Principi Contabili Internazionali: IAS 36, IAS 39 e IFRS 7

Chiarimenti sull’applicazione di particolari aree nelle quali occorre garantire maggiore trasparenza, come la valutazione dell’avviamento, delle altre attività immateriali a vita utile indefinita e delle partecipazioni, la valutazione dei titoli di capitale classificati disponibili per la vendita e la classificazione delle passività finanziarie…

Con la Circolare Assonime n. 10/2010 si commenta il documento n. 4/2010 del coordinamento fra Banca d’Italia, Consob e Isvap in materia di applicazione degli IAS/IFRS.

principi contabili internazionali IAS ISFRIl su citato documento non introduce nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dagli IAS/IFRS, ma individua particolari aree nelle quali c’è bisogno di garantire maggiore trasparenza, come la valutazione dell’avviamento, delle altre attività immateriali a vita utile indefinita e delle partecipazioni, la valutazione dei titoli di capitale classificati disponibili per la vendita e la classificazione delle passività finanziarie.

Tale documento non pone nessun obbligo informativo a carico degli emittenti, e viene considerato come non percettivo ed autonomo, anche se emergono elementi innovativi che potrebbero creare difficoltà per i soggetti che hanno già approvato il progetto di bilancio relativo all’anno 2009.

Per le aree per le quali si prevede un’informativa più trasparente, Assonime evidenza che:

“con riferimento all’approvazione delle procedura di impairment da parte degli amministratori si sottolinea che essa deve avvenire in via autonoma e anteriormente al momento di approvazione delle relazioni finanziarie. È questa una delle novità recate dal documento in commento, dal momento che di consueto gli emittenti sono soliti approvare tale procedure nello stesso momento in cui approvano il bilancio”.

Si precisa ancora che

“non sono chiare le ragioni per le quali si entri in merito alle modalità organizzative tramite le quali i consigli di amministrazione organizzano le loro procedure di valutazione delle voci di bilancio, compresa quella di impaiment.

Considerato che ad oggi i calendari delle riunioni dei consigli di amministrazione per l’approvazione dei bilanci sono già stati definiti, e che quindi le imprese potrebbero riscontrare rilevanti difficoltà nel convocare ulteriori sedute da destinare all’approvazione della procedura di impaiment, si ritiene che la stessa debba trovare applicazione in sede di approvazione dei progetti di bilancio relativi al 2010”.

Importante appare:

  • l’istituto dell’informativa sulle Cash Generating Unit, che dovrebbe combaciare con l’operatività dell’impresa non esaurendosi nel richiamo allo IAS 36;
  • l’impairment dei titoli partecipativi valutati come disponibili per la vendita e delle partecipazioni in controllate, joint venture e collegate, iscritte nel bilancio individuale della società, istituto che crea incertezze interpretative (IAS 39);
  • la contabilizzazione delle ristrutturazioni di debiti che se interessa situazioni creditorie “deteriorate”, la sua conversione in capitale di rischio non modifica la qualità, potendo, quindi, le azioni ricevute essere considerate come emesse dal soggetto “deteriorato”.
    Così discorrendo, la Banca d’Italia, Consob ed ISVAP stabiliscono che i titoli potrebbero essere qualificati come “deteriorati”, sottoposti ad una svalutazione di impaiment, situazione verificabile quando l’operazione di ristrutturazione del debito non comporti la soluzione dei problemi di solvibilità del soggetto ristrutturato; al contrario, il trattamento delle perdite di valore potrebbe non contemplare l’interessamento diretto del conto economico.

Principio IAS 36

Si sottolinea la necessità di un’applicazione totale del Principio IAS 36 nella redazione delle relazioni finanziarie.

Il principio di cui si scrive è relativo sia alla procedura di impairment sia alle informazioni fornite nelle note al bilancio:

  • in generale, si ritiene necessario che ci sia una totale rispondenza della procedura di impairment test alle prescrizioni dello IAS 36 tramite formale e consapevole approvazione da parte dell’organo di amministrazione, in via autonoma e anticipata rispetto al momento dell’approvazione delle relazioni finanziarie.

