Accertamento anticipato: un'altra sentenza a favore del Fisco

dopo la Cassazione anche i giudici di merito stanno ammettendo la possibilità di emissione di un avviso di accertamento entro 60 giorni dalla notifica del PVC

Con sentenza n. 231 del 26 settembre 2011 (ud 27 giugno 2011) la CTP di Milano, Sez. XL, ha accolto le doglianze dell’ufficio in ordine al cd. Accertamento anticipato – dell’art. 12 c. 7 della Legge 212/2000, che prescrive che: “Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo, verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza“.

I giudici rilevano che “l’ufficio con il suo operato non ha messo in condizioni la società ricorrente di esercitare tale suo diritto”, bacchettandolo: “l’ufficio avrebbe potuto muoversi con maggiore sollecitudine, rispetto alla data in cui ha emesso l’atto de quo, tenuto conto dell’importanza dei numeri in questione e del soggetto che veniva verificato. La giustificazione che il funzionario riporta sotto la voce “casi di particolare e motivata urgenza”, è quella che i termini per l’emanazione e la notifica dell’avviso di accertamento stavano per scadere (in effetti sarebbero scaduti il 31 dicembre 2009). Certo è che l’ufficio, con il suo comportamento, non ha dato dimostrazione di alcuna attitudine collaborativa nei confronti del contribuente”.

Tuttavia, i giudici meneghini pongono in risalto che “l’urgenza della notifica dell’avviso di accertamento è tuttavia più che motivata e, quindi, il funzionario responsabile, seppur in modo molto frettoloso, ha provveduto all’emissione dell’avviso di accertamento de quo. Secondo il Consesso giudicante, l’operato dell’ufficio è corretto anche se non rispettoso del termine dello spirare dei sessanta giorni; lo stesso ha dimostrato che l’urgenza dipendeva dal fatto che il termine decadenziale per notificare gli atti, fra cui anche l’avviso di accertamento per l’annualità in esame, sarebbe scaduto allo spirare del 31 dicembre 2009”.

Inoltre, la Commissione milanese, pur rilevando ancora che “il comportamento dell’ufficio non ha brillato in virtuosismo temporale”, lo stesso “non può essere censurato in quanto, al riguardo, il punto 7 dell’art. 12 dello Statuto del contribuente, nulla dice in merito alla circostanza in cui il termine di sessanta giorni non venga rispettato dall’Amministrazione Finanziaria”.

A ben vedere il testo della legge statuisce che “l’avviso di accertamento non può essere emanato prima, salvo se non per motivata urgenza“. L’urgenza qui esisteva davvero.

 

Brevi riflessioni

Proprio poco tempo fa, con sentenza n. 21103 del 13 ottobre 2011 (ud. del 7 giugno 2011), la Corte di Cassazione ha ritenuto che la violazione dell’12, c. 7, della L. n. 212/2000 non determina in assoluto la nullità dell’atto, attesa la natura vincolata dello stesso rispetto al verbale di constatazione sul quale si fonda e in assenza di una specifica previsione normativa in tal senso.

Quest’ultimo intervento della Cassazione si pone sulla scia della sentenza della Suprema Corte – n.19875/2008 – che si era attestato su una interpretazione letterale del dettato normativo, valorizzando il principio per cui “ubi lex voluit dixit”, facendo rimarcare l’assenza di qualunque previsione di nullità degli atti emessi in violazione delle disposizioni contenute nel comma 7 dell’articolo 12 dello Statuto1, e confermando il principio di carattere generale, peraltro ormai codificato, che il provvedimento amministrativo può considerarsi assolutamente nullo o inesistente solo nelle ipotesi in cui esso sia espressamente qualificato tale dalla legge, oppure manchi dei connotati essenziali dell’atto amministrativo, necessario ex lege a costituirlo, quali possono essere la radicale carenza di potere da parte dell’autorità procedente, ovvero il difetto della forma, della volontà, dell’oggetto o del destinatario.

Qui, oltretutto, la Corte pone al centro della sentenza il carattere vincolato dell’accertamento rispetto al pvc.

Tuttavia, da ultimo, tale interpretazione aveva ricevuto una battuta d’arresto con la sentenza n. 18906 del 16 settembre 2011 (ud. del 7 aprile 2011), che aveva sancito la illegittimità dell’accertamento notificato prima che siano trascorsi 60 giorni dalla consegna del pvc; la Corte, pur prendendo atto che la sanzione dell’illegittimità è certamente molto opinabile e che comunque non è nè arbitraria nè pretestuosa, che “appare suscettibile di dar luogo a risultati disfunzionali e “fuori misura“, conclude affermando che “non dovrebbe essere troppo difficile, per l’amministrazione finanziaria, evitare tali risultati adeguandosi operativamente a questo più rigoroso regime”.

Il contrasto aperto riteniamo che vada chiuso a Sezioni Unite, per avere così una interpretazione più certa.

Nel caso sottoposto davanti ai giudici milanesi si era in presenza di una annualità in scadenza e la Commissione aderisce, quindi, a quell’indirizzo dottrinario2 teso a valorizzare la stessa norma, che nel prevedere che l’attività di accertamento resti paralizzata per 60 giorni, non trascura di salvaguardare eventuali casi di particolare e motivata urgenza, così mostrando di non dimenticare la necessità per l’Amministrazione di “dover” emettere atti di imposizione nel periodo di moratoria: “il richiamo riguarda, soprattutto, gli esiti dell’attività di verifica che giungono nella disponibilità degli uffici dopo il 31 ottobre e che contengono violazioni riferite all’annualità in decadenza al 31 dicembre successivo”.

Per l’autore, “qui, l’urgenza dell’Ufficio impositore è talmente evidente da non necessitare di alcuna esplicita menzione nell’atto di accertamento, tenuto conto che il termine per gli accertamenti è stabilito a norma di legge ed è ben noto ad entrambe le parti: se, quindi, l’Ufficio applicasse pedissequamente la norma contenuta nel comma 7, dell’art. 12, rinuncerebbe ad avvalersi del proprio potere impositivo, stante l’impossibilità di notificare accertamenti dopo il decorso il termine decadenziale.Per cui, in primis, deve ritenersi che i “casi di particolare e motivata urgenza” cui si riferisce il legislatore, esulano dal contesto delle decadenze – la cui urgenza è in re ipsa – , riguardando altre ipotesi per le quali la norma impone una adeguata e specifica motivazione, che giustifichi l’emanazione dell’atto di accertamento prima del termine previsto”.

 

19 dicembre 2011

Francesco Buetto

1 Come ricorda la stessa Corte Cassazione, nella pronuncia che si annota, la Camera dei Deputati aveva cassato l’emendamento che prevedeva l’inserimento, nel testo dello Statuto, della previsione di nullità.

2 Cfr. ANTICO, in L’accertamento fiscale, Il Sole24ore, Milano, 2010.