Processo tributario telematico presto realtà?

finalmente qualcosa si muove per la telematizzazione della gestione delle comunicazioni nel processo tributario: le commissioni tributarie potranno utilizzare la posta elettronica certificata per comunicazioni e notificazioni

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Il processo tributario telematico – Dato normativo

Per assicurare l’efficienza e la celerità del processo, l’articolo 39 del dl 98/2011, convertito dalla legge 111/2011, ha statuito che le comunicazioni degli atti del processo possano essere effettuate all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o delle parti, che deve essere indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo. E’ espressamente disposto che per i professionisti l’indirizzo deve coincidere con quello comunicato ai rispettivi albi o collegi. Tale articolo ha demandato a un decreto ministeriale il compito di fissare le regole per consentire l’utilizzo delle nuove tecnologie e individuare le commissioni tributarie nelle quali possono essere gradualmente applicate le procedure informatiche.

Decreto

Orbene, il decreto del Minestero dell’Economia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio2012 prevede che per le comunicazioni e le notificazioni alle parti, gli uffici delle Commissioni tributarie potranno utilizzare lo strumento della Posta elettronica certificata. Le disposizioni del decreto si applicano alle comunicazioni che devono essere inviate dal 16 maggio da parte degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011. Tuttavia le parti interessate, con apposita istanza, possono richiedere che le nuove modalità di comunicazione siano applicate anche ai ricorsi pendenti alla stessa data. Con successivi decreti verranno poi individuate le segreterie delle commissioni tributarie presso le quali in futuro potranno essere utilizzate le notifiche telematiche.

 

Regole tecniche per l’utilizzo della posta elettronica certificata

Per effetto del decreto, in vigore dal 15 maggio prossimo, comunicazioni e notificazioni viaggeranno via PEC. Le disposizioni si applicano, per ora, alle comunicazioni da inviare da parte degli Uffici di segreteria delle CTP e CTR di Umbria e Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati a decorrere dal 7 luglio 2011. Le disposizioni del decreto si applicano alle comunicazioni che devono essere inviate dal 16 maggio da parte degli uffici di segreteria delle commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e del Friuli-Venezia Giulia, relativamente ai ricorsi notificati dal 7 luglio 2011. Tuttavia le parti interessate, con apposita istanza, possono richiedere che le nuove modalità di comunicazione siano applicate anche ai ricorsi pendenti alla stessa data. Con un’apposita istanza le parti possono richiedere agli Uffici di segreteria che tali modalità di comunicazione siano applicate anche ai ricorsi pendenti al 7 luglio 2011. Il Ministero delle Finanze individuerà con successivi decreti gli Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie presso i quali saranno gradualmente attuate le disposizioni sull’utilizzo della PEC Con successivi decreti verranno poi individuate le segreterie delle commissioni tributarie presso le quali in futuro potranno essere utilizzate le notifiche telematiche.

Tale decreto prevede che la comunicazione per via telematica, da parte dell’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria, avviene mediante la trasmissione di un messaggio contenente in allegato il relativo documento informatico; in allegato al D.M. 26 aprile 2012 è disponibile lo schema del contenuto del messaggio di posta elettronica certificata e il formato del documento informatico. L’indirizzo PEC è quello dichiarato dalle parti nel ricorso o nel primo atto difensivo; per i professionisti, è previsto che l’indirizzo debba coincidere con quello comunicato ai rispettivi albi o collegi. La variazione dell’indirizzo di PEC produce effetti dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata all’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria. La parte può comunicare la variazione dell’indirizzo di PEC mediante una dichiarazione anche cumulativa, diretta all’Ufficio di segreteria della Commissione tributaria competente, indicando i ricorsi interessati da tale variazione con i rispettivi numeri di registro generale. La comunicazione per via telematica si intende perfezionata al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario, la ricevuta di avvenuta consegna e produce gli effetti previsti dagli articoli 45 e 48 del C.A.D.. La comunicazione si considera eseguita:

  • per l’ufficio di segreteria della Commissione tributaria, al momento dell’invio al proprio gestore che risulta attestato dalla relativa ricevuta di accettazione;

  • per il destinatario al momento in cui il documento informatico è reso disponibile nella casella di posta elettronica certificata da parte del suo gestore

 

Comunicazioni e notificazioni

In base all’articolo 16 del decreto legislativo 546/1992, richiamato nel decreto direttoriale, le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria, il quale viene consegnato alle parti che ne rilasciano ricevuta. La norma prevede che le comunicazioni possano essere fatte anche tramite l’utilizzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento. Mentre con la notificazione si procede alla consegna di un atto del processo (per esempio, una copia del ricorso oppure un atto di intervento nella causa), con la comunicazione si provvede a dare la notizia di un atto o di un fatto. La segreteria comunica l’avviso di trattazione della causa, il rinvio nei casi previsti dalla legge o il dispositivo della sentenza. Le comunicazioni devono essere effettuate nel domicilio eletto. In mancanza dell’elezione di domicilio vanno fatte nella residenza dichiarata dalla parte nell’atto di costituzione in giudizio. Le eventuali variazioni riguardanti elezione di domicilio, residenza dichiarata o sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria della commissione tributaria e alle parti costituite. Quando mancano o sono assolutamente incerti questi dati oppure non è indicata la sede nel territorio dello Stato, le comunicazioni vanno fatte presso la segreteria della commissione tributaria.

7 maggio 2012

Antonio Terlizzi