Con l’accertamento induttivo, la ricostruzione della posizione fiscale del contribuente avviene attraverso procedure di quantificazione e qualificazione della base imponibile che prescindono dalla documentazione contabile del contribuente stesso, avendo l’Amministrazione finanziaria la facoltà di disattenderle – costituendo un’eccezione ai princìpi generali – ricorrendo a presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Infatti, in presenza di gravi patologie dell’impianto contabile ovvero di assenza dello stesso, l’utilizzo di dette presunzioni costituisce l’unico strumento per poter ricostruire il reddito/volume d’affari dell’impresa ovvero del professionista.
Verifichiamo, quindi, tale metodo di controllo, rilevando le fonti di innesco, occupandoci specificatamente dell’utilizzo dell’accertamento induttivo nei casi di furto della documentazione contabile.
L’accertamento induttivo: regole generali
Il Fisco, ai sensi dell’art. 39, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973, può determinare il reddito d’impresa e il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, in deroga alle disposizioni previste dal comma 1, del citato art. 39, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, in suo possesso, prescindendo in tutto o in parte dalle scritture contabili, e con facoltà di avvalersi di presunzioni semplici anche se non gravi, precise e concordanti, nelle seguenti ipotesi:
Ipotesi |
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Il reddito d’impresa non è stato indicato nella dichiarazione
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Dal verbale d’ispezione risulta che il contribuente non ha tenuto o ha sottratto all’ispezione una o più scritture che era obbligato a tenere o se le scritture medesime non sono disponibili per causa di forza maggiore |
Le irregolarità formali, le omissioni, falsità e inesattezze delle scritture risultanti dal verbale d’ispezione sono così gravi, ripetute e numerose da rendere inattendibili le scritture stesse nel loro complesso. |
L’Ufficio, inoltre, può ricorrere all’accertamento induttivo anche se il contribuente non ha risposto e non ha ottemperato agli inviti di esibire atti e documenti, compilare questionari o comparire di persona, ovvero in caso di omessa presentazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore o di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, nonché di infedele compilazione dei predetti modelli che comporti una differenza superiore al 15%, o comunque ad