La trasparenza fiscale: casi e ipotesi

in campo IRES, la tassazione per trasparenza è finalizzata a evitare la parziale doppia imposizione gravante sui redditi prodotti dalle società che distribuiscono dividendi. Perdite, ritenute e crediti d’imposta, costo fiscale della partecipazione, perdita di efficacia dell’opzione, rettifica del reddito imputato al socio, modalità operative, acconti d’imposta, accertamento e responsabilità, procedure concorsuali, la trasformazione della partecipata, trasferimento della residenza all’estero, fusione e scissione, liquidazione, rasparenza fiscale e controlli tributari

Aspetti generali della trasparenza fiscale

trasparenza fiscaleIl principio di trasparenza è la modalità di tassazione tradizionalmente riservata ai redditi prodotti dalle società personali, per effetto della quale tali redditi affluiscono, come «redditi di partecipazione», ai soci, in capo ai quali concorrono con gli eventuali altri redditi alla determinazione dell’imponibile complessivo (art. 5 del TUIR).

In campo IRES, la tassazione per trasparenza è finalizzata a evitare la parziale doppia imposizione gravante sui redditi prodotti dalle società che distribuiscono dividendi (tassati sul 5% dell’ammontare, ai sensi dell’art. 89, secondo comma, del TUIR), dopo l’eliminazione del sistema fondato sul credito d’imposta.

Le disposizioni di riferimento si rinvengono nei seguenti articoli del Testo Unico:

  • art. 115 (società di capitali aventi determinati requisiti, partecipate a propria volta da società di capitali);
  • art. 116 (società a responsabilità limitata a ristretta base societaria).

Le disposizioni attuative in materia sono state emanate con D.M. 23.4.2004.

Il modello per comunicare l’opzione è stato successivamente emanato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4.8.2004, prot. n. I/1/135197/04.

E’ quindi intervenuta la prima esauriente interpretazione ufficiale in tema di trasparenza fiscale, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate 22.11.2004, n. 49/E.

Trasparenza e perdite: le modifiche del 2006

L’articolo 36, nono comma, del D.L. n. 223 del 2006, ha modificato il terzo comma dell’art. 115 del TUIR, aggiungendo alla fine il seguente periodo:

«le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all’inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate».

Il decimo comma dell’art. 36 del decreto ha altresì modificato il secondo comma dell’art. 116 del TUIR, al fine di rendere applicabile la medesima disposizione anche ai soci (persone fisiche) delle società a ristretta base personale che optano per il regime della trasparenza.

Scopo della disposizione è quello di introdurre un limite all’utilizzo delle perdite fiscali anteriori alla tassazione per trasparenza, conformemente a quanto previsto per il regime delle perdite adottato nel consolidato fiscale. Anteriormente alla modifica in commento, infatti, a differenza di quanto già avveniva nel consolidato, la società partecipante che aveva esercitato l’opzione per la trasparenza aveva la possibilità di utilizzare le perdite pregresse sia per compensare i propri redditi che per compensare i redditi imputati per trasparenza dalla società partecipata.

La modifica contrasta i fenomeni di pianificazione fiscale consistenti nel ridurre le partecipazioni detenute in una società al fine di accedere alla tassazione per trasparenza anziché al consolidato fiscale, all’interno del quale non era consentito l’utilizzo di perdite pregresse.

Ai sensi dell’undicesimo comma dell’art. 36, le disposizioni producono i propri effetti a partire dal periodo d’imposta dei soci in corso alla data di entrata in vigore del decreto, ma solo con riferimento ai redditi delle società partecipate relativi a periodi d’imposta chiusi a partire dalla predetta data.

Ad esempio, nell’ipotesi di una società partecipata che avesse chiuso il periodo d’imposta il 31.7.2006, e di soci con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare (1º gennaio – 31 dicembre 2006), la modifica normativa avrebbe trovato applicazione.

Diversamente, nel caso in cui il periodo di imposta della partecipata avesse chiuso il 30.6.2006, la nuova norma non avrebbe trovato applicazione.

Ritenute e crediti d’imposta

Pur trovando la propria disciplina di riferimento nel Tit. II del Testo Unico, le società «trasparenti» su opzione (artt. 115-116, TUIR) non sono soggette all’IRES, ma solamente ai tributi propri (in definitiva, all’IRAP).

