire qualunque capo della sentenza e non soltanto quello oggetto dell’appello principale.

Tale assunto trova preciso conforto dalla giurisprudenziale (vd. sentenza n. 11042 del 15 luglio 2003; vd. sent. N. 3470/89, sent. N. 6311/88, sent. 4640/89, sent. 2819/91, sent. N. 9638/94)della Corte di Cassazione e della CT Centrale (decisione n. 2347 del 6 maggio 98).

L’appello incidentale tardivo è ammissibile anche nel processo tributario sia perché l’art. 49 del D.lg. 31 dicembre 1992, n. 546, richiama per le impugnazioni le norme processuali civili, con la sola esclusione dell’art. 337 del codice di procedura civile, e sia perché l’art. 54 del decreto legislativo (norma che disciplina espressamente l’appello incidentale tributario) non contiene alcuna limitazione di sorta in ordine ai contenuti di questo strumento di difesa. Da ciò discende che anche l’appello incidentale tributario non può avere una pienezza diversa rispetto a quello generale, anche per la tendenziale equiparazione del processo tributario a quello civile, contenuta nella legge delega per il processo tributario, e sancita nell’art. 1 del citato decreto (sent. n. 11349 del 25 gennaio 2001 dep. il 30 agosto 2001della Corte Cass. sez. tributaria).

L’appello incidentale, proposto con le controdeduzioni all’appello principale, non va notificato all’appellante principale e a tutte le parti che hanno partecipato al processo di primo grado, ma va solo depositato, entro il termine perentorio di 60 giorni, decorrente dalla notifica dell’appello principale presso la segreteria della CT Regionale in tanti esemplari, pari alle parti in giudizio, corredati dai documenti offerti in comunicazione.

Le finalità dell’appello incidentale sono correttamente raggiunte mediante il ricevimento, da parte della segreteria della CT Regionale, ed il conseguente suo inserimento nel fascicolo, formato a seguito del deposito dell’appello principale.

L’appello incidentale tardivo segue le sorti dell’appello principale, poiché diventa irricevibile o inammissibile, ai sensi dell’articolo 334 del C.P.C. se lo è quest’ultimo. La particolarità dell’appello incidentale tardivo è che lo stesso, traendo legittimazione dalla proposizione dell’appello principale, segue le vicende processuali di quest’ultimo. Ove, infatti, l’appello principale dovesse essere colpito da inammissibilità, medesima sorte toccherebbe all’impugnazione tardiva.

L’inammissibilità dell’appello principale, per omesso o tardivo deposito di copia dell’atto presso la segreteria della Commissione di primo grado, non travolge – di per sè – l’appello incidentale tempestivamente proposto, sul quale il giudice di secondo grado è, pertanto, tenuto a pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. 12154/04). Ed infatti, è solo l’appello incidentale tardivo a perdere ogni efficacia, per effetto della declaratoria di inammissibilità del gravame principale, come espressamente prevede l’art. 334 c.p.c., c. 2 (Cass. 7505/94).

All’inammissibilità non è equiparabile l’improcedibilità dell’appello principale, atteso che l’articolo 334 del C.P.C. si riferisce soltanto all’impugnazione principale inammissibile. In caso d’inammissibilità dell’appello principale, per difformità tra l’atto depositato nella segreteria della CT e l’atto notificato alle parti che hanno partecipato al processo di primo grado, la CT deve dichiarare l’appello incidentale tardivo (proposto oltre 60 giorni dalla notificazione della pronuncia di primo grado oppure proposto dopo un anno dalla pubblicazione della medesima) parimenti inammissibile.

L’appello incidentale tempestivo non è travolto dalla pronuncia d’inammissibilità dell’appello principale e la CT Regionale è tenuta a pronunciarsi sullo stesso; viceversa, l’appello incidentale tardivo è pregiudicato dall’inammissibilità di quello principale ed il giudice di gravame non può esaminarlo.

La “tempestività” dell’appello incidentale non inficia quest’ultimo neanche nel caso di mancata o tardiva costituzione in giudizio dell’appellante principale, stante il fatto che il rapporto processuale del giudizio di appello nasce nel momento della notifica dell’appello principale

L’appellante incidentale tardivo non ha interesse ad impugnare con ricorso per cassazione la pronuncia di inammissibilità dell’appello, ancorché tale pronuncia abbia determinato per conseguenza anche l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo (sent. n. 1610 del 7 novembre 2007 dep. il 25 gennaio 2008 della Corte Cass., Sez. tributaria).

Nel processo tributario è possibile sia l’appello incidentale cd. proprio o tipico, avente per oggetto lo stesso capo o capi connessi o dipendenti dell’appello principale, sia l’appello incidentale cd. improprio o autonomo, avverso capi diversi e in ogni modo non connessi a quelli impugnati con l’appello principale.

