Il rendiconto finanziario secondo lo IAS 7

il rendiconto finanziario è un prospetto che espone in forma sistemica i flussi finanziari che hanno avuto luogo in un arco temporale prestabilito. I principi contabili internazionali dedicano un principio ad hoc al rendiconto finanziario, lo IAS 7, mentre nei principi contabili nazionali si tratta del rendiconto finanziario nel principio OIC 12

Rendiconto finanziario ed IAS 7

rendiconto finanziarioIl bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa; esso deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.

La disciplina civilistica sul bilancio d’esercizio, a differenza dei principi contabili internazionali, non prevede tuttavia alcuno schema obbligatorio né criteri particolari per la rappresentazione della situazione finanziaria della società.

I principi contabili internazionali dedicano un principio ad hoc al rendiconto finanziario, lo IAS 7, mentre nei principi contabili nazionali si tratta del rendiconto finanziario nel principio OIC 12.

Il rendiconto finanziario è un prospetto che espone in forma sistemica i flussi finanziari che hanno avuto luogo (o che si manifesteranno, se il rendiconto ha natura prospettica) in un arco temporale prestabilito.

Il rendiconto finanziario fornisce informazioni che permettono di valutare le variazioni nell’attivo netto dell’impresa, la sua struttura finanziaria e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei  flussi finanziari e che sono utili per accertare la capacità dell’impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Lo IAS 7 prevede due diverse tipologie di rendiconto finanziario, in termini di metodologia utilizzata per la determinazione dei flussi.

La rappresentazione della situazione finanziaria della società

L’art. 2423, comma 2, del codice civile, prevede che

“il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della  società e il risultato economico dell’esercizio”.

L’art. 2427, n. 2), del codice civile, prevede che in nota integrativa devono essere indicate le movimentazioni delle immobilizzazioni; lo stesso art. 2427, n. 4), del codice civile, prevede poi che nella nota integrativa devono essere evidenziate le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell’attivo e del passivo.

Tuttavia, a differenza della “situazione patrimoniale” e del “risultato economico dell’esercizio”, per i quali sono normativamente previsti schemi e criteri di redazione, per quanto concerne la situazione “finanziaria”, la disciplina civilistica del bilancio d’esercizio non prevede alcuno schema obbligatorio, come il rendiconto finanziario, o la riclassificazione secondo criteri finanziari dello stato patrimoniale ovvero un sistema coordinato di indici di bilancio, né criteri particolari per la sua rappresentazione.

Il legislatore ha ritenuto infatti che la situazione finanziaria potesse comunque essere desumibile da alcune specifiche indicazioni dello stato patrimoniale, dalle informazioni contenute nella nota integrativa ovvero nella relazione sulla gestione.

In realtà, la situazione finanziaria di una società ben difficilmente può essere desunta compiutamente dal bilancio d’esercizio, dal quale è possibile derivare solo un primo approssimativo giudizio sull’evoluzione della dinamica finanziaria dell’esercizio di riferimento.

Lo IAS 7 (“Cash flow statements”) prevede (paragrafo 1) che una  società “deve predisporre il rendiconto finanziario e presentarlo come parte integrante del suo bilancio”.

L’obbligatorietà del rendiconto finanziario è sancita dallo IAS 1 (“Presentazione del bilancio”), paragrafo 7, secondo cui il bilancio è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal prospetto di variazione delle poste di patrimonio netto, dal rendiconto finanziario e dalle note esplicative.

Infatti, lo stesso IAS 1, paragrafo 10, stabilisce che

“i bilanci devono rappresentare in modo attendibile la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica e i flussi finanziari dell’impresa”.

L’obbligatorietà della redazione del rendiconto finanziario potrebbe tuttavia essere desunta da un’interpretazione estensiva del  comma 3 dell’art. 2423 del codice civile, secondo cui “se le informazioni  richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono  fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo”.

Il rendiconto finanziario e la dinamica dei flussi

Il rendiconto finanziario è un prospetto che espone in forma sistemica i flussi finanziari che hanno avuto luogo in un arco temporale prestabilito.

I flussi vengono determinati riclassificando, con opportuni accorgimenti, le informazioni contabili già contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico.

Tale prospetto fornisce elementi di natura finanziaria non ottenibili allo stato patrimoniale comparativo, anche se corredato dal conto economico, in quanto tale stato patrimoniale non mostra chiaramente le variazioni avvenute nelle risorse finanziarie e patrimoniali e le cause che hanno determinato tali variazioni.

