Pignoramento di crediti aziendali da parte del Fisco

Alcune procedure di recupero forzoso del credito da parte del Fisco possono recare non poco danno ai contribuenti che le subiscono.

Misura cautelare senza tutele per i contribuenti; le procedure di sollecito di Equitalia; garanzie per il contribuente

Con la legge 106/ 2011, di conversione del dl 70/2011, a partire dal 13 luglio 2011, per i debiti fino a 2 mila euro sono state introdotte importanti novità in materia di solleciti di pagamento.

Infatti, se l’ importo a ruolo è inferiore ai 2 mila euro, le azioni cautelari ( fermo amministrativo) e quelle esecutive ( il pignoramento mobiliare e pignoramento verso terzi), dovranno comunque essere precedute dalla notifica di due avvisi bonari.

In particolare ogni avviso dovrà essere inviato a distanza di circa sei mesi uno dall’ altro.

Nulla viene specificato per i debiti oltre 2 mila euro per i quali EQUITALIA può procedere, ingiustamente, senza dare comunicazione al debitore.

 

 

Le procedure di sollecito di Equitalia S.p.A.

Prima di attivare le procedure previste dalla legge per la riscossione coattiva delle somme non pagate, Equitalia invia al contribuente una serie di comunicazioni, proprio per evitare di ricorrere alle misure di recupero forzoso.

 

Sollecito

Il sollecito, spedito per posta semplice, è stato a suo tempo introdotto da Equitalia allo scopo di instaurare un clima di maggiore collaborazione e trasparenza nei rapporti con i contribuenti.

Il sollecito è una sorta di ‘promemoria’ che viene inviato a chi ha un debito d’importo non elevato, fino a 10 mila euro, con l’invito a mettersi in regola.

 

 

Avviso di intimazione

L’avviso di intimazione viene inviato decorso un anno dalla notifica della cartella di pagamento qualora il debito non sia stato ancora pagato. Dalla data di notifica dell’avviso, il contribuente ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, dopodiché l’Agente della riscossione potrà attivare le procedure esecutive (pignoramento) non ancora intraprese.

 

 

Preavviso di fermo amministrativo

Il preavviso di fermo viene inviato al contribuente prima di eseguire l’iscrizione vera e propria. Il preavviso invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l’avviso che, altrimenti, si procederà all’iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente.

Con l’entrata in vigore della legge 106/ 2011, che ha convertito il dl 70/2011, sono stati introdotte ulteriori comunicazioni al contribuente. In particolare, come esposto in premessa, a partire dal 13 luglio 2011:

  • prima di iscrivere ipoteca, l’Agente della riscossione notifica al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro 30 giorni, si procederà all’iscrizione d’ipoteca;

  • per i debiti fino a 2 mila euro l’applicazione di misure cautelari ed esecutive sono precedute dall’invio per posta ordinaria di due solleciti di pagamento, di cui il secondo a distanza di almeno sei mesi dal primo.

 

Una volta inviate queste comunicazioni, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, l’Agente della riscossione intraprenderà le opportune azioni per il recupero coattivo, inviando al contribuente un apposito avviso a seconda del tipo di procedura prevista (es. avviso d’iscrizione del fermo amministrativo, atto di pignoramento1.

 

 

Debiti erariali di importo elevato e fermo amministrativo di crediti presso terzi: quali garanzie per il contribuente ?

Se per i debiti erariali fino a € 2.000,00, il legislatore ha sentito l’esigenza di tutelare i contribuenti imponendo all’ente di riscossione l’invio di appositi solleciti di pagamento resta senza garanzie la posizione di quei contribuenti oggetto di fermo amministrativo di crediti (presso terzi).

Difatti, ai sensi dell’art. 75-bis, c. 1, decreto del Presidente della Repubblica 29.09.1973, n. 600, decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento di cui all’articolo 50, comma 1, medesimo decreto l’agente della riscossione, prima di procedere ai sensi degli articoli 72 e 72-bis del decreto e degli articoli 543 e seguenti del codice di procedura civile ed anche simultaneamente all’adozione delle azioni esecutive e cautelari previste nel presente decreto, può chiedere a soggetti terzi, debitori del soggetto che è iscritto a ruolo o dei coobbligati, di indicare per iscritto, ove possibile in modo dettagliato, le cose e le somme da loro dovute al creditore.

