Il Processo Tributario Telematico

dal prossimo 15 luglio il processo tributario telematico sarà utilizzabile in tutta Italia; in questo approfondimento riassumiamo tutte le novità: registrazione al sistema PTT; l’ambito di applicazione; l’assistenza tecnica e la procura alle liti; il S.I.G.i.T; le notificazioni telematiche; le modalità di costituzione in giudizio e successivo deposito atti; il pagamento del contributo unificato tributario; il giudizio di appello; il fascicolo informatico…

Ebook1. Normativa

Riferimenti

  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016)

  • Decreto del Direttore Generale delle Finanze 15 dicembre 2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016)
  • C.M. 11 maggio 2016, n. 2/DF

  • Decreto direttoriale 4 agosto 2015

  • Decreto ministeriale 23 dicembre 2013 n. 163 (Regolamento)

  • Art. 9, co. 8, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111

Per processo tributario telematico (di seguito anche PTT) si intende l’utilizzo degli strumenti informatici per la redazione e la presentazione (notifica, deposito, comunicazione) degli atti del processo dematerializzati.

Una volta effettuato il deposito tramite il “PTT” i contribuenti, i professionisti e gli enti impositori, previamente registrati, tramite il rinnovato servizio del “Telecontenzioso” possono consultare da casa o dai propri uffici il fascicolo processuale informatico ed i relativi atti.

Il nuovo strumento si basa sull’uso della posta elettronica certificata (Pec), necessaria per la comunicazione e notificazione di ogni atto del processo, e della firma digitale consentendo, tra l’altro il deposito telematico presso le Commissioni tributarie dei ricorsi e degli altri atti processuali.

Tutti i documenti validamente inviati e acquisiti dal Sigit andranno a costituire il fascicolo processuale informatico. Questo sarà integralmente consultabile online e sostituirà il faldone ordinario cartaceo. II “cervellone” della giustizia tributaria farà tutto questo da sé: alla scadenza dei diversi termini processuali, la documentazione sarà archiviata e messa a disposizione del presidente di Commissione tributaria provinciale o Commissione tributaria regionale, che dovrà esaminarlo e quindi assegnarlo a una sezione. L’intervento umano si avrà solo laddove alcuni documenti fossero esibiti su carta: in tal caso il personale amministrativo procederà a scannerizzarli, attestandone la conformità all’originale mediante firma digitale del segretario di sezione.

Orbene, inizialmente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2015, numero 184, del decreto del Direttore Generale delle Finanze, 4 agosto 2015, ha stabilito le regole tecniche che le parti che intendono costituirsi con modalità telematica debbono rispettare, per i processi tributari innanzi alle Commissioni della Toscana e dell’Umbria:

registrazione al Ptt;

costituzione in giudizio;

consultazione e prelievo di copie dal fascicolo processuale informatico;

assegnazione dei ricorsi;

accesso dei soggetti abilitati;

redazione e deposito delle sentenze, dei decreti e delle ordinanze;

archiviazione e conservazione degli atti processuali informatici.

In seguito, grazie ai decreti del Direttore Generale delle Finanze, 30 giugno 2016 (G.U. n° 161 del 12/07/2016) e 15/12/2016 (G.U. Serie generale n° 298 del 22/12/2016), le predette regole tecniche sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Altresì, con la Circolare n° 2/DF dell’11/5/2016 sono state emanate le linee guida che forniscono spiegazioni sul SIGIT ed indicazioni sulle modalità di accesso ed utilizzo dei servizi del PTT.

Ecco che, per i ricorsi e gli appelli notificati, il processo tributario telematico sarà utilizzabile nelle seguenti commissioni tributarie e a partire dal

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