Il furto delle scritture contabili non libera il contribuente dall’onere della prova

di Gianfranco Antico

Pubblicato il 28 giugno 2018

Ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza, sicché, quando questi non sia in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto della contabilità, non spetta all'Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione, presso i fornitori, della copia delle medesime, non essendo la denuncia di furto per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico

Con l’ordinanza n. 11908 del 16 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato che:

"ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione dell'imposta, spetta al contribuente l'onere di provarne la legittimità e la correttezza, sicché, quando questi non sia in grado di dimostrare la fonte che giustifica la detrazione per aver denunciato un furto delle scritture contabili, non spetta all'Amministrazione operare un esame incrociato dei dati contabili ma al contribuente medesimo attivarsi attraverso la ricostruzione del contenuto delle fatture emesse, con l'acquisizione - presso i fornitori - della copia delle medesime, non essendo la denuncia di furto per se stessa sufficiente a dare prova dei fatti controversi, se priva della precisa indicazione riguardante le singole fatture e il loro contenuto specifico (Sez. 5, n. 18028 del 14/09/2016; Sez. 6-5, n. 23331 del 16/11/2016)”.

 

Breve analisi

Con la sentenza n. 587 del 15 gennaio 2010 (ud. del 5 novembre 2009) la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di affermare che, nel processo tributario:

"… nel caso in cui il contribuente si trovi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di incendio), trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724 cod. civ., n. 3, secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circos