I singoli soci soggiaciono invece, per i redditi loro imputati per trasparenza:

  • all’IRES, se si tratta di società di capitali (art. 115);
  • all’IRPEF, se si tratta di persone fisiche (art. 116).

Relativamente alle ritenute subite a titolo d’acconto e agli acconti d’imposta, la menzionata circolare n. 49/E ha chiarito, al par. 2.11, che essi devono essere obbligatoriamente imputati ai soci pro quota, e che gli stessi soci possono scomputarli dalle proprie imposte.

Atteso che la società trasparente deve aver versato, nel primo periodo d’imposta di efficacia dell’opzione, gli acconti d’imposta (art. 9, D.M. 23.4.2004), ne consegue che l’acconto, corrisposto ai fini IRES, può essere successivamente scomputato dai soci anche ai fini dell’IRPEF (se si tratta di persone fisiche). Allo stesso destino soggiaciono i crediti d’imposta della società, e in particolare quelli fruibili nei limiti dell’IRES liquidata.

Nel contesto della trasparenza su opzione, tali crediti sono interamente imputati ai soci, a prescindere dal limite di utilizzo (corrispondente all’IRES che sarebbe stata liquidata) che essi avrebbero incontrato nel regime fiscale ordinario.

Il costo fiscale della partecipazione

Il successivo par. 2.12 della circolare n. 49/E ha richiamato l’art. 115, dodicesimo comma, del TUIR, ove è disposto che il costo fiscale della partecipazione è rispettivamente aumentato e diminuito dei redditi imputati ai soci, ed è inoltre diminuito degli utili eventualmente agli stessi distribuiti.

Con riferimento all’art. 8, primo comma, del decreto attuativo, la circolare ha affermato che il costo fiscale è diminuito anche se la distribuzione avviene in periodi successivi a quelli coperti dall’opzione, purché si tratti di utili formatisi nei periodi di validità della stessa.

Atteso che la quota di perdita eccedente il patrimonio netto contabile di riferimento della società non può essere trasferita ai soci (art. 7, secondo comma, D.M. 23.4.2003; C.M. n. 49/E/2004, par. 2.10.3), le eventuali coperture delle perdite eccedenti effettuate attraverso versamenti dei soci incrementano il costo fiscale della partecipazione posseduta dagli stessi.

Naturalmente, il costo fiscale maggiore o minore rileva ai fini delle eventuali plusvalenze emergenti in seguito alla cessione della partecipazione (art. 86, TUIR).

Se sussistono i requisiti per l’esenzione ex art. 87:

  • per i soggetti IRES, le plusvalenze concorrono al reddito limitatamente al 5% (originariamente, era prevista l’esenzione integrale);
  • per i soggetti IRPEF, esse concorrono al reddito limitatamente al 49,72% (già 40%), a norma dell’art. 58 e per quanto disposto dalla Finanziaria 2008 e dal D.M. 2.4.2008.

Perdita di efficacia dell’opzione

L’opzione per la trasparenza perde efficacia al verificarsi di una serie di eventi così classificati:

  • eventi riferiti alle società partecipanti:
  • variazione della percentuale di partecipazione agli utili, al di sotto del 10% o al di sopra del 50%;
  • variazione della percentuale di diritti di voto, al di sotto del 10% o al di sopra del 50%;
  • mancato possesso ininterrotto dei requisiti previsti per l’intero periodo di validità dell’opzione;
  • trasferimento all’estero della residenza, con obbligo di assoggettamento a ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti;
  • trasformazione in un soggetto non rientrante tra quelli indicati nell’art. 73, primo comma, lett. a), del TUIR;
  • – eventi riferiti alla società partecipata:
  • soggezione ad aliquota IRES ridotta (1);
  • assoggettamento a procedure concorsuali;
  • trasformazione in un soggetto non rientrante tra quelli indicati nell’art. 73, primo comma, lett. a), del TUIR;
  • trasferimento all’estero della residenza;
  • fusione o scissione della società partecipata, salvo che l’opzione non venga confermata da tutti i soggetti interessati.

La circolare ha precisato che la modifica delle percentuali di partecipazione agli utili e dei diritti di voto non interrompe l’opzione, se comunque permangono in capo ai soci i requisiti di cui all’art. 115 del TUIR.

