Il contributo unificato è di competenza del giudice tributario

le controversie riguardanti un errato, omesso o carente versamento del contributo unificato, sono di competenza delle Commissioni tributarie; presentiamo un riepilogo delle regole di applicazione del contributo unificato per evitare di incorrere in contestazioni

Il contributo unificato per le spese di giustizia costituisce una entrata di tipo tributario e, quindi, spetta alle commissioni tributarie decidere in ordine alla relativa impugnazione.

E’ questo, in estrema sintesi, il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella pronuncia n. 5994 del 17 aprile 2012.

La Corte ribalta, infatti, la sentenza del Tribunale ordinario che si era dichiarato competente di fronte ad un’opposizione avanzata da un contribuente avverso una cartella di pagamento notificata per contributi unificati e oneri accessori, in ordine ad un pregresso giudizio incardinato dinanzi al Giudice di pace.

La pronuncia della Corte ci consente, altresì, di ricapitolare brevemente le regole sul contributo unificato, peraltro spiegate dalla circolare n. 1/DF del 21 settembre 2011, del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze.

 

Contributo Unificato nel processo tributario – La norma

Il comma 6, dell’art. 37, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato, modificando, quindi, il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (TUSG), approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 n. 115, al fine di consentirne l’applicazione ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario (ulteriori modifiche sono state introdotte dal decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148).

Il nuovo art. 9 del TUSG ha previsto che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario, commisurato al valore della controversia, facendo venir meno l’imposta di bollo sugli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.

Il contributo unificato si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, a decorrere dal 7 luglio 2011.

 

Ambito di applicazione del contributo unificato nel proecesso tributario

Il contributo unificato, nel processo tributario, si applica, ai “ricorsi notificati” ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 alla data del 7 luglio 2011.

Per “ricorsi notificati” devono intendersi tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione.

Per “processo” si intende, ai sensi della lettera o dell’articolo 3 del TUSG, “qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale”.

Ne consegue, pertanto, che risultano soggetti al contributo unificato gli atti ed i provvedimenti relativi ai giudizi in corso od ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.

 

Presupposto oggettivo

Sono soggetti al contributo unificato gli atti e provvedimenti del processo tributario non soggetti all’imposta di bollo.

Gli atti e provvedimenti del processo tributario sono “… tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali” al procedimento giurisdizionale tributario.

Nel processo tributario sono “atti processuali” quelli che introducono un nuovo giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali (ricorso, appello, riassunzione) e quelli che introducono nuove e autonome domande nell’ambito del processo già in corso (motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio, appello incidentale).

Possono configurarsi come:

  • “antecedenti” gli atti che oltre ad essere caratterizzati da una precedenza cronologica rispetto alla fase giurisdizionale, sono connessi a quest’ultima in termini di funzionalità o di necessarietà;
  • “necessari” quegli atti che costituiscono i presupposti indispensabili all’instaurazione del procedimento giurisdizionale;
  • “funzionali” quegli atti e provvedimenti che sono teologicamente collegati alla fase giurisdizionale senza tuttavia costituirne un presupposto di procedibilità.

 

 

Atti e provvedimenti soggetti al Contributo unificato

E’ dovuto il contributo unificato per i ricorsi principale e incidentale proposti innanzi alle Commissioni tributarie.

Sulla base dei principi contenuti negli articoli 13 e 18 del TUSG, il contributo unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:

a) ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli artt. 18 e 53 del D.Lgs. n. 546/1992;

b) appello incidentale di cui all’art. 54, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992;

c) riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all’art. 63, c. 2, del D.Lgs. n. 546/92;

d) istanza di revocazione ex art. 395, c.p.c., di cui all’art. 64 del D.Lgs. n. 546/1992;

e) opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.;

f) ricorso in ottemperanza di cui all’art. 70 del D.Lgs. n. 546/92;

g) motivi aggiunti di cui all’art. 24, c. 4, del D.Lgs. n. 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio;

h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell’articolo 17-bis, aggiunto al D.Lgs. n. 546/1992 dall’art. 39, c. 9, del decreto legge n. 98/2011, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso;

i) riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione;

l) atti di intervento di cui all’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 546/92;

m) istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all’art. 22 del D.Lgs. n. 472/1997;

n) reclamo di cui agli artt. 28 e 45 del D.Lgs. n. 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.

