Il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte si delinea nell’ipotesi di pregiudizio alla realizzazione della pretesa tributaria, con l’adozione di una condotta sufficiente alla violazione della norma. Proponiamo una breve riassunto della normativa relativa questo reato tributario
Come si ricorderà ai fini della configurabilità del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, ex art. 11 D.Lgs n. 74/2000, occorre che venga posto un pregiudizio alla realizzazione della pretesa tributaria con l’adozione di una condotta che viene identificata come sufficiente alla violazione della norma de qua anche solo quando essa finisce con il prospettare come più difficile una eventuale procedura esecutiva, quindi senza la necessità che quest’ultima venga resa di fatto impossibile (Cass., Sez. III pen., n. 29243/2017).
In effetti, la giurisprudenza è assolutamente concorde nell’affermare che, per il perfezionamento del delitto qui brevemente scrutinato, la condotta del contribuente deve palesarsi idonea a rendere inefficace anche solo parzialmente la procedura di riscossione quando la stessa verrà iniziata, mentre il profitto di tale reato va individuato con riferimento al valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria ed oggetto delle condotte artificiose e non invece nell’importo delle tasse non pagate (Cass., Sez. III pen., n. 13233/2016).
Si tratta, in pratica, di un delitto che appartiene al quadro dei reati di pericolo “concreto” (o effettivo), per i quali il pericolo è elemento costitutivo espresso della fattispecie ed il giudice è quindi tenuto ad accertarne in concreto la sussistenza.
La Corte di Cassazione, recentemente, non si è distaccata da tali principi, precisando che l’art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000 è ispirato dal legislatore all’intento di incrimi