L’alienazione simulata dell’avviamento commerciale dell’azienda, finalizzata a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
Se l’alienazione simulata dell’avviamento commerciale dell’azienda, posta in essere allo scopo di rendere inefficace la riscossione coattiva di tutta o parte dell’azienda, configura la fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, come precisato dalla Suprema Corte, la circostanza aggravante di cui all’art. 13-bis, comma 3 D.Lgs. 74/2000 si estende anche ai concorrenti diversi dal professionista o dall’intermediario finanziario o bancario, citati dalla norma, poichè detta circostanza riguarda una condotta commessa “attraverso l’elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale”, che agevoli la commissione del reato.
Alienazione simulata dell’avviamento: il caso di Cassazione
Il Tribunale della Libertà di Firenze, in sede di riesame di alcune ordinanze del Gip del Tribunale di Firenze, sostituiva la misura della custodia in carcere applicata ad un’imputata, collaboratrice di uno studio professionale, in relazione ai reati di associazione per delinquere, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata (artt. 11 e 13-bis D,Lgs. 74/2000) e rigettava il riesame proposto da un altro imputato, imprenditore, avverso l’ordinanza applicativa della misura degli arresti domiciliari e del sequestro preventivo di beni e di somme di denaro, disposta in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte aggravata (artt. 11 e 13-bis citati).
Il procedimento riguardava la rapida successione di aziende che insistevano sui medesimi locali, impiegavano sostanzialmente i medesimi dipendenti, operavano nello stesso settore merceologico e provvedevano al reiterato mutamento della veste formale societaria, senza che quella chi