 

Atti e provvedimenti non soggetti al Contributo unificato

Il contributo unificato non è, invece, dovuto per i seguenti atti e provvedimenti:

a) istanza di sospensione di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 546/92, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del ricorso principale;

b) istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione;

c) istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo. Tale procedimento non può, infatti, incidere sul contenuto della decisione;

d) riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del CU è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo;

e) riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 546/92, in quanto il CU è stato già assolto presso l’Ufficio di segreteria dichiarata incompetente dal giudice;

f) istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il CU va corrisposto nell’ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione;

g) motivi aggiunti di cui all’articolo 24, comma 4, del D.Lgs. n. 546/92, nel caso in cui detta produzione si configuri quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario;

h) reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell’articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto ai sensi del comma 5 dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992;

i) relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all’articolo 7, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto rientrante tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il CU è stato già assolto;

l) chiamata in causa del terzo di cui all’art. 23, c. 3, del D.Lgs. n. 546/92, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo CU.

 

Presupposto soggettivo

La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.

Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell’appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l’Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli artt. 22 e 53, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo.

Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente.

Nel giudizio d’appello di cui all’articolo 53, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado. Nell’ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall’amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi.

Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell’attore, il soggetto obbligato al pagamento del CU risulta essere la parte resistente.

Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, disciplinate dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dall’articolo 39, comma 9, del decreto legge. n. 98/2011, nel quale l’ammissibilità del ricorso è condizionata all’obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo.

Nel giudizio di rinvio di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta la parte proponente la riassunzione.

Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70 del D.Lgs. n. 546/1992, al pagamento del CU è tenuta la parte proponente i relativi giudizi.

E’ esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte (intimata o appellata), evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell’appello, qualora il ricorrente o l’appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d’inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale, ai sensi degli artt. 22 e 53, c. 2, del D.Lgs. n. 546/1992.

 

Misura del contributo unificato

Secondo il nuovo comma 6-quater dell’articolo 13 del TUSG, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28;

b) euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000;

c) euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000;

d) euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000;

e) euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000;

f) euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.

 

Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a 120,00 euro, per effetto della modifica apportata dalla cd. Manovra di ferragosto, e quindi per i ricorsi notificati a decorrere dal 17 settembre 2011.

Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore, atteso che detto valore può considerarsi pari a zero.

Nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), o qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.

La maggiorazione va applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo.

La mancata indicazione della PEC e del codice fiscale può essere sanata tempestivamente dalla parte – previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente – con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti.

Il ricorrente che sta in giudizio personalmente e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC, non si applica la sanzione dell’aumento del cinquanta per cento del CU; diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale.

 

Dichiarazione del valore della lite

Nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell’ipotesi di prenotazione a debito.

La disposizione fa obbligo alle parti ricorrenti in primo grado e in appello e a tutte le altre parti tenute al versamento del contributo di dichiarare il valore della lite nella redazione delle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo da presentare unitamente al ricorso.

In base a quanto disposto dall’art. 12, c. 5, per. 2, del D.Lgs. n. 546/1992, per “valore della lite tributaria”, “… si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.

Nell’ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il CU pari a 1.500,00 euro, per effetto della Manovra di ferragosto, e quindi, anche in questa ipotesi, dal 17 settembre 2011.

Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato.

Le controversie inerenti le operazioni catastali (intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell’estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale), si configurano di valore indeterminabile.

Ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia, è identificabile nell’impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all’anagrafe delle Onlus di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di stabilire l’importo del contributo unificato a carico dell parte obbligata al versamento e provvedere al recupero del contributo stesso.

Nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato con riferimento all’ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l’atto impugnato contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chiede l’annullamento.

Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia si identifica con il contenuto della sentenza. Qualora la sentenza abbia accolto o respinto in toto il ricorso in primo grado, il valore della lite in appello sarà pari a quello determinato in primo grado. Qualora la sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l’atto impugnato, il valore della controversia cui commisurare il CU sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata. Nell’appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell’appello stesso.

 

Pagamento del Contributo Unificato

Il pagamento del contributo unificato è effettuato mediante versamento presso:

• gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23;

• gli uffici postali, utilizzando l’apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia;

• le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati (es. tabaccai).

 

La ricevuta del versamento deve contenere i seguenti dati:

a) l’ufficio giudiziario adito;

b) le generalità e il codice fiscale dell’attore o ricorrente;

c) le generalità delle altre parti.

 

Se la parte obbligata al pagamento del CU decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l’onere di apporre l’apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546. Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d’ufficio sia inserita, in originale, la prova dell’avvenuto versamento.

 

27 aprile 2012

Francesco Buetto