L’appello incidentale proprio è una controprestazione, proposta, nei confronti dell’appellante principale, dal soggetto, che, rimasto parzialmente soccombente in primo grado, avrebbe prestato acquiescenza al capo della decisione se anche l’avversario lo avesse da parte sua accettato.

L’appello incidentale, tardivo o tempestivo, rischia di provocare una reformatio in peius a carico dell’appellante principale, ossia di provocare una soccombenza totale di quest’ultimo (si pensi al caso in cui l’appello incidentale rilevi, la tardiva costituzione in giudizio del contribuente); la parte, propensa a proporre gravame principale, deve valutare l’ipotesi di un aggravamento della sua soccombenza, per effetto dell’accoglimento dell’appello incidentale, proposto dalla controparte.

 

Leggi anche: La notifica dell’appello incidentale tardivo

 

8 agosto 2012

Antonio Terlizzi

 

Allegato

Sentenza n. 4679 del 23 marzo 2012 (ud 8 marzo 2012) – della Cassazione Civile, Sez. V – Pres. CICALA Mario – Est. VALITUTTI Antonio – Pm. POLICASTRO Aldo

 

REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario – Presidente

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso 27386-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMAVIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.N. in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO TRIONFALE 7, presso lo studio dell’avvocato PATERNOSTRO LAURA, rappresentato e difeso dall’avvocato PISTOCCHIO MARIA RITA, giusta delega a margine;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA ETR SPA – CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI;

– intimato –

Nonchè da:

EQUITALIA ETR SPA – CONCESSIONARIO RISCOSSIONE TRIBUTI in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V. PO 2, presso lo studio dell’avvocato PAOLO CANONACO, rappresentato e difeso dagli avvocati COSENTINO ALFONSO MARIA, FIERTLER MARCO, giusta delega a margine;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.N.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 247/2009 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 14/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’08/03/2012 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato DE STEFANO, che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato FIERTLER, che si riporta;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

PREMESSO IN FATTO

1. Con sentenza n. 247/06/09, depositata il 14.9.09, e notificata il 9.10.09, la Commissione Tributaria Regionale della Calabria dichiarava inammissibili gli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti dall’Equitalia ETR s.p.a. e dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Paola, avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato accolto il ricorso proposto da C.N. Nei confronti della cartella esattoriale, emessa ai fini IVA, IRPEF ed IRAP per l’anno di imposta.

2.La CTR riteneva, invero, che l’ETR, appellante principale, avesse depositato copia dell’atto di appello, non notificata a mezzo di ufficiale giudiziario, oltre il termine di trenta giorni, desumibile dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1, e che tale adempimento fosse stato addirittura omesso dall’Agenzia delle Entrate, appellante incidentale.

3. Avverso la sentenza n. 247/06/09 ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, articolando un unico motivo, ai quali hanno replicato con controricorso, sia il C., sia l’Equitalia ETR s.p.a. Quest’ultima ha, altresì, proposto ricorso incidentale, affidato ad un solo motivo.

 

OSSERVA IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce la violazione e falsa applicazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23, 53 e 54 e della L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

1.1. Osserva, invero, l’amministrazione che, avverso la decisione di prime cure, l’ufficio di Paola dell’Agenzia delle Entrate aveva – a seguito di appello principale dell’ETR, notificato in data 4.3.08 – proposto, a sua volta, appello incidentale nelle forme e nel termine di cui al combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54, commi 1 e 2 e art. 23, comma 1, ossia nell’atto di controdeduzioni depositato il 14.4.08 e nei sessanta giorni dalla notifica dell’atto di appello principale.

1.2. Ne deriverebbe, a parere dell’Agenzia delle Entrate, che la CTR – una volta ritenuto che l’appello principale dell’ETR era inammissibile, in quanto la copia dell’atto di appello era stata depositata tardivamente presso la CTP che aveva emesso l’impugnata sentenza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 – non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile anche l’appello incidentale, ancorchè tempestivamente proposto dall’Agenzia. Tanto più che – contrariamente a quanto affermato dal giudice di secondo grado – l’appellante incidentale non era tenuto a depositare, a sua volta, l’atto di gravame incidentale presso la CTP, essendo tale incombente previsto – a suo dire – dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 (introdotto dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, convertito in L. n. 248 del 2005), solo a carico dell’appellante principale.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’Equitalia ETR s.p.a. deduce – a sua volta – la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, come modificato dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7.

2.1. La CTR rileva, invero, che nessun termine perentorio per il deposito di copia dell’atto di appello presso la segreteria del giudice di primo grado è previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nel testo risultante dalla modifica introdotta dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7. E, d’altronde, la stessa sanzione di inammissibilità dell’appello sancita dalla norma suindicata, nel caso di mancato adempimento dell’obbligo ivi previsto, si presterebbe – a parere del ricorrente in via incidentale – a censure di incostituzionalità, concretandosi in un evidente vulnus del diritto di difesa dell’appellante.