Se, inoltre, varia la compagine sociale, i nuovi soci entranti (purché in possesso dei requisiti) rimangono vincolati all’opzione esercitata dai vecchi soci.

Infine, la circolare rammentava che il socio cedente ha l’obbligo (la cui violazione non è però sanzionata sul piano fiscale) di comunicare al socio cessionario l’avvenuta opzione per la trasparenza.

Rettifica del reddito imputato al socio

Ai sensi dell’art. 115, undicesimo comma, TUIR, il reddito imponibile imputato al socio per trasparenza dev’essere rideterminato, con la rettifica dei valori patrimoniali fino a concorrenza delle svalutazioni determinatesi per effetto di rettifiche di valori ed accantonamenti fiscalmente non riconosciuti, al netto delle eventuali rivalutazioni assoggettate a tassazione, dedotte dal socio nel periodo d’imposta antecedente a quello dal quale ha effetto l’opzione e nei nove precedenti.

La rideterminazione in oggetto è volta a evitare che i soci possano fruire due volte degli effetti fiscali collegati a componenti negativi del reddito, prima svalutando la partecipazione nella società trasparente e quindi ricevendo – attraverso l’imputazione per trasparenza – una perdita o un minor reddito.

Si tratta del medesimo riallineamento che è richiesto nell’ambito del consolidato fiscale; nel caso della trasparenza, si è però reso necessario prevedere non solamente il riallineamento del valore fiscale del patrimonio della partecipata, ma anche la rettifica del reddito imputato al socio.

Le modalità operative

In estrema sintesi, le disposizioni attuative indicate nell’art. 11 del decreto ministeriale e riprese nel par. 2.14.2 della circolare n. 49/E stabiliscono che:

  • la società partecipante deve confrontare l’ammontare delle svalutazioni dedotte e quello delle rettifiche e degli accantonamenti fiscalmente non riconosciuti; l’importo che dovrà ripartire, per diminuire i valori fiscali delle attività e aumentare quelli delle passività, sarà pari al minore tra i due;
  • la stessa partecipante deve ripartire l’ammontare determinato in base al rapporto in cui, al numeratore, è indicata la differenza tra il valore fiscale e quello contabile di ciascun elemento o fondo e, al denominatore, l’ammontare complessivo delle differenze relative a tutti tali elementi o fondi;
  • la rettifica del valore fiscale degli elementi patrimoniali della società partecipata dev’essere indicata in un apposito prospetto della dichiarazione;
  • a seguito delle rettifiche effettuate sulla società partecipata, la società partecipante deve aumentare, in ciascun esercizio, il reddito a essa imputato per trasparenza, diminuendo i componenti negativi dedotti dalla partecipata e aumentando i componenti positivi imponibili;
  • l’obbligo del riallineamento riguarda esclusivamente il periodo di efficacia dell’opzione.

Gli acconti d’imposta

La società partecipata è tenuta a versare gli acconti d’imposta nel primo periodo di validità dell’opzione. Per quanto precisato nel par. 2.15 della circolare in commento, in tale periodo d’imposta, la partecipata potrà calcolare l’acconto, alternativamente:

  • utilizzando il criterio storico, sulla base del reddito del precedente periodo d’imposta;
  • utilizzando il criterio previsionale, ma senza tener conto degli effetti dell’opzione sulla determinazione dell’imposta (art. 9, primo comma, del decreto attuativo).

A decorrere dal secondo periodo di validità dell’opzione, la società trasparente non deve versare acconti, e il relativo obbligo compete ai soci, i quali potranno adottare uno dei suddetti criteri, considerando però l’imposta corrispondente al reddito loro imputato per trasparenza.

Nei casi di mancato rinnovo dell’opzione e di perdita di efficacia della stessa nel corso del triennio, se si è optato per il criterio storico, sia la società trasparente che i soci devono calcolare gli acconti prendendo a riferimento un’imposta «virtuale», corrispondente all’imposta che, nel periodo precedente, si sarebbe determinata in assenza dell’opzione.

Accertamento e responsabilità

Come precisato nel par. 2.16 della circolare, la responsabilità solidale che sorge in capo alla società trasparente è limitata alle ipotesi di violazioni proprie (omessa o incompleta dichiarazione, etc.); nessuna responsabilità sussiste invece per le ipotesi riconducibili esclusivamente al comportamento dei soci.

