La trasparenza fiscale nella SRL: quando conviene

di Salvatore Dammacco

Pubblicato il 26 giugno 2023

La trasparenza fiscale nelle SRL è generalmente vantaggiosa, soprattutto se la società provvede alla distribuzione di dividendi e per i soci con aliquota media IRPEF non elevata. Tuttavia, presenta qualche aspetto negativo quanto all’assunzione della responsabilità illimitata e solidale, ai soli fini fiscali.

Trasparenza fiscale nella SRL - argomenti esaminati:

 

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La trasparenza fiscale nelle SRL

trasparenza fiscale srlL’art. 116 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito TUIR) evidenzia che l’opzione prevista dal precedente art. 115 trova esplicazione nelle SRL che abbiano:

  • un volume d’affari che non eccede il limite previsto per l'applicazione degli studi di settore (previsti dall’art. 62-bis, del L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, sostituiti dagli ISA – Indici di affidabilità fiscale, con decorrenza periodo d’imposta 2019).
    Questi ultimi – come precisa la scheda informativa dell’Agenzia delle entrate – sono indicatori che, misurando, attraverso un metodo statistico - economico, dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta, forniscono una sintesi di valori, tramite la quale è possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti).
    Il tetto previsto per gli studi di settore variava per settore di attività ma non poteva eccedere 7,5 milioni di Euro (in precedenza il limite era di € 5.164.568,99);
     
  • e un numero di soci formato solo da persone fisiche in numero non superiore a 10 o a 20, qualora si tratti di una società cooperativa.

Lo stesso art. 116, del TUIR, stabilisce che, ai fini della trasparenza fiscale nella SRL, si applicano le seguenti disposizioni:

  • dell'art. 115, comma 3, III periodo, del TUIR:
    “Le perdite fiscali della società partecipata relative a periodi in cui è efficace l'opzione sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ed entro il limite della propria quota del patrimonio netto contabile della società partecipata”;
     
  • dell'art. 115, comma 3, IV periodo, del TUIR:
    “Le perdite fiscali dei soci relative agli esercizi anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non possono essere utilizzate per compensare i redditi imputati dalle società partecipate”;
     
  • dell'art. 8, comma 3, del TUIR:
    “Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni dell’articolo 84, comma 2, ……”.
    L’art. 84, comma 2, del TUIR, dispone che le perdite sopportate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione si possono dedurre dal reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi, nei limiti del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ognuno di essi, sempre che attengano ad una nuova attività produttiva.

Sull’argomento, la Corte di Cassazione, Sez. V, con ordinanza del 21 novembre 2022, n. 34262, ha ritenuto applicabile anche alla società a ristretta base, che abbia optato per il regime fiscale della trasparenza ai sensi dell'art. 116, del TUIR, il precedente art. 115, comma 7, con la conseguenza che, per quanto concerne il primo anno di efficacia dell'opzione, la società è tenuta al versamento dell'acconto Ires, non essendo sufficiente il solo versamento effettuato dai singoli soci.

 

Inoltre, partecipano alla formazione del reddito imponibile:

  • nella misura indicata nell'art. 58, comma 2, del TUIR (“Le plusvalenze di cui all' 87 non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti limitatamente al 60% del loro ammontare”), le plusvalenze esenti regolamentate dal successivo art. 87, del TUIR;
     
  • e gli utili di cui all'art. 89, commi 2[1] e 3[2], del TUIR, concorrono a formare il reddito imponibile nella misura indicata, rispettivamente, nell'art. 58, comma 2 (Trattasi delle plusvalenze, regolamentate dall' 87, del TUIR, che non partecipano alla formazione del reddito i