2.2. Per tali ragioni, secondo l’ETR, avrebbe errato la CTR a dichiarare inammissibile l’appello proposto dal concessionario per la riscossione, per il solo fatto che il gravame era stato depositato dall’ufficio, presso la segreteria della CTP, in data 9.5.08, ossia oltre trenta giorni dalla proposizione dell’appello, avvenuta il 4.3.08, a norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1. Ed invero, a parere dell’ETR, nel suindicato termine perentorio di trenta giorni dovrebbe essere effettuato, a pena di inammissibilità, il solo deposito dell’originale dell’appello presso la CTR, e non anche il deposito di copia di tale atto presso la CTP che ha emesso l’impugnata sentenza, atteso che per tale incombente nessun termine di decadenza è espressamente previsto dalla legge.

3. Premesso quanto precede, osserva la Corte che sia il ricorso principale che quello incidentale vertono sulla medesima questione, relativa alla corretta interpretazione del disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, come modificato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 3 bis, comma 7, convertito in L. n. 248 del 2005; per il che, i due mezzi di gravame ben possono essere esaminati congiuntamente.

4. Orbene, va osservato, al riguardo che, in forza del periodo aggiunto dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis, comma 7 al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, nell’ipotesi in cui il ricorso in appello nel giudizio tributario non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, è sanzionato con l’inammissibilità dell’impugnazione il mancato deposito, da parte dell’appellante, di copia dell’appello presso l’ufficio di segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza gravata. La ratio di tale disposizione è evidentemente quella di informare tempestivamente – ed opportunamente – la segreteria del giudice di primo grado dell’appello notificato senza il tramite dell’ufficiale giudiziario e, quindi, di impedire l’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della Commissione tributaria provinciale.

4.1. Ciò posto, è del tutto evidente che i profili di illegittimità costituzionale della disposizione in parola, adombrati dalla difesa dell’ETR, non sono ravvisabili, come – del resto – ha già esaustivamente chiarito la Corte Costituzionale (ord. n. 43/10), investita della medesima questione.

4.1.1. Si è, per vero, osservato al riguardo che la diversa disciplina della proposizione dell’appello nel processo civile ed in quello tributario trae origine dalla peculiare facoltà di notificare direttamente l’appello tributario, prevista dal combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, art. 20, commi 1 e 2 e art. 16, commi 2 e 3, che non ha corrispondenza nel processo civile ordinario.

Il che – com’è evidente – giustifica la specificità della disciplina dettata per il processo tributario, rispetto a quella che il codice di rito prevede per il processo civile ordinario.

4.1.2. E, del pari, non è ravvisabile disparità alcuna di trattamento, all’interno del medesimo processo tributario, tra le notificazioni dell’appello effettuate con o senza il tramite dell’ufficiale giudiziario, atteso che tale diversità di disciplina trova adeguata giustificazione nell’indicata esigenza di fornire all’ufficio della segreteria del giudice di primo grado, nel caso di notificazione “diretta” dell’appello, le stesse informazioni che l’ufficiale giudiziario è obbligato a fornire a tale ufficio, in applicazione dell’art. 123 disp. att. c.p.c. nel caso di notificazione effettuata per suo tramite.

4.1.3. Nè, tanto meno, potrebbe ravvisarsi – in siffatta disciplina speciale – una violazione dell’art. 24 Cost., non imponendo la norma di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 oneri o modalità tali da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento della relativa attività processuale (cfr. C. Cost. n. 43/10).

4.2. Esclusi, pertanto, gli adombrati profili di legittimità costituzionale della norma in esame, osserva la Corte che non può condividersi l’assunto dell’ETR, secondo cui nessun termine perentorio sarebbe stabilito per il deposito di copia dell’atto di appello presso la Commissione di primo grado, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2.

4.2.1. Va rilevato, infatti, che la necessità della previsione di un termine di decadenza per l’adempimento suindicato discende dalla stessa sanzione di inammissibilità dell’appello irrogata dalla norma succitata, che postula – di conseguenza – il compimento di tale attività entro un termine perentorio. In mancanza, la norma del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 potrebbe essere – questa volta con fondamento – censurata sotto il profilo dell’irragionevolezza della disciplina in questione, che verrebbe – per vero – a prefigurare una decadenza processuale senza la previsione di un termine perentorio (C. Cost. 43/10).