E’ quindi responsabile solamente la società partecipante, e non anche la partecipata, nei casi di dichiarazione parziale od omessa, e di versamento parziale o carente, dei redditi e delle imposte imputati per trasparenza.

Dal punto di vista dei poteri di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, è precisato che, se la società partecipante ha omesso parzialmente la dichiarazione del reddito imputato per trasparenza, è adottabile la procedura dell’accertamento parziale, ex art. 41-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600.

Le stesse regole su accertamento e responsabilità sono ribadite per la trasparenza fiscale riservata alle piccole S.r.l. (par. 3.13 della circolare in commento).

Atteso che per le società trasparenti si rendono applicabili le regole valevoli per i soggetti di cui all’art. 5 del TUIR, e quindi l’art. 40, secondo comma, del D.P.R. 600/1973, cui le norme del Testo Unico fanno rinvio, è stato inoltre ribadito che:

  • l’atto di accertamento consiste in un «unico atto», per la società partecipata e per i soci;
  • la notifica dello stesso dev’essere rivolta sia alla società partecipata che ai soci.

Procedure concorsuali

Secondo il par. 2.17.1 della circolare, che richiama l’art. 10, primo comma, del decreto ministeriale, l’opzione per la trasparenza decade in presenza delle seguenti procedure concorsuali:

  • fallimento;
  • liquidazione coatta amministrativa;
  • concordato preventivo;
  • amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (D.L. 30.1.1979, n. 26, convertito dalla L. 3.4.1979, n. 95).

Vale la pena di evidenziare che l’interruzione dell’opzione consegue sia alle procedure concorsuali in senso proprio, finalizzate al soddisfacimento dei creditori con l’estinzione del soggetto debitore, sia a ipotesi con riferimento alle quali, come per il concordato preventivo (artt. 160 e ss., R.D. 16.3.1942, n. 267), non è prevista tale estinzione, ma piuttosto una forma «condivisa» di ristoro per i creditori.

Nelle ipotesi indicate, la decadenza ha effetto a decorrere, rispettivamente:

  • dalla data (del deposito) della sentenza dichiarativa del fallimento;
  • dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
  • dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo;
  • dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

La trasformazione della partecipata

Se la società fiscalmente trasparente si trasforma in una società non soggetta all’IRES (ovvero in una società personale), l’opzione perde efficacia a decorrere dalla data in cui ha effetto la trasformazione (art. 10, primo comma, del decreto attuativo; par. 2.17.2 della circolare n. 49/E).

Secondo la normativa civilistica (art. 2500, terzo comma, c.c.), la trasformazione ha effetto a partire dalla data di effettuazione dell’ultimo adempimento pubblicitario previsto dalla legge; tale criterio dovrebbe essere adottato, secondo la circolare, anche per stabilire il momento in cui viene meno l’opzione per la trasparenza.

Le fattispecie nelle quali, pur operando una trasformazione della società partecipata, si permane nel campo IRES, ma vengono tuttavia meno i requisiti per la trasparenza (si tratta delle trasformazioni in enti commerciali o non commerciali), determinano la cessazione dell’opzione con effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel quale ha effetto la trasformazione stessa. Evidentemente, anche le ipotesi di trasformazione eterogenea da società di capitali in enti non societari, come consorzi, comunioni d’impresa, associazioni, etc. (art. 2500-septies, c.c.; art. 171, TUIR), causando l’uscita dal campo IRES, dovrebbero essere trattate allo stesso modo.

Nessun rilievo dovrebbero avere, infine, le trasformazioni di società in altre società del comparto «capitalistico», nelle quali fossero conservati i requisiti generali per l’accesso alla trasparenza fiscale (ad esempio, le trasformazioni di S.p.a. in S.r.l.).

Il trasferimento della residenza all’estero

Ai fini dell’IRES, sono considerati residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno nel territorio dello Stato:

  • la propria sede legale;
  • (o) la sede dell’amministrazione;
  • (o) l’oggetto principale.

Tali criteri si applicano per esclusione: se non è possibile utilizzare il criterio della sede legale, vale il riferimento alla sede dell’amministrazione; se anche la sede dell’amministrazione non è facilmente riscontrabile, si guarda all’oggetto principale.