Attraverso il rendiconto finanziario è possibile verificare se esiste un equilibrio nella gestione finanziaria, che concorre, assieme all’equilibrio economico, alla formazione dell’equilibrio complessivo nella gestione dell’impresa.

In particolare, il rendiconto finanziario fornisce informazioni di essenziale importanza sulla natura dei flussi  finanziari e sull’interscambio tra questi e i flussi economici, desumibili dal conto economico, e le  consistenze patrimoniali, rappresentate nello stato patrimoniale.

Secondo lo IAS 7, il rendiconto finanziario fornisce informazioni che permettono

“di valutare le variazioni nell’attivo  netto dell’impresa, la sua struttura finanziaria (compresa la sua liquidità e solvibilità) e la sua capacità di influire sulla dimensione e sulla tempistica dei flussi finanziari (…)”

e che sono utili

“per accertare la capacità dell’impresa di generare disponibilità liquide e mezzi equivalenti (…)”.

Lo IAS 7 prevede due diverse tipologie di rendiconto finanziario, in termini di metodologia utilizzata per la determinazione dei flussi.

Le tipologie di rendiconto finanziario previste dallo IAS 7

Lo IAS 7 utilizza come risorse finanziarie di riferimento solo le disponibilità liquide e i mezzi equivalenti, prevedendo pertanto un rendiconto finanziario in termini di variazioni di liquidità, mentre viene del tutto tralasciata l’analisi delle variazioni di capitale circolante netto.

Le disponibilità liquide comprendono la cassa e i depositi a vista, mentre i mezzi equivalenti rappresentano gli

“investimenti finanziari a breve termine e ad alta liquidità che sono prontamente convertibili in valori di cassa noti e che sono soggetti a un irrilevante rischio di variazione del loro valore”.

Per quanto riguarda il contenuto del rendiconto finanziario, lo IAS 7, specifica che esso

“deve presentare i flussi finanziari avvenuti nell’esercizio classificandoli tra attività operativa, di investimento e finanziaria”.

I flussi finanziari rappresentano le entrate e le uscite di disponibilità liquide e mezzi equivalenti.

Attività operativa

L’attività operativa comprende le principali attività generatrici di ricavi dell’impresa e le altre attività di gestione che non sono di investimento o finanziarie, fra cui rilevano anzitutto:

  • incassi dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi;
  • incassi da royalties, compensi, commissioni e altri ricavi;
  • pagamenti a fornitori di merci e servizi;
  • pagamenti a (e per conto di) lavoratori dipendenti;
  • incassi e pagamenti di un’impresa assicuratrice per premi e risarcimenti, annualità e altre indennità previste dalla polizza;
  • pagamenti o rimborsi di imposte sul reddito a meno che essi non possano essere specificatamente fatti rientrare nell’attività finanziaria  e di investimento;
  • incassi e pagamenti derivanti da contratti stipulati a scopo di negoziazione o commerciale.

Attività di investimento

L’attività di investimento comprende l’acquisto e la cessione di attività immobilizzate e gli altri investimenti finanziari non rientranti nelle disponibilità liquide equivalenti, come ad esempio:

  • pagamenti per acquistare immobili, impianti e macchinari, beni immateriali e altri beni immobilizzati;
  • entrate dalla vendita di immobili, impianti e macchinari, attività immateriali e altre attività a lungo termine;
  • pagamenti  per  l’acquisizione  di  strumenti  rappresentativi  di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in joint venture;
  • incassi dalla vendita di strumenti rappresentativi di capitale o di debito di altre imprese e partecipazioni in joint venture;
  • anticipazioni e prestiti fatti a terzi;
  • incassi derivanti dal rimborso di anticipazioni e prestiti fatti  a terzi;
  • pagamenti per contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti swap, eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo di negoziazione commerciale, o i pagamenti rientrano nell’attività finanziaria;
  • incassi derivanti da contratti per consegna a termine, contratti a termine, contratti a premio e contratti swap, eccetto quando i contratti sono posseduti a scopo di negoziazione commerciale, o gli incassi rientrano nell’attività finanziaria.

