La notifica di un atto impositivo effettuata all’ex rappresentante di una società è illegittima

Analisi di un particolare caso di illegittimità della notifica degli atti tributari: la notifica va eseguita al legale rappresentante pro tempore.

sentenza corte di cassazioneLa Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 613 del 12 gennaio 2011 ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando nulla la notifica di un avviso di accertamento al legale rappresentante della società se questo è già cessato dalla carica.

Il fatto di specie riguarda un’azienda romana a cui il Fisco aveva notificato una rettifica della dichiarazione dei redditi nella persona del legale rappresentante, che era cessato dalla sua carica alcuni anni prima.

Se un amministratore è cessato dalla carica di rappresentate legale di una società, secondo la Corte di Cassazione, la notifica di atti impositivi allo stesso, risulta illegittima. Questo è quanto stabilito dalla Sezione Tributaria civile della suprema Corte, con l’ordinanza n. 613 del 12 gennaio 2011.

La notifica di un atto, è un atto formale di partecipazione (con il quale la pubblica amministrazione porta legalmente a conoscenza dell’interessato dell’esistenza di un determinato atto o fatto), effettuato da soggetto abilitato (ufficiale giudiziario o messo comunale), il quale, nel consegnare l’atto che si intende portare a conoscenza, stende una relata di notifica, che costituisce documentazione dell’avvenuta consegna dell’atto, e dà luogo a presunzione legale di conoscenza da parte del destinatario.

 

I fatti in sentenza

A seguito di una rettifica della dichiarazione dei redditi di una società, veniva notificato al suo ex rappresentante legale (cessato dalla carica due anni prima) un “avviso di rettifica” per la dichiarazione del redditi della società.

L’avviso di rettifica era stato notificato all’ex rappresentante, in quanto era stata evidenziata una “irreperibilità” di detta società (la società si trovava in stato di fallimento).

L’ex amministratore, pur essendo cessato dalla carica diversi anni addietro, ritirava il plico e proponeva ricorso nei diversi gradi di giudizio.

Veniva proposto ricorso sia in primo grado che in secondo grado e, in entrambi i casi, i giudici hanno accolto l’istanza, avendo ritenuto nulla la notifica e considerato la stessa

“insuscettibile di sanatoria” ai fini della tempestività dell’esercizio del potere impositivo”.

 

Secondo la Commissione Tributaria Centrale la notifica doveva considerarsi nulla, in quanto avvenuta in violazione dell’art. 145 c.p.c. e considerava inoltre la stessa insuscettibile di “sanatoria” ai fini della tempestività dell’esercizio del potere impositivo, essendo il perfezionamento avvenuto in epoca successiva alla scadenza del termine per l’accertamento

Dalla sentenza, risulta che l’avviso di rettifica per la dichiarazione dei redditi della società relativa al 1984 veniva notificato in data 28.12.1990. Il legale rappresentante della stessa, cessato dalla carica il 31.10.1987 ritirava il plico l’8 01.1991.

L’atto impositivo deve essere notificato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

La notifica alle persone giuridiche (art. 145 C.P.C.)

La notifica alle persone giuridiche ed alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati di cui agli artt. 36 e seguenti del c.c. si effettua nella loro sede, cioè nella sede legale, amministrativa, nell’ufficio, nello stabilimento della società, associazione od ente.

La consegna dell’atto da notificare, deve essere fatta al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza ad altra persona addetta, alla sede stessa.

Per le notificazioni alle società bisogna distinguere tra società di capitali e società di persone.

Per le società di capitali, la notificazione deve essere effettuata al soggetto che ne ha la legale rappresentanza (presidente, consigliere delegato, amministratore unico).

Per le società di persone, le associazioni ed i comitati, occorre distinguere se queste sono regolari o meno (ad es. Società di fatto).

Nel caso di società regolare l’atto deve essere notificato ad un socio munito del potere di rappresentanza.