Come chiarito nel par. 2.17.3 della circolare, il trasferimento all’estero della residenza della partecipata comporta il venir meno del regime di trasparenza a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è avvenuto il trasferimento.

Sulla nozione di «periodo d’imposta», occorre però aggiungere che:

  • a norma dell’art. 7 del TUIR, per i soggetti IRPEF – IRE, l’imposta è dovuta per anni solari;
  • ai sensi dell’art. 76 del TUIR, per i soggetti IRES, il periodo d’imposta è eguagliato all’esercizio o al periodo di gestione della società o dell’ente.
  • Nelle società trasparenti, l’imposizione personale grava – come per i soggetti di cui all’art. 5 del Testo Unico – sui soci.

Pertanto, in via generale:

  • per la trasparenza ex art. 115, dovrebbe valere il riferimento all’esercizio delle società partecipanti;
  • per la trasparenza riservata alle «piccole S.r.l.», di cui all’art. 116, il periodo d’imposta non corrisponderebbe all’esercizio civilistico, ma all’anno solare.

La circolare in commento ha inteso superare tale regola generale, assumendo quale riferimento il periodo d’imposta della società trasparente, e non quello dei soci (società o persone fisiche).

Fusione e scissione

fusione d'aziendaIn linea generale, l’efficacia dell’opzione cessa al verificarsi di una fusione o scissione della società trasparente, salva la possibilità di «ratifica» dell’opzione da parte di tutti i soggetti coinvolti (par. 2.17.4 della circolare).

Ciò significa che, se l’operazione posta in essere comporta «naturalmente» l’ingresso di nuovi soci, come nel caso della fusione per incorporazione, tali nuovi soci possono proseguire nell’opzione attraverso la conferma espressa. Se però è la società partecipata a essere incorporata in una società «terza», l’opzione dev’essere espressa ex novo.

La conferma dev’essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate dalla società partecipata.

Nel caso della scissione totale, le società beneficiarie non possono esercitare la conferma dell’opzione, a meno che – essendo preesistenti – non operassero già nel regime della trasparenza fiscale. Nella scissione parziale, la società trasparente scissa, continuando a sussistere quale soggetto autonomo, potrà confermare l’opzione con il consenso di tutti i soci.

Se, infine, la società trasparente preesistente è beneficiaria di una parte del patrimonio di società «terze», in presenza dei requisiti di legge, la stessa potrà vincolare all’opzione anche i soci entranti.

Liquidazione ordinaria

La liquidazione ordinaria della società trasparente non esplica effetti interruttivi dell’opzione; tuttavia, ai fini del computo del triennio di validità dell’opzione stessa, va considerato anche il periodo compreso tra l’inizio dell’esercizio e la messa in liquidazione (par. 2.17.5 della circolare).

In deroga a quanto disposto dall’art. 182, terzo comma, del TUIR, è stabilito nel decreto ministeriale (art. 10, terzo comma) che il reddito o le perdite fiscali degli esercizi intermedi si considerano definitivi, indipendentemente dalla durata della liquidazione. Se la messa in liquidazione della società avviene durante la vigenza dell’opzione, il risultato fiscale di ciascun periodo intermedio non deve quindi formare oggetto di conguaglio finale, dato che tale risultato, non essendo determinato in via provvisoria, sarà imputabile ai soci per la tassazione definitiva a titolo di IRPEF.

Trasparenza fiscale e controlli tributari: qualche riflessione

In relazione ai controlli fiscali riferiti alle società fiscalmente «trasparenti», si evidenzia che tali soggetti non dovrebbero ricevere in sede di accertamento un trattamento molto dissimile rispetto a quello delle società di persone.

Ulteriori problematiche potrebbero in verità derivare dall’appuramento delle condizioni richieste dalla norma fiscale per adottare legittimamente l’opzione: ove infatti la tassazione per trasparenza ex art. 115 fosse richiesta in assenza dei requisiti relativi alla partecipazione agli utili e ai diritti di voto, ovvero in presenza di strumenti finanziari partecipativi emessi dalla società, etc..

In tali ipotesi, è evidente che il reddito, già imputato per trasparenza ai soci, dovrebbe essere tassato in capo alla società.

