Sottrazione fraudolenta: il caso
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città con la quale l'imputato era stato condannato, alla pena di anni uno di reclusione, perché ritenuto responsabile del reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, per avere compiuto atti fraudolenti idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione delle imposte mediante l'alienazione di due immobili, in data 08/04/2011 e 29/06/2011.
Avverso la sentenza ha presentato ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, rilevando, in particolare, che la Corte d'appello avrebbe disatteso il dictum delle Sezioni Unite n. 12213 del 2018, che ai fini della configurazione del reato contestato, hanno affermato che non è sufficiente la semplice idoneità dell'atto ad ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario, essendo necessario il compimento di atti che, nell'essere diretti a questo fine, si caratterizzino per la loro natura simulatoria o fraudolenta.
La corte territoriale avrebbe ritenuto connaturata alla natura degli atti di alienazione la dimostrazione della fraudolenza.
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Cenni sul reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Il pensiero della Cassazione
Per la Corte, (sentenza n. 4425 del4/2/2021 Terza Sezione penale della Corte di Cassazione) tale specifica doglianza è fondata.
Osservano, in apertura, gli Ermellini che attraverso l'incriminazione della condotta prevista dall’art.11, del D.Lgs.n.74/2000, il legislatore ha inteso evitare che il contribuente si sottragga al suo dovere di concorrere alle spese pubbliche creando una situazione di apparenza tale da consentirgli di rimanere nel possesso dei propri beni fraudolentemente sottratti alle ragioni dell'erario (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 36290 del 18/05/2011, “secondo cui l'oggetto giuridico del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte non è il diritto di credito del fisco, bensì la garanzia generica data dai beni dell'obbligato, potendo quindi il reato configurarsi anche qualora, dopo il compimento degli atti fraudolenti, avvenga comunque il pagamento dell'imposta e dei relativi accessori”).
Parimenti la giurisprudenza della Corte è ormai consolidata nel ritenere la natura di reato di pericolo concreto della fattispecie in esame (cfr. Sez. 3, n. 35853 del 11/05/2016, che ha affermato che il delitto in questione è reato di pericolo, integrato dall'uso di atti simulati o fraudolenti per occultare i propri o altrui beni, idonei a pregiudicare - secondo un giudizio "ex ante" - l'attività recuperatoria della amministrazione finanziaria; nonché, Sez. 3, n. 13233 del 24/02/2016).
Quanto alla condotta del reato, accanto all'alienazione simulata, il legislatore ha individuato l'ulteriore condotta del compimento di «altri atti fra