Nel caso contrario (ad. es. Società di fatto) l’atto può essere notificato ad uno qualsiasi dei soci, dovendosi desumere che ad ognuno spetti la rappresentanza.

Se la notificazione non può essere eseguita nei modi e luoghi sopra descritti e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente o la società si osservano le disposizioni degli artt. 138 (notificazione in mani proprie), 139 (notificazione nella residenza, nella dimora e nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario).

 

Il ricorso dell’Agenzia in Cassazione

A seguito della decisione della nullità della notifica, l’Agenzia ricorre in Cassazione contro la decisione dei giudici con due motivazioni:

  1. In merito alla notificazione alle persone giuridiche, se la stessa non può essere eseguita con le modalità di cui all’art. 145, c. 1 c.p.c. ossia mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere per contrastare la sussistenza della nullità e;
  2. per la ritenuta insuscettibilità della sanatoria della consumazione del potere impositivo.
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Secondo i giudici il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta, e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente, si osservano, in applicazione del terzo comma del medesimo art. 145, le disposizioni degli artt. 138 (notificazioni in mani proprie), 139 (notificazioni nella residenza nella dimora o nel domicilio) e 141 (notificazione presso il domiciliatario) c.p.c..

Se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notificazione, si procede con le formalità dell’art. 140 c.p.c. (nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo diverso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fisica non sia indicata nell’atto da notificare, direttamente nei confronti della società).

Se non ricorrono anche i presupposti per l’applicazione di tale norma e nell’atto è indicata la persona fisica che rappresenta l’ente (ma con residenza, dimora e domicilio sconosciuti), la notificazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c.1.

 

 

Notifica quanto è sconosciuta la residenza o la dimora o il domicilio

Si ricorre a questa forma di notificazione quando sono sconosciuti la residenza, la dimora od il domicilio attuale del destinatario e non vi è il procuratore previsto dall’ art. 77 c.p.c..

La notifica si esegue mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza nota o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita.

Se non sono noti il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, una copia dell’atto deve essere consegnata al P.M. con riferimento a quanto prescrive l’art. 49 delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Per il deposito nella casa comunale si osservano le disposizioni dettate dal terzo comma dell’art. 137 c.p.c. inserendo la copia dell’atto in busta che si provvede a sigillare e sui cui si trascrive il numero cronologico della notificazione senza apporre segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto stesso.

La predetta formalità della busta sigillata non si osserva per la consegna della copia al pubblico ministero (quanto non sono noti il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita) in quanto espressamente sancito dalla norma sopra richiamata.

La notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.

Il messo può legittimamente ricorrere a questa forma di notifica solamente dopo aver esperito tutte le indagini e ricerche possibili suggerite dalla comune diligenza  non potendosi basare unicamente sul fatto di non essere a conoscenza della residenza, dimora o domicilio del destinatario.

Per tale ragione questa forma di notifica non è ritenuta applicabile in via analogica alle persone giuridiche poiché la sede di queste è rilevabile dai pubblici registri dai quali risulta anche l’indicazione della persona fisica del rappresentante.

 

 

La sanatoria

Secondo la Cassazione, la sanatoria non si verifica qualora la notifica sia inesistente (ovvero manchi dei requisiti minimi) in tali ipotesi, il vizio di notifica comporta sempre la nullità dell’atto.

Nel caso in commento, non viene messa in discussione la sanatoria della notificazione, ma la combinazione con la decadenza del potere impositivo. La Cassazione riprende quanto affermato nella sentenza n. 19854/2004, dove è stato affermato che la sanatoria, che può essere costituita dalla proposizione del ricorso, non si può verificare quando il termine di decadenza dal potere di accertamento è decorso.

Di conseguenza, in caso di nullità della notifica, un ricorso successivo alla scadenza del termine per l’accertamento, determinerebbe l’annullamento dell’avviso.

 

22 luglio 2011

Antonio Gigliotti

1 Cass. n. 9447/09; 22959/07; 4785/07; S.U. n.8237/02.