Di conseguenza, per non incorrere nel divieto di doppia imposizione, stabilito sia dall’art. 163 del TUIR che dall’art. 67 del D.P.R. n. 600/1973, dovrebbe essere ripristinata la situazione ordinaria, liberando i soci del maggior carico tributario loro imposto per effetto dell’applicazione del regime della trasparenza.

Secondo quanto affermato al par. 2.16 della circolare n. 49/E del 2004, sorge in capo alla società fiscalmente trasparente una responsabilità solidale limitata alle ipotesi di violazione proprie (omessa o incompleta dichiarazione, etc., della partecipata), mentre nessuna responsabilità sussiste per le ipotesi ascrivibili esclusivamente al comportamento dei soci.

È quindi responsabile solamente la società partecipante, e non anche la partecipata, nei casi di dichiarazione parziale od omessa, e di versamento parziale o carente, dei redditi e delle imposte imputati per trasparenza.

Ai soggetti che optano per la trasparenza sono applicate le disposizioni valevoli per l’accertamento delle società di persone, ai sensi dell’art. 40, secondo comma, del n. 600/1973: da ciò consegue che, anche nel caso di contestazioni fondate sul disconoscimento della validità dell’opzione stessa, l’ufficio fiscale dovrebbe render nota la situazione «con unico atto», notificato sia alla società che ai soci (art. 12, secondo comma, D.M. 23.4.2004).

Inoltre, se il socio di una società «trasparente» omette o dichiara solo parzialmente il reddito imputato dalla società partecipata, sono applicate le disposizioni dell’art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, relativo all’accertamento parziale (in piena armonia con quanto disposto per i soci delle società personali).

Nel contesto dell’accertamento con adesione, è naturalmente accolta la stessa regola di coinvolgimento dei soci (che discende dalla «commistione» tra i loro interessi e quelli societari, nonché dalla tassazione per imputazione, cui sono soggette le società personali).

Non è chiaro, però, come la disciplina relativa alla trasparenza per le società a ristretta base proprietaria (art. 116 del TUIR) possa coordinarsi con la presunzione di percezione degli utili eventualmente posta in essere dall’Amministrazione in sede di accertamento, validata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In particolare, nella sentenza della Sez. Tributaria della Suprema Corte del 3.4.2000, n. 3981 (richiamando le precedenti sentenze 17.2.1986, n. 941, e 25.5.1995, n. 5729), è stato affermato che

«nel caso di società di capitali, pur non sussistendo – a differenza delle società di persone – una presunzione legale di distribuzione degli utili ai soci, viene generalmente ammesso che l’appartenenza della società ad una stretta cerchia familiare possa fornire, sul piano degli indizi, la prova dell’avvenuta distribuzione.

La correttezza logico-giuridica di tale criterio d’imputazione ai soci degli utili extracontabili di una società di capitali è stata ripetutamente riconosciuta dalla giurisprudenza di questa Corte, sulla considerazione della “complicità” che normalmente avvince i membri di una ristretta compagine sociale».

In presenza di una norma espressa che autorizza la tassazione per trasparenza, previo esercizio di opzione e in presenza di determinati requisiti, tale presunzione (comunque azionabile solo in sede di accertamento) potrebbe prestarsi a consentire un improprio «accesso» al regime anche in assenza dei requisiti.

Qualche problema potrebbe sorgere, in particolare, se al medesimo soggetto cui era stata negata la possibilità di aderire al regime della trasparenza per difetto dei requisiti (es., a causa dell’avvenuta emissione di strumenti partecipativi da parte della società partecipata), tale trasparenza fosse poi attribuita in via presuntiva, in sede di controllo.

Nel contesto della trasparenza delle «piccole S.r.l.», anche in sede di accertamento, l’avvenuta adozione della tassazione per trasparenza è poi suscettibile di causare vantaggi o svantaggi relativi, in conseguenza delle minori o maggiori aliquote IRPEF dei soci rispetto all’aliquota IRES del 27,50%.

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30 Marzo 2009

NOTE

(1) Nel testo originario dell’art. 115, era presente un «evento interruttivo» costituito dall’emissione di strumenti finanziari partecipativi ex art. 2346 del codice civile, in seguito sostituito dalla soggezione ad IRES ridotta per effetto della modificazione della lettera a) del primo comma dell’art. 115, ad opera dell’art. 7, primo comma, D.Lgs. 19.11.2005, n. 247.