La condotta fraudolenta, per esser definita tale, occorre sia realizzata al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte, di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.
Di conseguenza, può ritenersi che il dettato normativo non esiga vi siano già stati accertamenti formali in ordine al credito dell’Erario verso il contribuente.
Deve perciò ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l’esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l’Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquantamila euro.
La Corte di Cassazione ha chiarito rilevanti profili in tema di presupposti del reato di sottrazione fraudolenta.
Nel caso di specie, la Corte di appello aveva confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale all’esito di giudizio abbreviato, che aveva dichiarato la responsabilità penale dell’imputato per il reato di cui all’art. 11 Dlgs. n. 74 del 2000, e disponendo la confisca della somma di euro 187.500,00, ovvero, in mancanza, anche parziale, di beni di valore equivalente.
Il caso di sottrazione al vaglio dei giudici
Secondo i giudici di merito, l’imputato, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi, interessi e sanzioni amministrative per un ammontare superiore a 50.000,00 euro, dopo la redazione di un “verbale in contraddittorio” relativo agli anni di imposta dal 2007 in poi, aveva alienato simulatamente, o comunque in modo fraudolento un immobile alla sua convivente, per un prezzo di 92.500 euro, notevolmente inferiore sia a quello corrisposto per l’acquisto effettuato, pari a 315.000 euro, e sia a quello di successiva rivendita, pari a 280.000 euro.
L’imputato proponeva quindi ricorso per cassazione, deducendo, per quanto di interesse, l’erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto la fittizietà della vendita, senza considerare diverse circostanze, quali, tra le altre:
- la cessazione dei rapporti, dopo quella data, tra il ricorrente e la convivente;
- l’indicazione, sin dalla dichiarazione dei redditi del 2008, e poi anche alla Guardia di Finanza, di proprietà immobiliari in Francia per un v