Il furto della contabilità non libera il contribuente dall'onere probatorio

Analisi di un interessante caso di furto della contabilità e di ammissione di prove nel processo tributario

 

Con sentenza n. 587 del 15 gennaio 2010 (ud. del 5 novembre 2009) la Corte di Cassazione, alla luce di consolidati principi, ha affermato che, nel processo tributario,

“nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziano si fondi su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti (ex plurimis, da ul., Cass. n. 4589/2009), e, dall’altro, nel caso in cui il contribuente si trovi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di incendio), trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 cod. civ., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti (Cass. nn. 10174/1995, 13605/2003, 21233/2006)”.

 

 

Furto della contabilità e contenzioso fiscale – Analisi

Abbiamo già avuto modo di esaminare su queste pagine la sentenza n. 25713 del 9 dicembre 2009 (ud. del 27 ottobre 2009), con cui la Corte di Cassazione ha ammesso la prova testimoniale nel processo tributario, nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre i documenti richiesti (nella specie, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trovando applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 c.c., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, nè trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Questa ennesima sentenza stride, comunque, con una precedente pronuncia della Corte che – sempre in caso di furto – ha assunto atteggiamenti diversi, non consentendo la prova testimoniale: la sentenza n. 9919 del 23 gennaio 2008 (dep. il 16 aprile 2008), ove la Corte di Cassazione ha ritenuto che l’onere probatorio possa essere assolto

“attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l’acquisizione – presso i fornitori – della copia delle medesime”.

 

Tuttavia si ritiene qui di ricordare una interessante sentenza della Cassazione (richiamata peraltro nella pronuncia in commento) – la n. 21233 del 18 maggio 2006, dep. il 29 settembre 2006 -, la quale dopo aver rilevato che il contribuente impossibilitato – a seguito di un furto subito – ad esibire, in sede di verifica e di accertamento, i documenti contabili (registri e fatture) la cui tenuta è obbligatoria, non è ipso facto esonerato dall’onere della prova della sussistenza dei crediti esposti in dichiarazione annuale ai fini IVA, ritiene che il contribuente possa far valere la regola generale di cui all’art. 2724, n. 3), del c.c. secondo la quale la parte è autorizzata alla deduzione di prova testimoniale o per presunzioni.

Pertanto, per la Corte,

“ove il contribuente dimostri di essere nell’impossibilità di acquisire presso i fornitori dei beni o dei servizi copia delle fatture, si deve fare riferimento alla regola generale fissata dall’art. 2724, n.3), del codice civile. Secondo tale disposizione la perdita senza colpa del documento, che occorra alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole, non integra ragione di esenzione dall’onere della prova, né sposta il medesimo sulla controparte, ma rileva esclusivamente come situazione autorizzativa della prova per testimoni (o per presunzioni), in deroga ai limiti per essa previsti. In applicazione della suddetta norma, è da ritenersi che l’incolpevole perdita della contabilità, richiesta per la detrazione di Iva a credito, non introduce una presunzione di veridicità di quanto in proposito denunciato dal contribuente agli organi di polizia, sì che un’autodichiarazione del contribuente avente ad oggetto un elenco di dette fatture, ancorché dettagliato, è insufficiente al fine, dovendo tale indizio trovare conferma testimoniale o presuntiva, se non è possibile il riscontro con le fatture emesse tramite la tenuta della regolare contabilità del soggetto emittente delle stesse”.

 

Questa sentenza, come evidenziato da autorevole dottrina

“va oltre, affermando – forse, per la prima volta, per una fattispecie del genere – che il contribuente, se impossibilitato al riscontro con i soggetti emittenti, può dimostrare le operazioni realizzate ed elencate, mediante conferma testimoniale o presuntiva (quindi, in primis, occorre effettuare il riscontro con l’emittente, e in subordine, nei casi di impossibilità, si possono trovare conferme all’elenco prodotto dal verificato).

E’ ovvio che per conferma testimoniale dobbiamo intendere la cd. testimonianza impropria, cioè la dichiarazione rilasciata da terzi, al di fuori del processo, che entra nel giudizio quale documento, per formare il convincimento del giudice.

Proprio poiché tali atti fanno fede, fino a querela di falso, della solo autenticità della dichiarazione e dell’identificazione del soggetto dichiarante ma non anche della veridicità del contenuto, il giudice le richiede a conferma; il primo passo resta sempre quello della ricostruzione della contabilità attraverso i soggetti emittenti le fatture”.

 
Leggi anche:
Il furto delle scritture contabili non libera il contribuente dall’onere della prova
L’accertamento induttivo a seguito di furto della documentazione
 

NOTE

1) BUETTO, I testimoni entrano nel processo tributario

2) Cfr. ANTICO, Contabilità rubata ? Il credito va comunque provato, in “ Fiscooggi”, edizione del 23 ottobre 2006

 

8 febbraio 2010

Francesco Buetto