4.2.2. Ebbene, tale termine è ravvisabile – in via interpretativa – dal complesso delle norme in materia di impugnazioni nel processo tributario, ed in particolare – vertendosi in ipotesi relativa al compimento di un’attività finalizzata al perfezionamento della proposizione del gravame – il termine in parola non può che identificarsi con quello di trenta giorni, stabilito per la costituzione dell’appellante dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, richiamato dall’art. 53, comma 2 (cfr. C. Cost. 43/10, Cass. 8388/10, 21047/10).

4.3. Ne discende che – avendo l’ETR provveduto al deposito di copia dell’appello presso la CTP in data 9.5.08, ossia oltre trenta giorni dalla proposizione del gravame, avvenuta in data 4.3.08 – correttamente l’appello dell’Ufficio è stato dichiarato inammissibile dalla CTR, per violazione del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2 e art. 22, comma 1. Per cui il motivo di ricorso incidentale proposto, al riguardo, dall’ETR non può che essere disatteso.

5. Passando, quindi, all’esame del ricorso principale proposto dall’Agenzia delle Entrate, osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio che l’inammissibilità dell’appello principale, per omesso o tardivo deposito di copia dell’atto presso la segreteria della Commissione di primo grado, non travolga – di per sè – l’appello incidentale tempestivamente proposto, sul quale il giudice di secondo grado è, pertanto, tenuto a pronunciarsi nel merito (cfr. Cass. 12154/04). Ed infatti, è solo l’appello incidentale tardivo a perdere ogni efficacia, per effetto della declaratoria di inammissibilità del gravame principale, come espressamente prevede l’art. 334 c.p.c., comma 2 (Cass. 7505/94).

5.1. Nel caso di specie, il giudice di secondo grado non ha, difatti, dichiarato inammissibile l’appello incidentale – avendone constatato la tempestività – per effetto della declaratoria di inammissibilità del gravame principale, ma è pervenuto a tale pronuncia avendo riscontrato che l’Agenzia delle Entrate non aveva provveduto al deposito di copia dell’atto di appello incidentale proposto presso la segreteria della CTP, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. E siffatta pronuncia si palesa, sul punto, del tutto corretta.

5.2. L’incombente in discussione – contrariamente a quanto assume l’amministrazione ricorrente – andava, per vero, effettuato anche dall’appellante incidentale, in forza della norma suindicata, come novellata dalla L. n. 248 del 2005, art. 3 bis. Ed infatti, va osservato, al riguardo, che – diversamente opinando – nel caso in cui l’appellante principale non provvedesse a notificare l’atto di appello a mezzo di ufficiale giudiziario, come consentito nel processo tributario, e neppure a depositare l’appello presso la CTP, l’ufficio di segreteria del giudice che ha emesso l’impugnata sentenza non verrebbe a conoscenza del gravame incidentale proposto dall’appellato, con il rischio di effettuare un’erronea attestazione del passaggio in giudicato della sentenza della CTP. A tale rischio pone rimedio, nel processo civile ordinario, il disposto dell’art. 123 disp. att. c.p.c., che impone all’ufficiale giudiziario che ha notificato un atto di impugnazione, di farne immediatamente comunicazione scritta alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata. Sicchè, nel processo civile ordinario, nè l’appellante, nè l’appellato, sono gravati dall’obbligo di depositare l’atto di gravame presso la cancelleria del giudice a quo, giacchè la notifica, in tale processo, è effettuata – salvo che la legge disponga altrimenti – sempre mediante ufficiale giudiziario, a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c..

5.3. Da quanto suesposto consegue – pertanto – che, nel processo tributario, l’appellato – laddove opti per l’appello incidentale conseguente a gravame principale di un’altra parte processuale, e non per l’appello principale autonomo della stessa sentenza – non potrà che surrogarsi all’appellante principale, che non abbia effettuato l’adempimento, nel depositare copia dell’appello incidentale proposto presso il giudice di prime cure. In mancanza, invero, lo scopo di informare detto giudice della proposizione del gravame verrebbe ad essere inevitabilmente frustrato, con gravi conseguenze sul piano processuale.

5.4. Nè può ritenersi che la previsione di tale incombente a carico dell’appellante incidentale possa gravare sul medesimo in modo eccessivo, sì da rendere estremamente difficile l’esercizio del diritto difesa.

Ed invero, tenuto conto del fatto che il termine per la costituzione dell’appellato è piuttosto ampio (sessanta giorni dalla notifica dell’appello principale), deve escludersi un vulnus per il diritto di difesa dell’appellante incidentale, che potrà, infatti, agevolmente verificare se l’adempimento in questione sia stato, o meno, effettuato dall’appellante principale, ed – in mancanza – surrogarsi al medesimo nel compimento di tale attività, onde evitare, a sua volta, la pronuncia di inammissibilità del gravame, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2. 6. Per tutte le ragioni esposte, pertanto, entrambi i ricorsi – principale ed incidentale – devono essere rigettati, con conseguente compensazione delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara compensate fra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 8 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2012