Attività finanziaria

L’attività finanziaria rappresenta invece l’attività che comporta la modificazione della dimensione e della composizione del patrimonio netto e dei finanziamenti ottenuti dall’impresa, come ad esempio:

  • incassi derivanti dall’emissione di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale;
  • pagamenti agli azionisti per acquistare o liberare le azioni della società;
  • incassi derivanti dall’emissione di obbligazioni, prestiti, cambiali, titoli a reddito fisso, mutui e altri finanziamenti a breve o a lungo termine;
  • rimborsi di prestiti;
  • pagamenti da parte del locatario per la riduzione delle passività esistenti relative a un leasing finanziario.

Indicazioni per la redazione del rendiconto finanziario

Lo IAS 7 fornisce poi altre indicazioni particolari per la redazione del rendiconto finanziario, fra cui rilevano anzitutto:

  • le principali categorie di incassi e pagamenti lordi relativi all’area di investimento e all’area finanziaria devono essere indicati distintamente;
  • i flussi finanziari derivanti da operazioni in valuta estera devono essere iscritti nella moneta di conto dell’impresa, applicando all’ammontare in valuta estera il cambio tra la moneta di conto e la valuta  estera del giorno in cui avviene il flusso;
  • i flussi finanziari correlati a componenti straordinari devono essere classificati come derivanti da attività operativa, di investimento o finanziaria e indicati separatamente
  • i flussi finanziari derivanti dall’incasso e dal pagamento di interessi e dividendi devono essere indicati distintamente e classificati nell’attività operativa, di investimento o finanziaria;
  • i flussi finanziari correlati alle imposte sul reddito devono essere indicati distintamente e devono essere classificati come flussi finanziari  dell’attività  operativa a meno che essi possano essere specificatamente identificati con l’attività finanziaria e di investimento;
  • quando la contabilizzazione di una partecipazione in una collegata o in una controllata è eseguita con il metodo del patrimonio netto o con quello del costo, nel rendiconto finanziario si indicano i soli flussi finanziari tra lacontrollante e la partecipata, quali dividendi e anticipazioni;
  • i flussi finanziari complessivi derivanti dall’acquisizione e dalla dismissione di controllate o di rami di azienda devono essere presentati distintamente e classificati come attività di investimento;
  • le operazioni di investimento e finanziarie che non richiedono l’impiego di disponibilità liquide o mezzi equivalenti devono essere escluse dal rendiconto finanziario e indicate nel bilancio, in modo da poter fornire tutte le informazioni significative su queste attività;
  • devono essere indicati i componenti delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti e anche presentando un prospetto di riconciliazione dei valori del rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda la forma del rendiconto finanziario, lo IAS 7 illustra due tipi di rendiconto finanziario, prevedendo che i flussi riguardanti l’attività operativa possano essere  presentati mediante il metodo diretto o il metodo indiretto.

Il rendiconto finanziario secondo il metodo diretto

Il rendiconto finanziario redatto secondo il metodo diretto prevede la rappresentazione dei flussi finanziari dell’area operativa attraverso l’indicazione delle principali categorie di incassi e di pagamenti lordi.

Secondo lo IAS 7, paragrafo 19, il rendiconto  finanziario redatto secondo il metodo diretto è preferibile, in quanto esso fornisce informazioni

“che possono essere utili nella stima dei futuri  flussi finanziari che non sono disponibili con il metodo indiretto”.

Con il metodo diretto possono essere ottenute le informazioni sulle principali categorie di incassi e pagamenti lordi alternativamente:

  • dalle registrazioni contabili dell’impresa;
  • rettificando le vendite, il costo del venduto e altre voci nel conto economico per:
    • variazioni delle  rimanenze e dei crediti e debiti generati dall’attività operativa avvenute nel corso dell’esercizio;
    • altri elementi non monetari;
    • altri elementi per i quali gli effetti monetari sono flussi finanziari da attività di investimento o finanziarie.

Il rendiconto finanziario secondo il metodo indiretto

Con il metodo indiretto, invece, l’utile o la perdita d’esercizio sono depurati degli effetti delle operazioni di natura non monetaria, da qualsiasi differimento o accantonamento di precedenti o futuri incassi  o pagamenti operativi, e da elementi di ricavi o costi connessi con i flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento o finanziaria (IAS  7, paragrafo 18).

Lo IAS 7, paragrafo 20, specifica inoltre che con il metodo indiretto, il flusso finanziario netto derivante dall’attività operativa è determinato rettificando l’utile o la perdita per gli effetti di:

  • variazioni delle rimanenze e dei crediti e debiti generati dall’attività operativa avvenute nel corso dell’esercizio;
  • elementi non monetari quali l’ammortamento, gli accantonamenti, le imposte differite, gli utili e le perdite di cambio non realizzati, gli utili di collegate non distribuiti, e le quote di pertinenza di terzi;
  • tutti gli altri elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari dall’attività di investimento o finanziaria.