Tuttavia, se l’agente di riscossione, in materia di azioni cautelari su beni immobili, è tenuto a notificare, ai sensi dell’art. 77, c. 2-bis, decreto del Presidente della Repubblica, n. 602/73, “… al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca…” nessun avvertimento è imposto all’esattore per l’altra misura cautelare individuata nel fermo amministrativo dei crediti presso terzi relativamente ad iscrizione a ruolo di una certa importanza (eccedenti, € 2.000,00, ovvero, se non comunicati per posta semplice dall’esattore quale <sollecito promemoria>, di importo eccedente € 10.000,00).

Tuttavia, dal combinato disposto degli articoli 50 e 77 del citato decreto n. 602/73, è emersa, in sede giurisprudenziale una posizione in virtù della quale la mancata attivazione dell’espropriazione determina il venir meno della capacità del ruolo, ossia del credito contenuto nella cartella di pagamento, a valere come titolo esecutivo, se è decorso più di un anno dalla notifica della cartella medesima.

 

 

Mancato avvio dell’espropriazione forzata

Ai sensi dell’articolo 50, decreto n. 602/73, il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospension del pagamento.

Se l’espropriazione non è iniziataentro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un (nuovo) avviso che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.

A tale riguardo ci si è posti il problema di valutare se, dopo un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’inefficacia del titolo esecutivo determini, oltre all’impossibilità di avviare l’espropriazione forzata (se non previo re-invio di nuovo avviso) anche motivo ostativo all’adozione di misure cautelari a garanzia delle somme iscritte a ruolo, ed in particolare del fermo amministrativo dei crediti di cui al richiamato art. 72-bis decreto n. 602/732.

 

 

Notifica di nuova intimazione di pagamento

Nonostante una interpretazione lessicale del dato positivo di cui all’art. 50, citato, porterebbe a ritenere ininfluente, ai fini della validità della misura cautelare, la mancata notifica di una nuova intimazione, decorso un anno dalla notifica della cartella esattoriale, si fa strada un orientamento giurisprudenziale secondo cui, ipoteca, fermo amministrativo di beni mobili registrati e crediti, costituiscono misure cautelari conservative strumentali all’espropriazione forzata, alla quale non possono non applicarsi le disposizioni che disciplinano l’art. 50, cc. 1 e 2, del decreto n. 602/73.

In sostanza i limiti e le garanzie concesse dal legislatore per l’espropriazione forzata andrebbero applicate anche agli atti preordinati e preliminari alla medesima, quali le azioni cautelari.

In tal senso si sono espressi i Giudici delle CTP di Aosta, Sezione I, sentenza n. 7 del 13.01.2011, CTP di Roma, Sezione XXIII, sentenza n. 137 del 28.03.2011, e CTR della Puglia, sezione XV, sentenza n. 11 dell’8 febbraio 2011.

 

Conclusioni

Come si è osservato, se per l’iscrizione di ipoteca è stato lo stesso legislatore a disciplinare la fattispecie imponendo la notifica al proprietario di una intimazione ad adempiere, e se per il fermo amministrativo, il concessionario della riscossione sollecita il pagamento del debito iscritto a ruolo mediante il preavviso di fermo amministrativo, resta la necessita che il legislatore tuteli i contribuenti sottoposti a fermo amministrativo di crediti (di importo eccedente € 2.000,00) la cui misura cautelare appare <meritevole> (alla stregua delle altre) di essere preceduta dall’invio di una autonoma intimazione ad adempiere.

 

16 dicembre 2011

Attilio Romano

 

NOTE

1 http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/cittadini/intimazioni/

2 D. CARMINEO, L’iscrizione di ipoteca non preceduta dall’intimazione di pagamento, “Bollettino Tributario d’Informazioni” n. 20 del 30.10.2011, pag. 1549. L’indagine dell’A. se riferita ad una ipotesi di ipoteca immobiliare non preceduta dall’intimazione di pagamento, assume valenza anche in materia di altre misure cautelari, quali il fermo amministrativo di crediti.