Sottrazione di beni al fisco: ipotesi di comportamento fraudolento

sottrazione di beni al fisco: ipotesi di comportamento fraudolento

          Secondo la Corte di Cassazione, che si è pronunciata con la recente sentenza n. 25147 del 17 giugno 2009, è punibile penalmente chi simula la vendita di un immobile alla moglie per rendere più difficoltosa  la riscossione delle imposte da parte dell’amministrazione finanziaria. Con la citata sentenza la Cassazione ha nuovamente escluso  che per integrare il delitto di “sottrazione fraudolenta  al pagamento delle imposte”, previsto ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 74 del 10 marzo 2000, sia necessaria la preesistenza di attività  di  verifica, di  accertamento o di riscossione. A parere dei giudici di legittimità, inoltre, l’esecuzione è una semplice evenienza e, coerentemente  con la natura di reato di pericolo (e non di danno), per il perfezionamento della fattispecie, è sufficiente la mera idoneità della condotta a ledere gli interessi erariali, mentre  non  costituisce elemento del delitto l’effettiva vanificazione (totale o parziale) della riscossione coattiva. Da ciò deriva l’anticipazione della tutela penale.

 

          Si evidenzia che l’articolo 11  del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,  in materia di sottrazione fraudolenta  al pagamento delle imposte afferma che salvo che il fatto costituisca più grave  reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al  fine  di  sottrarsi  al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di  interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ai vecchi cento milioni di lire (€. 51.645,69) aliena simulatamente o  compie  altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a  rendere in tutto o  in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

 

Il caso analizzato

          La Corte di Appello, con sentenza dell’11.7.2008, confermava la sentenza 21.11.2006 del Tribunale monocratico, che aveva affermato la responsabilità penale di  un contribuente in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 11.

          In particolare al contribuente veniva contestato il fatto che  al fine di  sottrarsi  al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto  relative agli anni 1991-1995, di importo complessivo pari ad Euro 336.305,30, alienava  in modo simulato o comunque fraudolento alla s.r.l. di cui  era legale rappresentante la moglie convivente  un’unità immobiliare di cui era proprietario, in modo da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; il Tribunale riconosciute le  circostanze  attenuanti generiche prevalenti sulla recidiva contestate, lo aveva condannato  alla pena (interamente condonata) di mesi quattro di reclusione.

          La Corte di merito riteneva infondata la proposta eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio per pretesa indeterminatezza del capo di imputazione e ribadiva la pronuncia di responsabilità, evidenziando che il prezzo di vendita dell’immobile era stato, immediatamente dopo la stipula del contratto traslativo, restituito alla società acquirente ed il  relativo pagamento era stato annotato nelle scritture contabili societarie come “finanziamento da socio”, sebbene l’imputato non  facesse più parte della società.

 

La fattispecie delittuosa

          La nuova fattispecie delittuosa contenuta nell’articolo 11 del D.Lgs. n. 74 del 2000 costituisce reato “di pericolo” e non più “di danno” e  l’esecuzione  esattoriale, quindi, non configura un presupposto della condotta illecita, ma è prevista solo come evenienza futura che la condotta tende (e deve essere idonea) a neutralizzare. Nella vicenda in esame i giudici del merito hanno effettivamente verificato la idoneità della condotta ad impedire, quanto meno parzialmente, il soddisfacimento del credito erariale (stante  l’affermata esiguità del valore dell’altro immobile di proprietà dell’imputato  che non è stata smentita con elementi concreti in ricorso) e, quanto   all’elemento soggettivo del reato, risulta che lo stesso imputato, già nell’anno  2000, era perfettamente consapevole della sussistenza del proprio ingente  debito fiscale ed aveva ritenuto di non  avvalersi  della  possibilità di condono fiscale, perché “finanziariamente impraticabile” per carenza di liquidità.    

 

La relazione alla legge

          Qualche breve cenno deve essere portato alla legge “manette agli evasori”. La Relazione Ministeriale al D.Lgs. 74/2000 ha osservato che la “tutela è stata opportunamente avanzata, richiedendo, ai fini della perfezione del delitto,  la  semplice  idoneità  della  condotta  a  rendere inefficace la procedura di riscossione – idoneità da apprezzare, in base ai principi, con giudizio ex ante – e non anche l’effettiva verificazione di tale evento”. Con i mutamenti dell’art. 11 del D.Lgs. 74/2000 rispetto al delitto  di  cui  all’art. 97, comma  6, del D.P.R. 602/73 e con la trasformazione del reato di danno in reato di pericolo, il  legislatore del 2000 ha rivelato inequivocabilmente la volontà di anticipare la tutela del bene protetto (cfr. sent. n. 14720 del 2008).

 

          La relazione trae la conclusione che la linea della tutela penale è stata opportunamente avanzata richiedendo, ai fini del perfezionamento del delitto, la semplice idoneità della condotta a rendere inefficace la procedura di riscossione, idoneità da apprezzare, in base ai principi, e non anche l’effettiva verificazione di tale evento.

Le conclusioni dei giudici di legittimità

          Secondo i giudici di legittimità nella vicenda in esame i giudici di merito hanno dimostrato la idoneità della condotta a impedire, almeno parzialmente, il soddisfacimento del credito erariale, stante l’entità del valore  dell’altro immobile, obiettivamente assai esiguo, elemento peraltro mai smentito dal contribuente. I giudici nel dispositivo finale rigettano, quindi, il ricorso condannando il ricorrente  anche al pagamento delle spese processuali.

 

Federico Gavioli

3 Settembre 2009