In alternativa, il flusso finanziario netto derivante  dall’attività operativa può essere presentato con il metodo indiretto esponendo i ricavi e i costi indicati nel conto economico e le variazioni delle rimanenze e dei crediti e dei debiti generati dall’attività  operativa avvenute nel corso dell’esercizio.

Lo IAS 7, paragrafi 48-52, prevede una serie di informazioni integrative relative alle disponibilità liquide e ai mezzi equivalenti, che potrebbero risultare utili per la comprensione della posizione finanziaria e del grado di liquidità della società, fa cui rilevano anzitutto:

  • l’indicazione dell’ammontare dei saldi significativi di disponibilità liquide e mezzi equivalenti posseduti ma non utilizzabili liberamente dal gruppo;
  • l’importo delle aperture di credito che possono essere disponibili per future  attività operative e per estinguere impegni di capitale, indicando qualsiasi restrizione all’utilizzo di queste aperture di credito;
  • gli importi complessivi dei flussi finanziari di ciascuna delle gestioni operative, di investimento e finanziaria relativi a partecipazioni in joint venture presentati usando il consolidamento proporzionale;
  • l’importo complessivo dei flussi finanziari che rappresentano incrementi della capacità operativa, separatamente dai flussi finanziari richiesti per mantenere la capacità operativa stessa;
  • l’importo dei flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, di investimento e finanziaria suddivisi per settore di attività e area geografica.

In particolare: Regolamento n. 1004/2008 del 15 ottobre 2008

Il regolamento sopra riportato modifica il regolamento (CE) n. 1725/2003 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il principio contabile internazionale (IAS) 39 e l’International Financial Reporting Standard (IFRS) 7.

In particolare è stato modificato il paragrafo 12, aggiungendo il paragrafo 12 A ed il paragrafo 44 E.

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria

Riclassificazione

Paragrafo 12:

Qualora l’entità abbia riclassificato un’attività finanziaria (conformemente ai paragrafi 51-54 dello IAS 39) come un’attività valutata:

  1. al costo o al costo ammortizzato piuttosto che al fair value (valore equo) oppure
  2. al fair value (valore equo) piuttosto che al costo o al costo ammortizzato, essa deve indicare l’ammontare riclassificato da e verso ogni categoria e illustrare i motivi della riclassificazione.

Paragrafo 12:

Se l’entità ha riclassificato un’attività finanziaria fuori della categoria del fair value (valore equo) rilevato a conto economico conformemente al paragrafo 50B o 50D dello IAS 39 o fuori della categoria disponibile per la vendita conformemente al paragrafo 50E dello IAS 39, essa deve indicare:

  1. l’importo riclassificato da e verso ogni categoria;
  2. per ciascun esercizio fino all’eliminazione contabile, il valore contabile ed il fair value (valore equo) di tutte le attività finanziarie che sono state riclassificate nell’esercizio attuale e precedente;
  3. se un’attività finanziaria è stata riclassificata conformemente al paragrafo 50B, di quale situazione rara si tratti, nonché i fatti e le circostanze indicanti la rarità della situazione;
  4. per l’esercizio in cui l’attività finanziaria è stata riclassificata, l’utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) sull’attività finanziaria rilevati a conto economico come utile o perdita o in altre componenti di conto economico complessivo in tale esercizio e nell’esercizio precedente;
  5. per ciascun esercizio successivo alla riclassificazione (compreso l’esercizio nel quale l’attività finanziaria è stata riclassificata) fino all’eliminazione contabile dell’attività finanziaria, l’utile o la perdita in termini di fair value (valore equo) che sarebbero stati rilevati a conto economico come utile o perdita o in altre componenti di conto economico complessivo se l’attività finanziaria non fosse stata riclassificata, e gli utili, le perdite, i proventi e gli oneri non fossero stati rilevati a conto economico;
  6. il tasso d’interesse effettivo e gli importi stimati dei flussi finanziari che l’entità si aspetta di recuperare alla data di riclassificazione dell’attività finanziaria.

Leggi anche

La funzione del rendiconto finanziario

Il nuovo principio OIC 10 ed il problema del rendiconto finanziario 

Sonia Cascarano

14 Maggio 2009