Sempre lo IAS 36 vuole che gli amministratori svolgano adeguate considerazioni in ordine all’esistenza di segnali esogeni di perdita di valore situazione documentata nell’ambito di tale procedura;

  • relativamente alle informazioni nelle note di bilancio, importante appare il criterio adottato per la determinazione del valore recuperabile.
  • se tale valore si fonda sul valore d’uso, gli amministratori devono indicare una descrizione di ciascun assunto di base per le proiezioni dei flussi finanziari, una descrizione del metodo utilizzato per i valori di cui sopra, l’arco temporale, il tasso di crescita per le proiezioni di flussi finanziari oltre il periodo coperto dai piani previsionali.
  • se, invece, ci si basa sul fair value, dedotti i costi di vendita, gli amministratori devono illustrare la metodologia utilizzata per stimare il fair value, riportare le relative fonti se il fair value è determinato sulla base di prezzi di mercato, riportare una descrizione del metodo seguito per determinare i valori assegnati a ciascun assunto di base.
  • gli amministratori devono fornire un quadro informativo quando la procedura di impairment non porta a svalutazioni degli attivi oggetto di valutazione.

Principio IAS 39

Il paragrafo 61 del principio IAS 39 prevede che una

“diminuzione significativa o prolungata del fair value di un investimento in uno strumento rappresentativo di capitale al di sotto del suo costo è un’evidenza obiettiva di riduzione di valore”,

mentre il paragrafo 67 del principio IAS 39 richiede che

“l’eventuale minusvalenza cumulata che è stata rilevata direttamente nel patrimonio netto debba essere stornata e registrata nel conto economico, anche se l’attività finanziaria non è stata ceduta o eliminata”.

Il significato dell’espressione “diminuzione significativa o prolungata del fair value” ha creato numerose incertezze interpretative, tanto da indurre l’IFRIC ad evidenziare che le politiche contabili riscontrate nella prassi non sono corrispondenti allo IAS 39, precisando che lo IAS 39 richiede il verificarsi di una perdita di valore significativa o prolungata per dover procedere alla svalutazione dell’attività finanziaria e nel caso di impairment c’è l’obbligo di registrare impairment loss nel conto economico.

L’IFRIC ha rammentato gli obblighi di disclosure previsti dallo IAS 1 e dall’IFRS 7 ed in particolare ha posto attenzione ai concetti di significatività e durevolezza devono essere valutati separatamente, da parte degli amministratori, tranne in circostanze eccezionali, dove gli amministratori potrebbero considerare la flessione come non rappresentativa di una perdita di valore del titolo ed eccezionalmente derogare dalle soglie predeterminate.

Gli amministratori devono riportare nelle note al bilancio la descrizione delle politiche contabili applicate, le ipotesi di base, i dettagli dei criteri quantitativi utilizzati.

Principio IFRS 7

L’IFRS 7 stabilisce che la società deve fornire in bilancio le informazioni che consentono agli utilizzatori di valutare la natura e l’entità dei rischi, connessi con gli strumenti finanziari, ai quali la società è esposta alla data di riferimento del bilancio.

In particolare:

  • la Comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006 richiede una descrizione dei “negative pledges” e dei “covenants” relativi alle posizioni debitorie esistenti alla data di chiusura del periodo ed alla data di redazione della rendicontazione periodica, qualora significativi;
  • devono essere fornite indicazioni riguardo agli effetti del mancato rispetto dei “covenants” ed agli eventuali scostamenti rispetto ai valori dei parametri considerati negli accordi contrattuali sottostanti;
  • gli amministratori devono analizzare la situazione dellei clausole in anticipo rispetto alla data di approvazione del bilancio, al fine di individuare quelle clausole o condizioni che potrebbero risultare non rispettate.

Nel 2009 lo IASB ha emendato l’IFRS 7 con modifiche tendenti verso la trasparenza, attraverso l’istituzione della c.d. gerarchia del fair value, definito secondo tre livelli: il primo livello si prevede nel caso di strumento finanziario quotato in un mercato attivo, il secondo livello si prevede se il fair value è misurato sulla base di tecniche di valutazione con parametri osservabili sul mercato, mentre per il terzo livello il fair value è calcolato sulla base di tecniche di valutazione con riferimento a parametri non osservabili sul mercato.

Il paragrafo 27B del Principio IFRS 7 richiede che nelle note al bilancio vengano forniti tutti i trasferimenti significativo tra i livelli con le motivazioni di tali trasferimenti.

Leggi anche: Il rendiconto finanziario secondo lo IAS 7

14 luglio 2010

Sonia Cascarano